Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 4, comma 1, lettera z), 9, 28, 30 e 56, dello Statuto;
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Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 ottobre 2010 (Disposizioni applicative del

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012 (Disposizioni applicative del

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);
Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio);
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);
Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);
Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale);
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”);
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica "CSPO");
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Vista la legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”);
Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 novembre 2012, n. 244;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 22 febbraio 2013, n. 27;
Visto il parere favorevole con una raccomandazione espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 10 luglio 2013;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I, sezione I (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”):
1. Si ritiene necessario integrare la vigente disciplina della composizione del Consiglio delle autonomie locali al fine di garantire la presenza nello stesso del rappresentante della Provincia di Massa Carrara la quale, privata dei suoi organi per effetto della parziale riforma delle province, si trova in stato di commissariamento ai sensi dell’

Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”):
2. È opportuno abrogare l'articolo 24 bis della l.r. 36/2001 , mai applicato nella prassi e il cui contenuto è superato dall'effettivo svolgimento del procedimento legislativo, che vede comunque assicurato il ruolo del Consiglio delle autonomie locali nella fase consiliare dell'iter.
Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”):
3. Le modifiche alla l.r. 22/2002 ha l'obiettivo di consentire al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), organismo che opera nell'ampio settore della comunicazione locale con funzioni di consulenza, vigilanza e gestione della Regione e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, di stimolare e valorizzare le produzioni di qualità dei soggetti che vi operano a vario titolo (emittenti radiotelevisive, associazioni, istituzioni scolastiche, videomaker, società di produzione audiovisiva, ecc.). Analogamente a quanto previsto per altri CORECOM regionali (Lombardia: premio "Doma il bullo", Provincia di Trento: premio "Renato Porro", Umbria: premio "Il volontariato è giovane: prendilo al volo" e premio "ComunicareinUmbria"), la modifica normativa potrà permettere al CORECOM di individuare alcuni ambiti tematici ritenuti strategici per l'informazione e la comunicazione locale nei quali intervenire con un incentivo alla realizzazione di messaggi e programmi orientati ad un potenziamento della consapevolezza della cittadinanza regionale e ad un più generale innalzamento della qualità produttiva.
Per quanto concerne il capo I, sezione V (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”):
4. È necessario precisare, in conformità a quanto si dispone per la generalità dei referendum disciplinati dalla l.r. 62/2007 , che anche i referendum disciplinati dal titolo V della legge medesima si svolgono in due giornate, domenica e lunedì.
Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”):
5. È necessario correggere un errore materiale e specificare che le funzioni ivi previste possono essere delegate dal segretario generale ad un dirigente dallo stesso individuato.
Per quanto concerne il capo I, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”):
6. È necessario raccordare alcune previsioni della l.r. 5/2008 alle disposizioni

Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 “Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale”):
7. È necessario correggere un errore materiale relativo a un rinvio nell'articolo 23 della l.r. 20/2008 .
Per quanto concerne il capo I, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 “Disposizioni in materia di qualità della normazione”):
8. È opportuno modificare la l.r. 55/2008 , rimuovendo il regolamento interno della Giunta regionale come fonte di disciplina dei criteri per l'analisi di impatto della regolazione e semplificando una regola redazionale sulla scrittura dei regolamenti.
Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”):
9. È necessario modificare la l.r. 3/2009 al fine di raccordare alcune sue previsioni alle disposizioni

10. è necessario altresì modificare le disposizioni della l.r. 3/2009 che hanno dato attuazione al


Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 “Disciplina del difensore civico regionale”):
11. La normativa vigente consente al Difensore civico regionale di attivare consulenze solo per lo svolgimento di indagini. In relazione al ruolo che esso svolge in qualità di coordinatore nazionale per la difesa civica, appare utile estendere questa possibilità anche per attività che non si configurano come indagini in senso stretto.
Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”):
12. È necessario definire la durata della fase di formazione di accordi e intese che si svolge a livello regionale. È opportuno altresì un chiarimento, in quanto la competenza a sottoscrivere accordi è prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera b). Pertanto la lettera c) del comma 2 dello stesso articolo 20, si ritiene debba prevedere solo la competenza a sottoscrivere intese.
Per quanto concerne il capo I, sezione XIII (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”):
13. Si correggono degli errori materiale nella l.r. 40/2009 e si introduce una disposizione generale di rinvio, per quanto non disposto, alla normativa nazionale, erroneamente omesso dal testo di modifica della l.r. 40/2009 .
Per quanto concerne il capo I, sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 “Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale”):
14. È opportuno precisare che, nel caso di cessione del marchio a titolo gratuito, le modalità di utilizzo possono essere disciplinate da apposite convenzioni, escludendo in tal modo l’obbligo di stipulazione di un contratto che, in tale ipotesi, appare eccessivamente gravoso per le parti.
Per quanto concerne il capo I, sezione XV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”):
15. Si introducono nella l.r. 68/2011 alcune disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale e altre finalizzate a chiarire dubbi interpretativi e applicativi, nonché per allinearsi a sopravvenute modifiche dell'ordinamento regionale;
16 È necessario chiarire che gli affidamenti di funzioni fondamentali delle province a enti locali mediante convenzione, fino alla conclusione del processo di riordino delle province, possono essere confermati, quantomeno in via transitoria, onde garantire la conclusione di procedimenti in corso e comunque la continuità dell'azione amministrativa.
Per quanto concerne il capo I, sezione XVI (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'

17. È opportuno eliminare dalla l.r. 8/2012 un riferimento, tuttora presente, alla abrogata l.r. 76/1996.
Per quanto concerne il capo I, sezione XVII (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2013”):
18. In relazione alle deduzioni della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a fronte di assunzioni di lavoratori non occupati, occorre correggere un errore materiale. Infatti la riconduzione delle deduzioni al regime "de minimis" rende superflua la previsione di divieti di cumulo, già assicurati dal regime medesimo.
Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”), e sezione II (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana):
19. È necessario correggere degli errori materiale nell'articolo 25 della l.r. 16/1999 e negli articoli 10 e 82 della l.r. 39/2000 .
Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale”):
20. Al fine di rendere uniforme il contenuto della l.r. 64/2004 a quello delle altre legge regionali in materia di sviluppo rurale, la relativa programmazione regionale e il conseguente finanziamento sono ricondotti nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale);
21. Al fine di recepire quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), che ha attribuito all’ente Terre regionali toscane le funzioni relative alle attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone toscane si prevede l’adeguamento del testo della l.r. 64/2004 ;
22. Al fine di recepire formalmente le disposizioni nazionali con le quali sono state recepite alcune direttive comunitarie in materia di commercializzazione delle sementi e che istituiscono il registro nazionale delle stesse, si abrogano, esplicitamente, le disposizioni che prevedono il registro regionale delle varietà da conservazione, in quanto le registrazioni regionali sono ora previste in una apposita sezione del registro nazionale.
Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):
23. È necessario abrogare alcune disposizioni della l.r. 28/2005 relative agli orari di apertura degli esercizi commerciali che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 27/2013, sono da considerare incostituzionali.
Per quanto concerne il capo III, sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”):
24. È opportuno procedere all'abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000 , essendo venute meno le esigenze sottese a detta disposizione dopo l'entrata in vigore del


Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”):
25. È necessario adeguare l'articolo 41 della l.r. 38/2004 per superare il contrasto con la normativa di principio costituita dal



Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”), e sezione V (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica "CSPO");
26. È necessario l'adeguamento di alcune disposizioni della l.r. 40/2005 alle modifiche sopravvenute nelle disposizioni normative statali






