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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

CAPO I
- Presidenza della Giunta
SEZIONE I
- Spese di rappresentanza. Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale)
Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) le parole: “
articolo 2, comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 2, comma 2
”.
CAPO II
- Sviluppo economico
SEZIONE I
- Elettrificazione rurale. Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1988, n. 46 (Interventi regionali per l'elettrificazione rurale)
Art. 2
- Abrogazione della l.r. 46/1988
1. La legge regionale 20 giugno 1988, n. 46 (Interventi regionali per l'elettrificazione rurale) è abrogata.
SEZIONE II
- Funzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)
Art. 3
1. Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 25/1998, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserito il seguente:
Art. 31 ter - Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.
”.
SEZIONE III
- Caccia. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l’incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui all’articolo 7, possono essere assegnati contributi in conto capitale. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi.
”.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 48 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 48 - Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia
1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la Giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui all’articolo 50, comma 1, lettera e). La gestione del fondo è affidata alle province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione del contributo.
”.
SEZIONE IV
- Contabilizzazione degli interessi su fondi costituiti presso Fidi Toscana S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) e alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.A.)
Art. 6
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) è sostituito dal seguente:
4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.
”.
Art. 7
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.A.), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46, è sostituito dal seguente:
4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2 e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b), al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.
”.
SEZIONE V
- Tartufi. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 50/1995
1. L’articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), già sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all’articolo 11;
b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’articolo 23;
c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;
d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;
e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d’arte;
f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui all’articolo 3, comma 4;
g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;
h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall’articolo 2;
l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d’uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d’uso civico";
n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente;
o) l’apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00;
p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all’atto dell’accertamento o entro tre giorni dalla data dell’accertamento stesso, il tesserino di cui all’articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;
q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4;
r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all’articolo 3, commi 6 e 7;
s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.
2.
In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3.
Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 1, lettera g), l’ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l’importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento.
”.
SEZIONE VI
- Funghi. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999 n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 9
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:
2 bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, comma 4, è autorizzato:
a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell’anno, da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto;
b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;
c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 16/1999, inserito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
2 ter. L’autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l’iscrizione a corsi per l’ottenimento della qualifica di micologo.
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 25 della l.r. 16/1999, già sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 30,00 a euro 180,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull’autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell’autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all’articolo 8, lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l’accertamento;
c) da euro 30,00 a euro 180,00 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;
d) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;
e) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3;
f) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a centimetri 4, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;
g) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3;
h) da euro 50,00 a euro 300,00 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni di importo maggiore eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
i) da euro 30,00 a euro 180,00 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, commi 5 e 6;
l) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7;
m) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione dei divieti temporanei di cui all’articolo 14;
n) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione
.
2.
Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, all’articolo 21, commi da 1 a 5 e all’articolo 21 bis, comma 1;
b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6;
c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22.
”.
SEZIONE VII
- Turismo. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
Art. 11
- Modifiche all’allegato A “Tabella degli ambiti turistici” della l.r. 42/2000
SEZIONE VIII
- Razze e varietà locali. Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale)
Art. 12
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 64/2004
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Registro anagrafico
1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all’articolo 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.
2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l’indicazione dei loro ascendenti.
3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:
a) le norme di organizzazione interna dell’associazione per la tenuta del registro;
b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;
c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l’iscrizione al registro;
d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4.
L’istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale.
”.
CAPO III
- Diritto alla salute e politiche di solidarietà sociale
SEZIONE I
- Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 30 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 30 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificato dall’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64, è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Indebitamento delle aziende e degli ESTAV
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un
massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l’insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di indebitamento di cui al comma 1.
4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione di cui al comma 3, gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nell’ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento. In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito.
”.
Art. 14
1. Al comma 4 dell’articolo 50 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
dalla presente legge.
” sono aggiunte le seguenti: “
La Giunta esprime il proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore può procedere all’approvazione dello statuto aziendale.
Art. 15
1. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 40/2005, le parole: “
i responsabili di cui all’articolo 68
” sono sostituite dalle seguenti: “
i responsabili di cui all’articolo 64
”.
Art. 16
- Inserimento dell’articolo 101 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 101 bis - Svolgimento in forma unificata delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale
1. L’ESTAV può espletare concorsi in forma unificata per le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
2. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 vengono individuati tra il personale in servizio nelle aziende dell’area vasta.
3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche nel caso in cui vengano indette procedure selettive per l’individuazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende nell’ambito dell’area vasta.
4. La scelta e la designazione del presidente e dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono effettuate rispettivamente dal comitato di area vasta di cui all’articolo 9 e dal collegio di direzione di area vasta di cui all’articolo 49.
5. Le graduatorie dei concorsi espletati dall’ESTAV, ancorché non in forma unificata, possono essere utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
”.
