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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);


Vista la Sito esternolegge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);


Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport);


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13;


Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale)


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ”);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 );


Vista la legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 );


Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014);


Considerato quanto segue:


1. Si ritiene necessario intervenire sulla vigente disciplina in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia, al fine di effettuare correttivi tecnici e colmare lacune inerenti ai termini di pubblicazione dei dati, anche in coerenza con le disposizioni statali di cui la l.r. 26/2017 costituisce attuazione;


2. Al fine di rendere individuabile, in modo più univoco, la causa di incompatibilità relativa alla titolarità di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di cui alla l.r. 5/2008 , è introdotto il riferimento ai soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ),;


3. Al fine di uniformare la possibile permanenza in carica dei direttori degli enti dipendenti e degli amministratori unici con funzioni di direzione in società in house, è necessario modificare l'articolo 13, comma 5 bis 1, della l.r. 5/2008 ;


4. In seguito all’abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 ), disposta dalla l.r. 26/2017 , si rende necessaria l’abrogazione della lettera b) del comma 3 della l.r. 5/2008 . Tale norma, infatti, prevede la decadenza dall’incarico nei casi di cui all’articolo 13, comma 6, della l.r. 61/2012 non più vigente;


5. Le disposizioni della sezione V del capo I provvedono a ripristinare il coordinamento tra l’articolo 55 della l.r. 1/2009 e l’articolo 49 della stessa legge, coordinamento venuto meno a causa di un errore materiale intervenuto nell’ambito delle modifiche apportate dalla recente legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 ) all’ordinamento del personale regionale ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, nel caso di riconferma dei rapporti del personale di cui agli articoli 51 e 53 della l.r. 1/2009 alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto, si provvede alla proroga dei contratti originariamente stipulati;


6. È necessario modificare la decorrenza dell'indennità di carica e dei rimborsi spese del presidente del Consiglio e dei altri componenti dell'Ufficio di presidenza, dei componenti dell'ufficio di presidenza delle commissioni consiliari, del portavoce dell'opposizione e dei presidenti dei gruppi consiliari, alfine di collegarle all'effettivo esercizio delle relative funzioni;


7. È necessario raccordare alcune disposizioni della l.r. 60/1996 alle disposizioni del legislatore statale introdotte con la Sito esternol. 221/2015 (c.d. green economy) e in vigore dal 2 febbraio 2016;


8. È necessario correggere la disposizione di cui all’articolo 17, comma 8, della l.r. 49/2011 nella parte in cui omette, per mero refuso, di prescrivere il rispetto dei criteri localizzativi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) e all’articolo 11, comma 1, della medesima legge, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in attesa del programma comunale o del suo aggiornamento;


9. Si rende necessario aggiornare la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 49/2011 , sostituendo il riferimento al regolamento urbanistico di cui all’abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con il piano operativo di cui all’articolo 95 della l.r. 65/2014 ;


10. È opportuno intervenire sulla l.r. 30/2015 al fine di correggere alcuni errori materiali, adeguare i termini per l’espletamento di adempimenti in tema di approvazione del bilancio, precisare che il parere obbligatorio della Consulta tecnica è previsto anche in tema di modifiche alla perimetrazione delle aree facenti parte del sistema regionale della biodiversità;


11. In fase di applicazione della l.r. 56/2017 si è evidenziata la necessità di precisare meglio i riferimenti cartografici ivi presenti, garantendo la certezza dei confini delle aree indicate. È necessario pertanto apportare le opportune modifiche alla l.r. 56/2017 prevedendo anche che sia il Consiglio direttivo del parco a redigere le modifiche cartografiche in modo da avere riferimenti privi di indeterminazione;


12. È necessario allineare la normativa sull’attività di panificazione di cui alla l.r. 18/2011 a quanto già previsto per altre attività professionali disciplinate con leggi regionali (attività di tintolavanderia, attività di acconciatore), oltre ad apportare una semplificazione procedurale, permettendo a coloro che subentrano in un’attività già esistente di presentare una comunicazione, anziché una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);


13. Alla luce dell’articolo 48 della l.r. 15/2017 , in materia di programmazione settoriale, che ha abrogato il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 20/2009 , relativo all’approvazione di un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al piano regionale di sviluppo (PRS), occorre abrogare i punti 6 e 7 del preambolo;


14. È necessario stabilire, con inequivoca certezza, un nesso logico normativo fra l’articolo 4, comma 3, e l’articolo 7 della l.r. 21/2010 per definire sotto l’aspetto dell’impianto di programmazione l’intero insieme degli interventi e il loro procedimento di attuazione successivamente all’entrata in vigore della l.r. 15/2017 ;


15. È opportuno adeguare la l.r. 32/2002 al fine di prevedere la possibilità di far svolgere un tirocinio a coloro che non hanno assolto l’obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o non sono in grado di dimostrarlo;


16. Il Sito esternocomma 170 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato la lettera b) del comma 2 dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) prevedendo il noleggio con conducente anche dei velocipedi. Occorre pertanto disciplinare, oltre alle tre sezioni esistenti attualmente del ruolo (autovetture e motocarrozzette, veicoli a trazione animale, natanti) la sezione dei velocipedi di cui al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 67/1993 ;


17. È necessario, nell'ambito delle verifiche di regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo dei conducenti, effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi di cui all’articolo 7 della l.r. 67/11 93;