27. È necessario modificare l’articolo 89 della l.r. 40/2005 prevedendo che le designazioni effettuate dai soggetti competenti siano trasmesse al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. In questo modo, si introduce un elemento di omogeneità procedimentale fra le designazioni relative alla nomina del Consiglio sanitario regionale e quanto già previsto dall’articolo 97, comma 3, della l.r. 40/2005 per le designazioni relative alla nomina della Commissione regionale di bioetica.
Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”):
28. Al fine di eliminare incertezze applicative nella liquidazione dei contributi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla l.r. 55/2006 è necessario correggere il riferimento all'imposta sulla casa contenuto nell'articolo 3 della stessa legge.
Per quanto concerne il capo IV, sezione I (Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”):
29. È necessario adeguare la l.r. 67/1993 alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), nella parte in cui prevede che la struttura operativa regionale sia costituita dalle Direzioni generali e dall’Avvocatura regionale. È altresì necessario garantire continuità al lavoro in sede di esame della commissione di cui all’articolo 6 della l.r. 67/1993 .
Per quanto concerne il capo IV, sezione II (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”) e sezione III (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio”):
30. È opportuna la correzione di alcuni errori materiali nel testo della l.r. 24/1994 e della l.r. 65/1997 .
Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”), e sezione VI (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”):
31. È necessario armonizzare la normativa regionale al mutato assetto delle competenze stabilito dall’

32. La normativa statale recepita a livello regionale per il servizio idrico integrato ha demandato a un regolamento regionale la determinazione dei canoni per le utenze pubbliche: è quindi necessario, poiché la materia di cui si tratta attiene alla disciplina ambientale ed è quindi ascritta alla competenza esclusiva dello Stato, modificare le disposizioni della l.r. 91/1998 che in attuazione dell’


33. La determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa compete all’Autorità idrica toscana (AIT) sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’

Per quanto concerne il capo IV, sezione V (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”):
34. È opportuno, per ragioni di correttezza normativa, eliminare dalla l.r. 20/2006 ogni riferimento all’Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO) soppressa dall’

Per quanto concerne il capo IV, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 “Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'


35. È opportuno eliminare nella l.r. 26/2012 la contraddizione per cui, mentre per i membri di diritto di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 26/2012 , individuati “ratione officii”, è sempre possibile individuare un sostituto, per i membri di cui dell’articolo 2, comma 2, della stessa l.r. 26/2012 , nominati “intuitu personae” tale automatica individuazione non è possibile. Sono pertanto precisate le modalità di nomina dei supplenti dei membri nominati “intuitu personae”;
36. È opportuno sostituire la norma transitoria ormai superata e consentire, per la prima nomina dei supplenti, di avvalersi delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi.
Per quanto concerne il capo V, sezione I (Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”):
37. Si introducono modifiche rispettivamente agli articoli 12, 17 e 42 della l.r. 38/2007 allo scopo di adeguare il contenuto delle disposizioni al



38. Si provvede a correggere un errore materiale nella formulazione dell’articolo 56 della l.r. 38/2007 .
Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”):
39. È opportuno inserire fra le competenze del direttore generale, previste dall'articolo 7 della l.r. 1/2009 , la disposizione, attualmente presente nell’articolo 34, comma 3 bis, che assegna ai direttori generali competenti per materia la designazione dei dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica;
40. È necessario chiarire la disposizione relativa al reclutamento del personale di cui all'articolo 24 della l.r. 1/2009 , specificando espressamente la decorrenza del termine per la presentazione di domande di partecipazione a bandi e selezioni per il reclutamento del personale e facendo riferimento esplicito al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
41. È opportuno semplificare la procedura di autorizzazione agli incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti della Giunta regionale attribuendola ai singoli direttori generali anziché in via centralizzata a quello competente in materia di personale;
42. È necessario esplicitare la possibilità che il personale delle strutture previste negli articoli 49 e 55 della l.r. 1/2009 , qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, possa essere riassunto senza interruzione temporale;
43. È necessario disciplinare la fattispecie in cui un dipendente assunto presso le strutture di supporto del Presidente del Consiglio regionale, del portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare possa, con il consenso dell'interessato e dei competenti organismi politici, essere assegnato ad una struttura di supporto agli organi di governo e viceversa, prevedendo che il contratto non si risolva, ma venga integrato;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.