Art. 17
1. Il comma 1 bis dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1 bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il
proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale si può procedere all’approvazione.
”.
SEZIONE II
- Funzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione con Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 )
Art. 18
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dopo la parola “
decreto
” sono aggiunte le seguenti: “
, e la corresponsione, ai sensi dell’articolo 115 del decreto stesso, dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).
”.
2. Il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 85/1998 è sostituito dal seguente:
7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
”.
SEZIONE III
- Fondazione toscana Gabriele Monasterio. Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica)
Art. 19
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 25/2006
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica) è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Inquadramento della fondazione nell’ambito del sistema sanitario regionale.
1. La fondazione partecipa alle attività del servizio sanitario regionale (SSR) come presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord-ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel SSR.
2. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della fondazione o suo delegato partecipa alle attività del comitato di area vasta nord-ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale per le medesime finalità con gli altri comitati di area vasta.
3. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla fondazione a favore del SSR, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
”.
SEZIONE IV
- Attività di estetica. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 20
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) è sostituita dalla seguente:
b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12;
”.
Art. 21
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2004
1. L'articolo 7 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Dichiarazione d'inizio attività
1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune ove si svolge l'attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.
”.
Art. 22
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “
attività
”.
3. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “
attività
”.
4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 le parole “
revoca l'autorizzazione e
” sono soppresse.
SEZIONE V
- Laboratori di analisi. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari)
Art. 23
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2006
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari) è sostituito dal seguente:
5. Copia dell’elenco di cui al presente articolo è trasmesso dalla Regione ai ministeri interessati.
”.
Art. 24
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006, le parole: “
da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
” sono sostituite dalle seguenti: “
da un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa.
”.
Art. 25
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006
1. L’articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Soggetti destinatari
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 può essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:
a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati a tal fine;
b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari);
c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle industrie alimentari.
”.
Art. 26
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2006 sono soppresse le seguenti parole: “
, ove già operanti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)
”.
Art. 27
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2006
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
2 bis. I dati relativi all’iscrizione nell’elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari.
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 9/2006, la parola “
tempestivamente
” è sostituita dalle seguenti: “
entro sette giorni
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r.9/2006 è sostituito dal seguente:
3. Qualora dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 risulti il venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, l’azienda USL le trasmette entro quattordici giorni alla struttura regionale competente alla tenuta dell’elenco, ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari e dell’aggiornamento dell’elenco.
”.
Art. 29
1. All’articolo 16 della l.r. 9/2006 le parole “
Decorsi centottanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
Decorsi trecentosessantacinque giorni
”.
SEZIONE VI
- Tutela sanitaria dello sport. Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)
Art. 30
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: “
18 febbraio 1983
” sono sostituite dalle seguenti: “
18 febbraio 1982
”.
Art. 31
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole: “
18 febbraio 1983
” sono sostituite dalle seguenti: “
18 febbraio 1982
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole: “
18 febbraio 1983
” sono sostituite dalle seguenti: “
18 febbraio 1982
”.
SEZIONE VII
- Trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100 (Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie)
Art. 32
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 100 (Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie) è sostituita dalla seguente:
g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d’onore al combattente istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75 (Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945), ai decorati al valor militare, ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;
”.
Art. 33
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 100/1998
1. L’articolo 4 della l.r. 100/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Criteri per la determinazione del reddito
1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell'articolo 2, lettera h), e quali condizione per l'accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449), modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
”.
CAPO IV
- Politiche del lavoro
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro)
Art. 34
1. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:
6. La Giunta regionale approva il bilancio previsionale economico delle aziende con l'allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale.
”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
6 bis. Il Consiglio regionale verifica i risultati finali del controllo di gestione e approva il conto di esercizio delle aziende.
”.
3. Al comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 32/2002 sono soppresse le seguenti parole: “
ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto.
”.
Art. 35
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 16 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Formazione professionale
1. Il sistema regionale della formazione professionale ha le seguenti finalità:
a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro;
c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.
”.
Art. 36
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, dopo la parola “
convenzione
”, sono aggiunte le seguenti: “
o contratto
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, la parola “
convenzionate
” è sostituita dalle seguenti: “
svolte mediante la convenzione
”.
Art. 37
1. Al comma 1 dell’articolo 22 ter della l.r. 32/2002, inserito dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42, la parola “
comprese
” è sostituita dalla seguente: “
escluse
”.
CAPO V
- Politiche territoriali e ambientali
SEZIONE I
- Inquinamento acustico. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 38
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Prima attuazione del d.lgs. 194/2005
1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del d.lgs. 194/2005.
3. Il Comune di Firenze è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per l’agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il comune ricompreso nell’agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.
”.