18. L'articolo 9 del regolamento CE 1371/2007 al fine di garantire ai passeggeri il più ampio accesso possibile al trasporto ferroviario, prevede che le imprese ferroviarie offrano almeno i biglietti più essenziali tramite tutti i loro canali di vendita anche a bordo dei treni. Al fine di coordinare le disposizioni relative al trasporto pubblico locale con il quadro normativo comunitario, è necessario modificare l'articolo 19 bis della l.r. 42/1998 ;


19. In tema di tutela sanitaria dello sport è necessario recepire nella l.r. 35/2003 le modifiche apportate dalla normativa nazionale e, contestualmente, disciplinare l'aspetto relativo ai soggetti autorizzati che devono rilasciare le certificazioni non agonistiche, anche sulla base delle disposizioni della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


20. È necessario modificare l’articolo 10 della l.r. 28/2004 alla luce del fatto che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche a seguito dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale con il Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'Sito esternoarticolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 , per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), non esercitano più questo tipo di funzioni;


21. È opportuno correggere alcuni errori materiali e precisare alcuni raccordi normativi all'interno della l.r. 40/2005 , oltreché adeguare, in coerenza con l'attuale ruolo del direttore della programmazione di area vasta conseguente alla riforma di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ), le disposizioni inerenti alla mobilità del ruolo di direttore generale;


22. È opportuno ricollocare la clausola valutativa prevista dall’articolo 20 della l.r. 66/2008 all’interno di un contenitore più ampio, rappresentato dalla relazione sanitaria regionale di cui all’articolo 20 della l.r. 40/2005 ;


23. In seguito ai recenti mutamenti normativi intervenuti, sia negli assetti organizzativi del servizio sanitario regionale, sia nel sistema degli organismi di governo clinico, è necessario adeguare la composizione dell'organismo previsto dall'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 , la Conferenza regionale permanente, che svolge compiti di indirizzo e monitoraggio del sistema di emergenza urgenza territoriale


24. Ai fini del rispetto dei principi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005 e del ruolo del comune lì esplicitato, anche in considerazione dei principi costitutivi del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 40/2005 , così come modificato dalla l.r. 84/2015 , per gli effetti che in esso esplica l’attività dell’organo oggetto di modifica nella sua composizione, si ritiene necessario prevedere che alla conferenza zonale dei sindaci di cui alla l.r. 41/2005 partecipino tutti i sindaci dell’ambito territorialmente interessato, ancorché esercenti funzioni in associazione il cui esercizio è demandato all’unione dei comuni;


25. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, conformarsi alle indicazioni contenute nell’impugnativa governativa del marzo scorso, che aveva tra l’altro contestato, con riferimento alla nuova disciplina dell’accreditamento dettata dalla legge regionale 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009 ), la mancanza di una previsione esplicita sulla durata dell’accreditamento;


26. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, introdurre una puntualizzazione sul rispetto della normativa vigente nella l.r. 36/2017 sul governo clinico;


27.Ai fini di una necessaria uniformità, è opportuno estendere anche alle figure apicali della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di cui alla l.r. 85/2009 la disciplina prevista per i soggetti apicali dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), di cui all’articolo 106 bis della l.r. 40/2005 , e dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”) ;


28. La scelta di un modello decentrato di gestione delle sanzioni amministrative rende necessario adeguare la l.r. 81/2000 al nuovo modello organizzativo, rendendo esplicita l’esistenza di diverse autorità competenti all’applicazione delle sanzioni amministrative in seno all’amministrazione regionale nei diversi ambiti di competenza;


29. È necessario prevedere la facoltà del dirigente di rappresentare in giudizio la Regione nella fase di opposizione alla sanzione, potendo altresì delegare appositi funzionari;


30. L’evoluzione normativa in materia di produzioni biologiche a livello comunitario e, in particolare, l’implementazione della disciplina dei controlli e della tenuta e gestione degli elenchi degli operatori biologici prevista dalla normativa statale, rende opportuno adeguare l’ordinamento regionale abrogando la legge regionale 12 aprile 1995, n. 54 (Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici) e la legge regionale 16 luglio 1997 , n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), in quanto attualmente la materia, sotto il profilo dei controlli e della conoscenza dei dati relativi agli operatori biologici, risulta compiutamente disciplinata a livello amministrativo, sia nazionale che regionale;


31. È opportuno chiarire che si applica, anche nel caso della centrale unica di committenza degli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Toscana, la norma transitoria la quale stabilisce che i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'Sito esternoarticolo 33 ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221 ;


32. È necessario dare seguito all’impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito delle osservazioni sollevate in riferimento alla l.r. 37/2017 , in particolare per chiarire che la norma regionale si limita a specificare che l’obbligo di annotazione scatta subito dopo che l’abbattimento è stato accertato, e per chiarire che i manufatti che possono essere realizzati nelle aree del territorio rurale individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali non sono destinati allo svolgimento dell’attività venatoria ma, esclusivamente, al ritrovo e all’organizzazione dell’attività delle squadre di caccia al cinghiale e di conseguenza non rientrano nella disciplina degli appostamenti fissi;


33. È necessario modificare la l.r. 26/2012 proponendo una nuova composizione della commissione regionale per il paesaggio, rispondente alla nuova organizzazione del Ministero dei beni, attività culturali e del turismo;


34. È opportuno dettare una norma transitoria che contemperi l'esigenza di continuità dei lavori della Commissione regionale per il paesaggio nelle more della nomina della nuova e la celerità nell'espletamento delle procedure per quest'ultima;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.