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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”);


Visto il Sito esternodecreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per l’efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 6 agosto 2021, n. 113 ;


Vista la Sito esternolegge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore);


Vista la Sito esternolegge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);


Visto il Sito esternodecreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 giugno 2023, n. 74 ;


Vista la Sito esternolegge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);


Vista la legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare l’articolo 13;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);


Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);


Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014 );


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021);


Vista la legge regionale 3 marzo 2021 n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);


Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);


Vista la legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 .);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.);


Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024):


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l’anno 2023);


Vista la legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all’Sito esternoarticolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Modifiche alla l.r. 18/2019 );


Vista la legge regionale 28 marzo 2023, n. 15 (Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009 );


Vista la legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 );


Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento);


Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano);


Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);


Vista la legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);


Vista la legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il Capo I:


1. È necessario modificare, nella l.r. 26/2009 , la denominazione dell’evento dedicato alla celebrazione dell’Europa da “Festa dell’Europa” a “Giornata dell’Europa” per valorizzare numerose iniziative con la finalità di accrescere il senso di appartenenza all’Europa della popolazione, anche tramite ricorrenze e spettacoli di scambio culturale o celebrativi di commemorazioni, attinenti ad anniversari festeggiati in ambito europeo ed internazionale;


2. È necessario un adeguamento terminologico, in analogia con quanto già operato per la Regione Toscana con la modifica della l.r. 1/2009 , delle disposizioni che, sul tema della programmazione della performance, sono previste nelle leggi istitutive degli enti dipendenti.


Per quanto concerne il Capo II:


3. È opportuno assicurare l’automatico adeguamento dei richiami contenuti nella l.r. 60/1999 , istitutiva dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), alla normativa europea che disciplina le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);


4. È necessario correggere due errori materiali nella l.r. 36/2023 : in primo luogo occorre ripristinare la menzione di una sanzione amministrativa indicata nella proposta della Giunta regionale e poi involontariamente omessa nella fase di coordinamento consiliare del testo; il secondo intervento sorge dalla necessità di aggiungere una parola per uniformare la fattispecie sanzionatoria all’azione dell’operatore prevista nella legge regionale.


Per quanto concerne il Capo III:


5. A seguito dell’Sito esternoarticolo 29 del d. lgs. 33/2013 che obbliga ogni pubblica amministrazione alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale dei bilanci preventivi e consuntivi, le camere di commercio non trasmettono più i loro bilanci alla Regione. È quindi opportuno eliminare i riferimenti a tale adempimento, divenuti desueti, dalla l.r. 87/1998 ;


6. Sono necessari adeguamenti della normativa regionale in materia di commercio alle disposizioni nazionali in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche, vendite di liquidazione e modalità di comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) delle vendite promozionali e delle vendite sottocosto effettuate da un’impresa commerciale titolare di più esercizi commerciali.


Per quanto concerne il Capo IV:


7. È necessario adeguare la disciplina per la contribuzione alle città murate al Sito esternod.lgs. 36/2023 relativamente ai livelli di progettazione, accompagnandola inoltre con una previsione di diritto intertemporale.


Per quanto concerne il Capo V:


8. Sono necessari adeguamenti terminologici al testo di alcuni articoli della l.r. 32/2002 .

Per quanto concerne il Capo VI:


9. È necessario modificare l’articolo 4 della l.r. 46/2023 sul personale dell’Autorità portuale regionale in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge.


Per quanto concerne il Capo VII:


10. È opportuno recepire la disposizione nazionale secondo la quale i bandi di concorso per il reclutamento di personale della Regione possono stabilire un contributo di partecipazione per i candidati, entro i limiti massimi definiti dalla normativa nazionale stessa;


11. È necessario adeguare le modalità di pubblicazione delle procedure concorsuali indette dalla Regione Toscana alle previsioni dell’Sito esternoarticolo 35 ter del d.lgs. 165/2001 , che istituisce il Portale unico del reclutamento, nel quale devono essere pubblicati i bandi di concorso e le relative graduatorie, con pubblicazione contestuale sul sito istituzionale dell’ente;


12. È necessario adeguare la l.r. 9/2011 ai principi affermati dalla giurisprudenza, prevedendo che, per l'accesso all'incarico di capo ufficio stampa, sia mediante concorso pubblico sia mediante conferimento d'incarico a tempo determinato, è richiesta, oltre all'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti di cui alla Sito esternolegge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), la laurea triennale, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), in alternativa alla laurea magistrale ed alla laurea del vecchio ordinamento.


