Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009
PREAMBOLO
Visti l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, e l’

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere a, c), l), n) e z), e gli articoli 42 e 52 dello Statuto;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
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Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia);
Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della

Vista la legge regionale legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese);
Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);
Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);
Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
Vista legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);
Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);
Vista legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);
Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);
Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
Vista legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA);
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
Vista legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);
Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura);
Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 “Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale”) e sezione VII (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 “Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”):
1. Nelle elezioni primarie e nelle elezioni regionali svoltesi nel 2005 mancarono parametri per commisurare i rimborsi dell’organizzazione dei servizi elettorali;
2. L’assenza di omogeneità nei rimborsi genera problemi di uniformità fra i vari comuni della Regione, di fronte all’equivalenza delle attività svolte;
3. Sia lo Stato che altre regioni hanno provveduto in tal senso (si vedano fra l’altro l’


Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”):
1. È necessario prolungare il termine di adeguamento, da parte dei regolamenti locali, al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009 n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale), in quanto è pendente la discussione, alla Prima commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, di proposte di legge in materia di polizia locale e coordinamento delle politiche per la sicurezza ex

2. Le suddette proposte di legge potrebbero incidere sulle materie oggetto dello stesso regolamento regionale ed è quindi opportuno evitare il doppio e ripetuto adeguamento dei regolamenti locali al d.p.g.r. 6/R/2009 e alle sue necessarie modifiche a seguito di nuova normativa statale.
Per quanto concerne il capo I, sezione IX ( Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”):
1. È necessario intervenire sugli articoli 4 e 5 della l.r. 23/2007 per consentire la pubblicazione, nella prima parte del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), delle leggi contestualmente agli atti di indirizzo politico collegati ad esse.
Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”):
1. La disciplina relativa a questa Autorità deve essere integrata con la previsione del rimborso a suo favore delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle sue attività istituzionali.
Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”):
1. È necessario integrare la disposizione dell’articolo 3, comma 8, per chiarire che il ruolo del Presidente del Consiglio regionale in ordine alla definizione delle intese sussiste anche nel caso in cui l’intesa sia richiesta da leggi e regolamenti e non solo da statuti di organismi privati.
Per quanto concerne il capo I, Sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane”):
1. È opportuno, a fini di conoscibilità dell’assetto attuale degli ambiti territoriali delle comunità montane, confermare in legge quelli delle Comunità montane Mugello e Montagna Fiorentina, oggi risultanti, a differenza degli altri ambiti, in atto amministrativo e, in tale contesto, è opportuno ribadire la piena validità degli atti adottati dalla Regione per la modifica degli ambiti territoriali e per la costituzione delle due comunità montane;
2. È necessario chiarire – sulla base di situazioni che si sono effettivamente presentate in fase applicativa - le norme dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 37/2008 , che individuano i consiglieri che eleggono il rappresentante della minoranza consiliare e i consiglieri di minoranza, specificando altresì che i consiglieri eletti o nominati di diritto possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
Per quanto concerne il capo I, sezione XVII (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 “Cittadinanza di genere”):
1. Il tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere ha funzioni analoghe a quelle della concertazione e pertanto non appaiono congrue le procedure di nomina dei membri del tavolo di cui alla l.r. 5/2008 in quanto volte all’indicazione nominativa dei soggetti che dovrebbero farne parte, mentre ciò che rileva in un tavolo quale quello di cui trattasi sono le realtà istituzionali e associative che promuovono politiche di genere e di pari opportunità.
Per quanto concerne il capo I, sezione XVIII (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 “Disciplina del Difensore civico regionale”):
1. È necessario intervenire sul trattamento economico del Difensore civico regionale per correggere un errore materiale nella disciplina vigente sull’indennità a lui spettante e per definire con chiarezza le componenti dei rimborsi per gli spostamenti effettuati nello svolgimento della sua attività.
Per quanto concerne il capo I, sezione XIX (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”):
1. Si ravvisa l’opportunità di prevedere specifici interventi del Consiglio regionale in materia di attività europee e di rilievo internazionale, fatto salvo il necessario coordinamento degli stessi con il piano integrato delle attività internazionali.
Per quanto concerne il capo I, sezione XX (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”):
1. Gli impedimenti istituzionali derivanti dalla conclusione della legislatura non consentono, per la coincidenza temporale, il rispetto della scadenza perentoria prevista per la revisione dell’intera normativa regionale in ordine ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per ragioni di completezza ordinamentale la revisione viene estesa anche ai procedimenti amministrativi il cui termine di conclusione è previsto in atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale;
2. È necessario, anche alla luce della ridefinizione degli istituti operata dal legislatore nazionale, colmare una lacuna della l.r. 40/2009 in ordine alla disciplina dei pareri e delle valutazioni tecniche nell’ambito dei procedimenti amministrativi, procedendo di conseguenza all’abrogazione delle disposizioni, ormai superate, della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti;
3. È necessario, per completare la disciplina dell’istituto della conferenza di servizi, prevedere anche l’ipotesi in cui nel procedimento sia necessaria l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale;
4. Le esigenze di celerità e snellezza di procedimenti amministrativi rendono opportuna una maggiore puntualizzazione dei casi di rappresentanza della Regione nelle conferenze di servizi.
Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 “Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese”):
1. È necessario adeguare la disciplina vigente alle nuove previsioni statutarie relative alla ripartizione di competenza degli organi regionali in ordine all’approvazione del programma di attività e dei bilanci preventivi e consuntivi;
2. Il quadro legislativo nazionale in materia di lavoro a tempo determinato rende necessario modificare la disciplina relativa all'assunzione del direttore tecnico al fine di garantire la corretta gestione aziendale.
Per quanto concerne il capo II, sezione II (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”):
1. Il reimpiego nelle buone pratiche agronomiche forestali dei residui ligneo-cellulosici dei tagli boschivi costituisce un’importante risorsa per arricchire il terreno di sostanza organica e minerale e pertanto appare necessario disciplinare, con norme regolamentari, modalità ecocompatibili di utilizzazione di tali residui;
2. La semplificazione dei procedimenti amministrativi e l’uniformità dell’applicazione delle procedure su tutto il territorio regionale costituiscono una priorità dell’azione regionale e a tal fine nel settore forestale si stabilisce che le province, le comunità montane e gli enti parco regionali prevedano l’utilizzo del Sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) operante all’interno del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
3. Al fine di superare possibili dubbi interpretativi in merito all’individuazione dell’ente competente nel caso di interventi e opere che interessano terreni ricadenti sul territorio di più enti, è necessario chiarire con una norma generale quanto già definito per i piani presentati da aziende ricadenti nel territorio di più enti, in modo da semplificare altresì gli adempimenti posti a carico del richiedente;
4. Alcune difficoltà nell’applicazione del sistema sanzionatorio per le violazioni alla normativa forestale rendono necessario enucleare due fattispecie di violazioni del regolamento forestale e rivedere la sistematica degli articoli sanzionatori e l’importo delle sanzioni;
5. Nell’articolo 91 è contenuto un errato rinvio interno.
Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):
1. È necessario estendere la riserva di posteggio, nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche, agli imprenditori agricoli associati e, in generale, prevedere che le produzioni oggetto della vendita provengano in misura prevalente e non esclusiva dalle rispettive aziende, conformemente a quanto previsto dal


Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (“Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”):
1. È necessario prorogare a trecentosessanta giorni il termine previsto dall’articolo 16, comma 3, della l.r. 2/2009 per la predisposizione e l’adozione da parte della Giunta regionale degli atti necessari al trasferimento delle funzioni relative al servizio fitosanitario regionale dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) all’ARSIA.
Per quanto concerne il capo II, sezione V (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura”):
1. La funzione sanzionatoria all’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni è attribuita, in via generale, dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) ed è pertanto superfluo individuare puntualmente il soggetto in una legge di settore.
Per quanto concerne il capo III, sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”):
1. Le modifiche apportate all’articolo 7 della l.r. 16/2000 con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008), limitano gli interventi che possono essere effettuati “direttamente” dalle aziende unità sanitarie locali all’ambito dell’igiene degli alimenti, tralasciando i settori della sanità animale e quello dell’igiene delle produzioni zootecniche;
2. Per assicurare una tempestiva ed efficace azione preventiva a tutela della salute pubblica, è opportuno che le aziende unità sanità sanitarie locali siano dotate degli stessi poteri di intervento anche nell’ambito di procedimenti volti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene dei mangimi, di salute e benessere degli animali;
3. Al fine di eliminare definitivamente il dubbio di un contrasto dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 16/2000 con i principi fondamentali della materia dettati dalla


4. È necessario sopprimere nell’articolo 17, comma 2, il riferimento ai comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d’arte, in quanto è stata abrogata la fonte normativa (Regolamento 16 marzo 2004, n. 17/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione

Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”):
1. L’articolo 9, comma 2, prevede a carico di chi esegue piercing al padiglione auricolare un regime procedurale più severo (comunicazione al comune da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività), rispetto a chi esegue l’ordinaria attività di piercing e tatuaggio, per cui si procede alla relativa semplificazione.
Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”):
1. Lo strumento della denuncia di inizio attività (DIA) differita, previsto dall’articolo 41, comma 3, che consiste nell’astenersi dall’intraprendere l’attività di “utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente” fino al sopralluogo di verifica dell’azienda unità sanitaria locale competente (sospensione che non può superare comunque i trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione), si è rilevato macchinoso e poco efficace;
2. La DIA differita è già stata soppressa con riferimento ai titolari degli stabilimenti che operano nel settore della produzione e del commercio alimentare, e si ritiene opportuno procedere analogamente nei confronti delle imprese esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente;
3. La definizione del sistema integrato dei laboratori della Toscana è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 932, per cui si ritiene opportuno espungere le disposizioni della legge che rinviano al regolamento attuativo e ad un decreto dirigenziale, rispettivamente la definizione dei requisiti tecnico-strutturali dei laboratori e l’individuazione dei laboratori stessi.
Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 “Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”):
1. L’esperienza dei primi anni di applicazione della l.r. 9/2006 ha dimostrato che il termine per la comunicazione previsto dall’articolo 8 è insufficiente, anche alla luce del fatto che ad oggi, in Italia, esiste un solo organismo nazionale di accreditamento.
Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”):
1. Per dare operatività al servizio civile regionale istituito con la l.r. 35/2006 è necessaria l’elaborazione del piano regionale per il servizio civile previsto dall’articolo 16 della legge stessa;
2. Il piano regionale di servizio civile sarà tuttavia elaborato ed approvato nella prossima legislatura dopo l’approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
3. Per garantire immediata operatività al servizio civile regionale, nelle more dell’approvazione dell’apposito piano regionale, è necessario individuare, con strumenti alternativi al piano stesso, i criteri per la selezione dei progetti e la capacità complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti.
Per quanto concerne il capo IV, sezione I (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione

1. L’

2. La Toscana non si è ancora dotata di norme tecniche per l'individuazione delle zone di rispetto e per la disciplina di dette zone, ai sensi dell'articolo 94 commi 1, 4 e 5

Per quanto concerne il capo IV, sezione II (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”):
1. In attesa della normativa statale che provvederà al coordinamento delle disposizioni del


2. Si ritiene necessario che il programma triennale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 , tenga conto anche dei piani di azione di cui all’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, relativi agli assi stradali principali di competenza delle province;
3. Al fine di evitare che i comuni approvino piani comunali di risanamento acustico relativi a porzioni isolate del territorio, si introduce l’espressa previsione che tali piani debbano avere come ambito territoriale di riferimento l’intero territorio comunale e che in caso contrario gli stessi piani non vengono ammessi ai contributi regionali di cui all’articolo 11 della l.r. 89/1998 .
Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”):
1. Con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009, è stato proposto ricorso avverso l'articolo 34 della l.r. 62/2008 , che ha modificato l'articolo 12 bis, comma 4 della l.r. 91/1998 , sollevando eccezione di costituzionalità con particolare riferimento all'articolo 12 bis, comma 4, lettera h), come modificato, dal momento che la formulazione di detta lettera presenta profili di illegittimità con riferimento all'

2. Per determinare il venir meno delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Consiglio dei ministri si sostituisce il testo della lettera h) del comma 4 dell'articolo 12 bis della l.r. 91/1998 con un una nuova formulazione concordata con Ministero per i rapporti con le regioni.
Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):
1. Nell'articolo 51, comma 1, lettera e), della l.r. 1/2005 , vanno eliminati i richiami all'articolo 34 della l.r. 1/2005 , abrogato dalla l.r. 62/2008 ;
2. È necessario abrogare la lettera f), del comma 1, dell'articolo 51, della l.r. 1/2005 , in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 182/2006, in quanto l'individuazione degli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale è oggi contenuta nel piano paesaggistico regionale ai sensi dell'

3. In conformità alla disciplina del

4. Per eliminare i riferimenti alle precedenti fonti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi abrogate, si adeguano i rinvii contenuti nell'articolo 82, comma 12 e 13, e nell'articolo 86, comma 3, della l.r. 1/2005 alle disposizioni

5. Si deve adeguare l'attuale normativa regionale alle modifiche introdotte dal


Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”) e sezione III (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”):
1. È necessario introdurre nella l.r. 1/2009 e nella l.r. 4/2008 , rispettivamente per le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, l’individuazione della figura del datore di lavoro agli effetti

2. Al fine di dissipare dubbi interpretativi occorre un adeguamento della normativa in materia di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana e dai relativi enti strumentali in vigore alla data del 1° gennaio 2005, conformemente all’interpretazione della norma nazionale fornita anche dal Dipartimento della Funzione pubblica con il parere 17 gennaio 2008, n. 3;
Si approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.