Legge regionale 27 luglio 1995, n. 83
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima del 7 agosto 1995
INDICE
L’ art. 17 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29 , così recita: "1. In sede di prima applicazione dell’ art. 5 della L.R. 27 luglio 1995 n. 83 , i beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati in deroga al 5º comma dello stesso articolo con le procedure di cui al Titolo I, Capo I e II della presente legge. 2. A tal fine, in allegato alla prima relazione previsionale programmatica successiva all’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili ad uso non abitativo (Tabella A) ed abitativo (Tabella B) da porre in alienazione con le procedure di cui alla presente legge".
Comma prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.53.
Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 60 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 55.
Articolo prima sostituito con l.r.10 maggio, 2002, n.16 , art.1. Poi articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 3.
L' articolo 2 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 dispone che “ 1. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Gli altri organi dell'Azienda restano in carica fino al medesimo termine”.
Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011,n. 25 , art. 5 , che inserisce l'art. 26 bis nella l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , articolo che modifica la presente legge.