Per quanto concerne il Capo VIII:


13. È necessario aggiornare il testo della l.r. 60/1996 alle attuali modalità utilizzabili per il versamento del tributo;


14. È necessario adeguare il richiamo, nella normativa regionale, al nuovo nome assunto dall’organo di giustizia tributaria.


15. È necessario, a seguito di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di avvisi tecnici di errori materiali ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), cui non è seguita la corrispondente modifica legislativa, adeguare i testi di alcune leggi regionali.


Per quanto concerne il Capo IX:


16. È opportuno rimuovere un equivoco terminologico nella l.r. 29/2004 sulla cremazione dei defunti, là dove pare impropriamente alludere a uno “strumento di programmazione” che tale non è;


17. È opportuno, altresì, intervenire sulla norma transitoria della medesima l.r. 29/2004 , introdotta dalla l.r. 44/2023 , integrando le fattispecie per le quali si rende possibile la realizzazione degli impianti crematori anche nelle more dell’approvazione del piano regionale di coordinamento. In particolare, per le realizzazioni mediante finanza di progetto, è necessario salvaguardare quei casi in cui i comuni, alla data dell’entrata in vigore di detta norma transitoria, avevano già approvato specifiche graduatorie ai sensi della disciplina al momento vigente in materia di contratti pubblici;


18. È necessario riformulare una modifica legislativa recente che consente di premiare, nell’ambito della modulazione di contributi in favore di farmacie disagiate, quelle che abbiano la caratteristica di essere le uniche operanti nelle isole;


19. È opportuno, tenuto conto dell’innalzamento del limite anagrafico per accedere all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, nonché a quelli regionali per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, operato da ultimo, anche con l’obiettivo di “garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR”, con l’Sito esternoarticolo 8 bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternol. 10 agosto 2023, n. 112 , fissare il medesimo limite di sessantotto anni per il conferimento dell’incarico di responsabile di zona e di direttore della società della salute per un periodo temporale analogo a quello individuato dal legislatore nazionale, confermando che il predetto incarico può comunque essere conferito soltanto a soggetti in servizio, nel rispetto della disciplina vigente in materia previdenziale;


20. È necessario adeguare alcune disposizioni relative ad ESTAR al Sito esternod.lgs. 36/2023 ;


21. È necessario abrogare il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 , come modificato dalla l.r. 27/2023 , in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge medesima;


22. È necessario correggere il comma 1.1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge.


Per quanto concerne il Capo X:


23. La rinumerazione degli articoli Sito esternodel d.lgs. 259/2003 operata dal Sito esternod.lgs. 207/2021 , rende necessario modificare il riferimento ad un articolo Sito esternodel d.lgs. 259/2003 , presente nell’articolo 17, comma 14, della l.r. 49/2011 , rimasto inalterato.


Per quanto concerne il Capo XI:


24. È opportuno adeguare formalmente il capo VII della l.r. 88/1998 che disciplina il riparto delle funzioni in materia di energia alle modifiche legislative sopravvenute, dalle quali in parte è stato implicitamente abrogato;


25. È opportuno, secondo quanto consentito dalla normativa nazionale, introdurre il tema della gestione delle emissioni odorigene all’interno della l.r. 9/2010 prevedendo che il Consiglio regionale, nel piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, individui misure per la prevenzione e la limitazione di tali emissioni.


Per quanto concerne il Capo XII:


26. L’attuazione delle modifiche apportate alla l.r. 65/2014 dalla l.r. 10/2024 , con particolare riferimento a quanto disposto in materia di incentivi per gli interventi di edilizia sostenibile, ha evidenziato la necessità di introdurre, nella stessa l.r. 65/2014 , una specifica disposizione tesa a disciplinare la fase transitoria;


27. In seguito ai riscontri emersi nella fase applicativa ed ai fini di una più efficace trattazione dei dati, è opportuno modificare i termini fissati dalla l.r. 3/2017 per l’invio della relazione informativa sugli effetti applicativi della medesima l.r. 3/2017 alla competente commissione consiliare.