SEZIONE II
- Emergenza idrica. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo”)
Art. 39
1. Dopo il comma 1 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo”) è inserito il seguente:
1 bis. In caso di superamento dello stato di emergenza idrica idropotabile, la Giunta regionale, anche su proposta delle province e degli ATO, può dichiararne la cessazione, con propria deliberazione, anche per parti del territorio regionale.
”.
Art. 40
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 29/2007 è sostituito dal seguente:
1. Le province, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile di cui all’articolo 1, sulla base dei piani operativi per l’emergenza idrica di cui all’articolo 7 bis della l.r. 81/1995, sentite le autorità di bacino, possono procedere:
a) alla sospensione del rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;
b) alla emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l. r. 29/2007 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque;
b) alle concessioni ad uso diverso da quello idropotabile, i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio dell'acqua.
”.
CAPO VI
- Bilancio e finanze
SEZIONE I
- Tributi regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
Art. 41
1. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali) le parole: “
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento
” sono sostituite dalle seguenti: “
prima dell’inizio della procedura esecutiva
”.
SEZIONE II
- Tributo per il deposito in discarica. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) le parole: “
di cui all’art. 24 del decreto
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
”.
Art. 43
- Sostituzione dell’articolo 30 bis nella l.r. 25/1998
1. L’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549), da ultimo modificata dalla legge regionale 27
dicembre 2005, n. 70, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro-capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato alla presente legge.
3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d’ambito secondo quanto previsto all’articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall’ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.
4. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei
comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l’anno, l’ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), modificato dall'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
5. L’accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro-capite, anche ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, l’omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5 e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’articolo 3 della l. 549/1995.
7. L’ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l’addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall’atto del dirigente della competente struttura.
8. L’addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall’articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all’articolo 205, comma 1.
9. L’addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 della l.r. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell’ambito dell’ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.
10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l’esercizio delle
funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla l.r. 60/1996.
”.
Art. 44
1. L’articolo 30 ter della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 45
- Inserimento dell’articolo 31 ter nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 25/1998, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserito il seguente:
Art. 31 ter - Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.
”.
Art. 46
- Sostituzione dell’allegato B della l.r. 25/1998
1 . A decorrere dal 1° gennaio 2008 la tabella di cui all’allegato B della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
Tabella determinazione ammontare tributo – articolo 30 bis
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’allegato alla l.r. 25/1998, denominato “
Allegato B
”, è rinominato come segue: “
Allegato A
”.
SEZIONE III
- Commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali)
Art. 47
- Inserimento dell’art. 9 bis nella l.r. 57/2000
Art. 48
Art. 49
Art. 50
- Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 57/2000
Art. 51
- Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 57/2000
Art. 52
- Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 57/2000
CAPO VII
- Commissioni e comitati
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali)
Art. 53
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali) è sostituito dal seguente:
1. La presente legge disciplina l'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi:
”.
2. Le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 70/1988 sono abrogate.
Art. 54
1. All’articolo 2 della l.r. 70/1988 le parole “
L. 60.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 29,00
” e le parole “
L. 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
”.
Art. 55
1. All’articolo 3 della l.r. 70/1988 le parole “
L. 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
” e le parole “
L. 40.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 20,00
”.
Art. 56
- Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 70/1988
1. L’articolo 4 della l.r. 70/1988 è abrogato.
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)
Art. 57
1. Alla lettera e) del comma 1 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese) le parole: “
Euro 774
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 735,00
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 della l.r. 83/1995 le parole: “
Euro 413
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 392,00
”.
- Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”)
Art. 58
1. Il comma 10 dell’articolo 13 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”) è sostituito dal seguente:
10. Al presidente del comitato spetta un’indennità annua pari al 14,25 per cento del compenso spettante all’amministratore. Agli altri componenti spetta un’indennità annua pari al 9,5 per cento.
”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)
Art. 59
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) è sostituita dalla seguente:
d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell’ANCI e dell’UPI
”;
2. Al comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 67/1993 le parole “
L. 100.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 49,00
”.
Art. 60
1. Al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole “
L. 100.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 49,00
”.
- Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 61
1. Al comma 1 dell’articolo 26 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) le parole “
euro 2500,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.375,00
” e le parole “
euro 200,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 190,00
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 le parole “
euro 2500,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.375,00
” e le parole “
euro 200,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 190,0
0”.
3. Al comma 3 dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 le parole “
euro 750,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 712,00
” e le parole “
euro 75,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 71,00
” .
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)
Art. 62
- Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico
Art. 63
- Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell’aria);
b) articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla l.r. 5 maggio 1994, n. 33).
CAPO VIII
- Rapporti con le autonomie locali
- Modifica alla legge regionale 27 luglio 2004 n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”).
Art. 64
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”) è sostituito dal seguente:
2. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.
”.
CAPO IX
- Disposizioni finali
Art. 65
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.