Per quanto concerne il Capo XV:


28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge

CAPO I
Attività istituzionali.Modifiche alla l.r. 26/2009
Art. 1
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009
1. Al punto 7 bis del preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), le parole: “
Festa dell’Europa
” sono sostituite dalle seguenti: “
Giornata dell’Europa
”.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 8 bis della l.r. 26/2009 le parole: “
Festa dell’Europa
” sono sostituite dalle seguenti: “
Giornata dell’Europa
”.
3. Al comma 3 ter dell’articolo 8 bis della l.r. 26/2009 le parole: “
Festa dell’Europa
” sono sostituite dalle seguenti: “
Giornata dell’Europa
”.
CAPO II
Agricoltura
SEZIONE I
Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Modifiche alla l.r. 60/1999
Art. 2
Competenze. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”), è sostituito dal seguente:
1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
”.
Art. 3
Funzioni di organismo pagatore. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
1. L’ARTEA svolge le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. In particolare l’ARTEA provvede:
a) all’autorizzazione e controllo dei pagamenti;
b) all’esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) al raccordo operativo con l’Organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa europea in raccordo con le autorità nazionali competenti.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
5. Il raccordo operativo con l’Organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74
(Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154
), tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa europea in materia.
”.
Art. 4
Affidamento di servizi e delega di funzioni. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale ed europea. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999
2. comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999
delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014
della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati FEAGA e dal (FEASR
3. comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 60/1999
di cui alla lettera C.2) dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014
reviste dalla normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR
Art. 5
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 60/1999
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: “
il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
la programmazione
”.
Art. 6
Il Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999
1. Alla lettera b bis) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 le parole: “
di cui al piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
definiti dalla programmazione
”.
Art. 7
Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 60/1999
1. Alla lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 le parole: “
piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “
programmazione
”.
Art. 8
Sistema informativo. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 60/1999
1. Al comma 3 dell’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 le parole: “
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
”, sono sostituite dalle seguenti: “
(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
”.
Art. 9
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 14 quater della l.r. 60/1999
1. Nella rubrica dell’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 , le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “
Programmazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 , le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “
La programmazione
”.
2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza
con il programma annuale di attività ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno
di riferimento.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 10
Bilanci, contabilità e certificazione. Adeguamento rinvio. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 60/1999
1. Il comma 9 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
9. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi europei sono certificati nel rispetto della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR.
”.
Art. 11
Gestione delle risorse finanziarie. Adeguamento rinvio. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1999
SEZIONE II
Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano. Modifiche alla l.r. 36/2023
Art. 12
Vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 36/2023
1. Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano), le parole: “
: Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell’Arma dei Carabinieri
” sono sostituite dalle seguenti: “
il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri
”.
Art. 13
Sanzioni amministrative. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 36/2023
a bis) la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori del calendario e degli orari di cui all’articolo 8;
2. All’inizio della lettera c) del comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 36/2023 sono aggiunte le parole: “
la cerca e
”.
CAPO III
Attività produttive
SEZIONE I
Camere di commercio. Modifiche alla l.r. 87/1998
Art. 14
Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 87/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), le parole: “l
e camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio.
” sono soppresse, e le parole: “
La relazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
, la relazione
”.
SEZIONE II
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017
Art. 15
Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Modifiche all’articolo 4 ter della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), le parole: “
allargati, campi nazionali di
ricerca e sviluppo (R&S)
” sono sostituite dalla seguente: “
estesi
”.
SEZIONE III
Codice del commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018
Art. 16
Vendite di liquidazione. Modifiche all’articolo 105 della l.r. 62/2018
d bis) accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
(Codice della protezione civile).
”.
Art. 17
Disapplicazione di disposizioni statali. Modifiche all’articolo 132 della l.r. 62/2018
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 62/2018 le parole: “
7, 8 e 9
” sono sostituite dalle parole: “
7, 8, 9 e 9 bis
”.
CAPO IV
Beni, istituzioni, attività culturali. Modifiche alla l.r. 8/2021
Art. 18
Contributi per le città murate. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 8/2021
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2021 n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), è sostituito dal seguente:
3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica o il progetto esecutivo ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), relativo agli interventi di cui all’articolo 2 comma 1.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 8/2021 è inserito il seguente:
3 bis. Ai fini della domanda di concessione dei contributi, restano validi i progetti approvati secondo i livelli di progettazione già individuati dall’articolo 23 del previgente
Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) con esclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, ove l’incarico di progettazione sia stato affidato dai comuni entro il 30 giugno 2023.
”.
CAPO V
Istruzione, formazione e lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002
Art. 19
Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo la parola: “
superiore
” sono inserite le seguenti: “
e percorsi di istruzione tecnologica superiore
”.
Art. 20
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy). Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 32/2002
1. La rubrica dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy)
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con la normativa statale in materia.
”.
b) percorsi di istruzione tecnologica superiore di livello post-secondario, realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con conseguimento di diploma rilasciato dal ministero
competente;
”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
tecnico-professionali
” è inserita la seguente: “
(PTP)
”.
Art. 21
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
e)gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
”.
Art. 22
Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche all’articolo 21 septies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 21 septies della l.r. 32/2002 , le parole: “
di cui al piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
definiti nella programmazione
”.
Art. 23
Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 21 octies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 , le parole: “
piano della qualità
” sono sostitute dalla seguente: “
programmazione
”.
Art. 24
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 , le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “
programmazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “
La programmazione
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
CAPO VI
Mobilità e infrastrutture. Modifiche alla l.r. 46/2023
Art. 25
Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 46/2023
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ) le parole: “
Il personale interessato dal trasferimento mantiene altresì il trattamento economico accessorio in godimento presso l’APR, fino all’intervento di una specifica regolazione negoziale e, per il personale già titolare di incarico di elevata qualificazione alla data di adozione degli atti da
parte del segretario generale di cui al comma 1, fino al termine del relativo incarico
” sono sostituite dalle seguenti: “
Al personale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all’eventuale differenza tra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l’amministrazione di destinazione
”.
CAPO VII
Organizzazione e personale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 9/2011
Art. 26
Assegnazione temporanea di personale. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2023
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 ), dopo le parole: “
le modalità
” è aggiunta la parola: “
di
”.»
Art. 27
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
5 ter. I bandi di concorso possono fissare un contributo di partecipazione ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, e dall’
Sito esternoarticolo 19, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole: “
dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla pubblicazione del bando sul portale unico del reclutamento di cui all’
Sito esternoarticolo 35 ter del d.lgs. 165/2001 .”
Art. 28
Posti disponibili da coprire mediante selezione. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
pubblica
” sono inserite le seguenti: “
sul portale unico del reclutamento di cui all’
Sito esternoarticolo 35 ter del d.lgs. 165/2001
e” e dopo la parola: “istituzionale” sono inserite le seguenti: “della Regione
”.
Art. 29
Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
sul BURT
” sono inserite le seguenti: “
e contestualmente sul portale unico del reclutamento di cui all’
Sito esternoarticolo 35 ter del d.lgs. 165/2001
e sul sito istituzionale della Regione
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
, e comunque entro i limiti di cui all’
Sito esternoarticolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001 ”.
Art. 30
Responsabile dell'Ufficio stampa. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2011
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”), dopo le parole: “
del Consiglio regionale
” sono inserite le seguenti: “
, in possesso di laurea magistrale o triennale ed
” .
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della 1.r. 9/2011, dopo le parole: “
in possesso
", sono aggiunte le seguenti: "
di laurea magistrale o triennale e
".
CAPO VIII
Programmazione e bilancio
SEZIONE I
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996
Art. 31
Versamento del tributo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 60/1996
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), le parole: “
su apposito conto corrente postale” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità indicate dall’ente impositore
”.
Art. 32
Ricorso alle Corti di giustizia tributaria. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 60/1996
1. Nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 60/1996 le parole: “
Commissioni Tributarie
” sono sostituite dalle seguenti: “
Corti di giustizia tributaria
”.
SEZIONE II
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 49/2003
Art. 33
Disposizioni comuni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente:
2. L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza. I requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale devono essere posseduti al primo giorno di decorrenza del periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza.
”.
Art. 34
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
ambulanze di trasporto
” sono inserite le seguenti: “
o automediche
”.
SEZIONE III
Legge di stabilità per l’anno 2021. Modifiche alla l.r. 98/2020
Art. 35
Cooperative di comunità. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 98/2020
1. Nella rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021) dopo le parole: “
all’articolo
” è inserita la seguente: “
13
”»
Art. 36
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 98/2020
1. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021), è sostituto dal seguente:
2. Il
comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 65/2019
è sostituito dal seguente:
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 –2023, annualità 2021.
”.”.
SEZIONE IV
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021
Art. 37
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Correzione tecnica. Modifiche al titolo della l.r. 50/2021
1. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato) è sostituito dal seguente: “
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla
l.r. 77/2016 .”.
SEZIONE V
Collegato alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.
Modifiche alla l.r. 40/2022
Art. 38
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2022
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024), le parole: “l
.r. 79/209
” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 79/2019 ”.
SEZIONE VI
Legge di stabilità per l’anno 2023. Modifiche alla l.r. 45/2022
Art. 39
Custodi della montagna. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 45/2022
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l’anno 2023), le parole: “
euro 1.500.000,00 annui
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 1.300.000,00 annui
”.»
SEZIONE VII
Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento. Modifiche alla l.r. 33/2023
Art. 40
Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento. Correzione tecnica. Modifiche al titolo della l.r. 33/2023
1. Nel titolo della legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2023 –2025. Assestamento), le parole: “
2022 – 2024
” sono sostituite delle seguenti: “
2023 – 2025
”.
SEZIONE VIII
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025. Modifiche alla l.r. 42/2023
Art. 41
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025. Correzione tecnica. Modifiche al preambolo della l.r. 42/2023
1. Al punto 29 del preambolo della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), dopo le parole: “
al fine
” è aggiunta la parola: “
di
”.
Art. 42
Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 42/2023
1. Nell’alinea dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 21 della l.r. 42/2023 le parole: “
44/2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
44/2022
”.
SEZIONE IX
Legge di stabilità per l’anno 2024. Modifiche alla l.r. 48/2023
Art. 43
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024), le parole: “
del progetto definitivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
del progetto di fattibilità tecnica ed economica
”.
SEZIONE X
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024.
Modifiche alla l.r. 49/2023
Art. 44
Copertura finanziaria maggiori costi causati dall’incremento prezzi di interventi di edilizia scolastica. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 49/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), le parole: “
annualità 2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2025 e 2026
”.
SEZIONE XI
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alla l.r. 7/2024
Art. 45
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche al preambolo della l.r. 7/2024
1. Al numero 4 del preambolo della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016), le parole: “
budget triennale
previsionale” sono sostituite dalle seguenti: “
budget
economico triennale
”.
Art. 46
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 7/2024
1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 7/2024 , le parole: “
di durata
” sono soppresse.
Art. 47
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2024
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 7/2024 , dopo la parola: “
budget
” è inserita la seguente: “
economico
”.
Art. 48
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
bilanci
” sono sostituite dalle seguenti: “
documenti previsionali
”, e le parole: “
l’informativa di bilancio, nonché
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’informativa di bilancio di carattere programmatorio, comprese
”.
2. All’alinea del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
per la redazione dei bilanci
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’informativa di bilancio di carattere programmatorio
”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico triennale
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , la parola: “
almeno
” è soppressa, e dopo la parola: “
preconsuntivo
” sono aggiunte le seguenti: “
relativo ad un arco temporale uguale o superiore ai primi sei mesi almeno dell’anno
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni.
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale approva il piano delle attività, il budget economico triennale, comprensivo dei documenti di cui al comma 3, e il piano degli indicatori di bilancio e le relative variazioni.
”.
SEZIONE XII
Contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 7/2023
Art. 49
Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali. Clausola di neutralità finanziaria. Correzione tecnica. Inserimento dell’articolo 2 nella l.r. 7/2023
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all’Sito esternoarticolo 30, comma 1, del Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Modifiche alla l.r. 18/2019 ), è aggiunto il seguente:
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
”.
CAPO IX
Sanità, welfare e coesione sociale
SEZIONE I
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004
Art. 50
Piano regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/2004
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), le parole: “
ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44
(Disposizioni in materia di programmazione regionale)
” sono soppresse.
Art. 51
Norma transitoria. Modifiche all’articolo 9 ter della l.r. 29/2004 .
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 9 ter della l.r. 29/2004 sono aggiunte le parole: “
o, nel caso di realizzazione mediante finanza di progetto, abbiano già approvato, alla data di entrata in vigore della
legge regionale 2 agosto 2013, n. 44
(Disposizioni in materia di programmazione regionale), la relativa graduatoria ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 183, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016
,
n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o dell’articolo 193, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.).
”.
SEZIONE II
Farmacie disagiate. Modifiche alla l.r. 37/2004
Art. 52
Farmacie disagiate. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 37/2004
1. L’alinea del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004 – 2006. Seconda variazione), è sostituito dal seguente: “
3. L'ammontare del contributo è determinato in relazione al periodo, all'orario di effettiva apertura dell'esercizio nell'anno di riferimento, ed all’ubicazione in un contesto particolarmente disagiato, tenuto conto dei seguenti elementi:
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 37/2004 , dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b bis) farmacia unica operante in zona insulare.
”.
SEZIONE III
Disciplina del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 53
Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 .
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
5 bis. Il limite anagrafico di cui all’alinea del comma 1 è elevato, fino alla data del 31 dicembre 2025, a sessantotto anni.
”.
Art. 54
Direttore della società della salute. Modifiche all’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 .
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “
Per il conferimento dell’incarico di direttore della società della salute si applica altresì la disposizione di cui al medesimo articolo 64 bis, comma 5 bis.
”.
Art. 55
Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b bis) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 , le parole: “
dal piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla programmazione
”.
Art. 56
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005
1. Nella rubrica dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
Programmazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2.La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all’articolo 82 undecies ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 57
Acquisto beni e servizi. Sostituzione dell’articolo 101.1 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 101.1 della l.r. 40/2000 5 è sostituito dal seguente:
Art. 101.1 Acquisto beni e servizi
1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie ed agli enti del servizio sanitario regionale, con cui determina, tenendo conto delle rispettive esigenze, i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.
2. L’ESTAR adotta la pianificazione triennale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio, garantendo, di norma, livelli regionali di aggregazione del fabbisogno. La pianificazione può individuare quali livelli di aggregazione del fabbisogno ambiti territoriali più ristretti in particolare per quanto riguarda le gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.
3. La pianificazione comprende sia le attività che l’ESTAR svolge in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale, sia quelle che svolge in quanto soggetto avvalso del soggetto regionale aggregatore di cui all’
articolo 42 bis della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza e svolge attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell’articolo 2 comma 1, numero 14, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dell’Allegato I.1,
Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni, nazionali e regionali, che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.
5. L’ESTAR effettua procedure per l’acquisto di beni e servizi indipendentemente dall’importo, ad eccezione di quelle:
a) inerenti alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;
b) di piccolo importo, nei limiti e con le modalità previste da apposita delibera della Giunta regionale, per le quali le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono operare direttamente l’affidamento;
6. La Giunta regionale disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza e di acquisto del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla realizzazione ed all’utilizzo da parte di aziende ed enti del servizio sanitario regionale degli strumenti di acquisto e negoziazione relativamente ai seguenti ambiti:
a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano strumenti di acquisto o di negoziazione, del direttore dell’esecuzione, del direttore operativo e dei responsabili di fase, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;
b) attività di competenza dei responsabili unici del progetto, dei responsabili di fase e del direttore operativo, al fine di garantire l’efficace gestione del ciclo di vita dei contratti, ivi compreso l’assolvimento dei debiti informativi obbligatori;
c) modalità di costituzione, composizione e funzioni dei collegi tecnici di progettazione e delle commissioni di gara;
d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’
articolo 8 della l.r. 38/2007
.
”.
SEZIONE IV
Servizio civile. Modifiche alla l.r. 35/2006
Art. 58
Attuazione del servizio civile universale. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 35/2006
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è abrogato.
SEZIONE V
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013
Art. 59
Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
1. Al comma 1.1 dell’articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico), le parole: “
L’osservanza
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’inosservanza
”.
SEZIONE VI
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Modifiche alla l.r. 53/2021
Art. 60
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Attività amministrative. Correzione tecnica. Inserimento del capo II nella l.r. 53/2021
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana), è inserito il seguente capo: “
CAPO II - Attività amministrative
”.
CAPO X
Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011
Art. 61
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: “
dei gestori dei
microimpianti e
” sono soppresse.
Art. 62
Disposizioni transitorie. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 49/2011
1. Al comma 14 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “
86, comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
43, comma 3
”.
CAPO XI
Tutela dell’ambiente, energia, qualità dell’aria
SEZIONE I
Energia. Modifiche alla l.r. 88/1998 e alla l.r. 39/2005
Art. 63
Funzioni amministrative. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 28 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente:
Art. 28 Funzioni amministrative
1. Nella materia “energia”, comprensiva delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo, non riservate dalla normativa nazionale, in conformità al
Sito esternotitolo V della Costituzione
, allo
Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia.
”.
Art. 64
Funzioni delle Province. Abrogazione dell’articolo 29 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 29 della l.r. 88/1998 è abrogato.
Art. 65
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
8.Qualora, in sede di ispezione, sia riscontrata la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, al responsabile dell’impianto inadempiente si applica, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
, una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 3.000,00 se questi non provvede alla regolarizzazione della sua posizione entro il termine e secondo le modalità definite all'articolo 21 del regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
”.
SEZIONE II
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009
Art. 66
Carta dei servizi e delle attività. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2009
1. Al comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), le parole: “
nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 67
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 30/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
Programmazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all’articolo 16 ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 68
Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 , le parole: “
dal piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla programmazione
”.
Art. 69
Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 , le parole: “
del piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
della programmazione
”.
SEZIONE III
Tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010
Art. 70
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), le parole: “
e dall’
articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
e dall’
articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35
(Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. PRTE)
”.
Art. 71
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010
b bis) individua, nell’ambito del piano di cui alla lettera a), le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene di cui all’
Sito esternoarticolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2;
”.
Art. 72
Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “
piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
l.r. 14/2007 ” sono sostituite dalle seguenti: “
piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) di cui alla
l.r. 35/2022 ”.
e bis) prevede le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui all’
Sito esternoarticolo 272 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006
in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2;
”.
Art. 73
Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 9/2010 le parole: “
lettere e) ed f)
” sono sostitute dalle seguenti: “
lettere e), e bis) ed f)
”.
Art. 74
Piano di azione comunale (PAC). Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010
1. Al comma 4 bis dell’articolo 12 della l.r. 9/2010 le parole: “
novanta
” sono sostituite dalle seguenti: “
centocinquanta
”.
CAPO XII
Urbanistica e sostenibilità. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 3/2017 e alla l.r. 11/2021
Art. 75
Piano operativo. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 65/2014
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituita dalla seguente:
b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, nonché la ricognizione degli immobili abbandonati e in condizioni di degrado, dettando specifiche disposizioni volte a favorirne il recupero e la rifunzionalizzazione;
”.
Art. 76
Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024 . Modifiche all’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 .
1. Al comma 2 dell’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 dopo le parole: “
I procedimenti
” sono inserite le seguenti: “
di cui al comma 1
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2.bis Le modifiche introdotte dall’
articolo 26 della l.r. 10/2024
al primo periodo del comma 7 all’articolo 220 della presente legge non si applicano agli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della
l.r. 10/2024
, sia già stata presentata la SCIA o la richiesta di rilascio del permesso di costruire. Sono fatte salve dall’applicazione delle modifiche di cui al primo periodo anche le varianti ai titoli abilitativi edilizi già presentati alla data di entrata in vigore della
l.r. 10/2024
.
”.
Art. 77
Monitoraggio degli effetti applicativi della legge. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2017 .
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014 ), la parola: “
annualmente
” è sostituita con le seguenti: “
ogni cinque anni
”.
Art. 78
Requisiti per l’accesso ai contributi. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), le parole: “
dello studio di fattibilità tecnica ed economica
” sono sostituite dalle seguenti: “
del progetto di fattibilità tecnica ed economica
”.
CAPO XIII
Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009 . Modifiche alla l.r. 15/2023
Art. 79
Clausola di invarianza finanziaria. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 15/2023 .
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 2023, n. 15 (Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009 ), le parole: “
2022-2023-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2023-2024-2025
”.
CAPO XIV
Legge di manutenzione normativa 2021. Modifiche alla l.r. 29/2021
Art. 80
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021. Correzione tecnica. Modifiche al preambolo della l.r. 29/2021
1. Nel preambolo della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021), le parole: “
9 agosto 2013, n
” sono sostitute dalle seguenti: “
9 agosto 2013, n. 98
”.
CAPO XV
Disposizioni finali
Art. 81
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 82
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.