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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);


Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);


Vista la legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022);


Vista la legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali);


Vista la legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza delle Autonomie sociali nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Considerato quanto segue:


1. È opportuno migliorare e semplificare la disciplina dei contributi ai piccoli comuni per investimenti di cui all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 , in particolare estendendo le spese ammissibili e sopprimendo l’obbligo di cofinanziamento per gli interventi sulle strade comunali, confermando anche per il 2021 le norme transitorie già previste per il 2020, per la concessione dei contributi ai piccoli comuni e alle unioni di comuni, disciplinati rispettivamente dagli articoli 82 e 90 della l.r. 68/2011 , per tenere conto della particolare situazione in cui si sono trovati gli enti locali a seguito dell’emergenza sanitaria;


2. È opportuno modificare, per i contributi per investimenti concessi ai piccoli comuni nel 2020, i termini posti al comune beneficiario per l’effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell’esigibilità delle spese, posticipandoli al 30 giugno 2021, al fine di evitare revoche dovute al maggior tempo che può essere risultato necessario alla realizzazione dei lavori e delle opere in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria;


3. È necessario correggere la disposizione attualmente vigente del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 per consentire che, anche le risorse che residueranno a seguito del pagamento della attività svolte dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dal Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche s.c.r.l. (CoSviG), possano essere impiegate per la realizzazione di progetti aventi finalità di miglioramento ambientale;


4. È opportuno stanziare ulteriori 300.000,00 euro al fine di soddisfare le graduatorie, approvate a seguito di bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, per il sostegno delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 ;


5. È opportuno dare continuità anche per l'anno 2023 alle azioni del programma pluriennale della l.r. 32/2009 per attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie del territorio toscano, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari da parte dei soggetti che operano nel settore assistenziale e del terzo settore;


6. È opportuno modificare l’articolo 102 della l.r. 65/2010 per dare coerenza al contesto attuale nel quale la Regione Toscana, sulla base delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e specificatamente dell'articolo 5, comma 5, prosegue nella gestione unitaria del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) fino all'avvio del nuovo affidamento del servizio;


7. È opportuno conferire maggiore stabilità all’intervento della l.r. 5/2012 , con la finalità di sostenere rievocazioni e ricostruzioni storiche e, conseguentemente, i soggetti che questi organizzano ed animano, la cui tutela e la valorizzazione, intesa come “valorizzazione delle distinte identità culturali” del territorio regionale, riveste un elemento identitario ad alta riconoscibilità;


8. Al fine di liberare risorse non spendibili sull'annualità 2020 o di proiettare spese già previste anche sull'annualità 2023 ora coperta dal nuovo bilancio, è opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, in modo da assicurare la continuità degli interventi;


9. È necessario prevedere anche per il 2023 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate e prevedendo, ai fini dell’ottimizzazione degli interventi, che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


10. È opportuno prolungare il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere e contrasto alle discriminazioni anche per l’anno 2023 destinando a tal fine la stessa somma di euro 205.000,00, già prevista a legislazione attualmente vigente per l’annualità 2022;


11. È opportuno proseguire l’azione di finanziamento finalizzata allo sviluppo della progettazione del sistema tramviario fiorentino e della sua estensione nell’area metropolitana, aggiungendo il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’estensione della linea 1 dall’ospedale di Careggi verso l’ospedale pediatrico Meyer;


12. È necessario proseguire l’azione di finanziamento della manutenzione ordinaria riguardante la rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) con un fabbisogno aggiuntivo richiesto dal completamento progressivamente crescente degli interventi che necessitano quindi di manutenzione;


13. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità, è necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro anche per l'annualità 2023, per dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 81/2017 , mediante la realizzazione delle misure applicative e di sostegno finanziario dirette ad assicurare la concessione dei contributi relativi all’acquisto e adattamento di autoveicoli per la mobilità individuale delle persone con disabilità, nonché per il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali;


14. Per dare continuità alle misure di sostegno verso tutti gli impianti privati per i quali è obbligatorio provvedere al rinnovo vita tecnica, rivolto alle sole piccole e medie imprese (PMI) che hanno in proprietà o gestiscono tali impianti, si prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di revisione degli impianti sciistici di interesse regionale, aumentando l'importo per l'annualità 2021;


15. È opportuno rafforzare il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati dai comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado;


16. Al fine di proseguire anche nel 2021 le politiche per incentivare l’utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale nel trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, si ritiene di confermare il livello di spesa del 2020, integrando lo stanziamento di bilancio 2021 di ulteriori euro 340.000,00;


17. È opportuno rafforzare i contributi di cofinanziamento già previsti per le annualità 2021 – 2022 per garantire ad un numero più ampio di comuni i benefici connessi al miglioramento dell'accessibilità dei porti turistici regionali;


18. È necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello anche nell'annualità 2023;


19. È opportuno assicurare alla Fondazione Guido d’Arezzo un contributo pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2021 per il progressivo completamento del percorso espositivo della collezione “Oro d’autore”, di proprietà regionale, in vista della futura costituzione di un museo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale avente ad oggetto la stessa collezione;


20. Si rende necessario rinviare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e definire quale nuovo termine il 30 giugno 2021, in quanto l’evolvere della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’attuale contesto di rischio, che ha reso necessario prorogare lo stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021, impone la messa in atto di iniziative di carattere straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio regionale;


21. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di enti locali
Art. 1
Contributi ai piccoli comuni per investimenti. Modifiche all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 82 bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono aggiunti i seguenti periodi: “
Negli anni 2021 e 2022 il contributo può essere utilizzato per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti, stipulati nell’anno di concessione del contributo, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione di cui al comma 9 si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG.
”.
2. Il secondo e il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 sono soppressi.
b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93.
”.
2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
”.
6. All’alinea del comma 10 dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
decreto di concessione.
” sono aggiunte le seguenti: “
A decorrere dal 2021, il termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori è di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione.
”.
7. Dopo il comma 15 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
15 bis. Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini di cui all'ultimo periodo dell'articolo 111, comma 7 undecies, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 2
Disposizioni transitorie sulla disciplina dei contributi alle unioni e ai piccoli comuni. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
7 decies. Le verifiche di effettività di cui all’articolo 91, previste per l’anno 2020, sono posticipate all’anno 2022. Negli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all’articolo 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell’anno 2019, alle sole condizioni che non si trovino in fase di scioglimento e che rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4. I contributi concessi nell’anno 2020 non sono soggetti a revoca. Le risorse previste nel bilancio regionale per gli anni 2020 e 2021 e destinate ai contributi dell’articolo 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell’anno 2019. Negli stessi anni 2020 e 2021 i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste che, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta.
”.
2. Alla fine del comma 7 undecies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 , è aggiunto il seguente periodo: “
Per i medesimi contributi concessi nel 2020, il termine di cui all'articolo 82 bis, comma 9, lettere a), numero 2), e b), numero 1), e comma 10, lettere a) e b), è posticipato al 30 giugno 2021.
”.
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 3
Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Modifiche all’articolo 63 bis della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 quinquies dell’articolo 63 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
2 quinquies. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 12 bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 4
Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole: “
quota fino
” sono sostituite dalle seguenti: “
quota almeno pari
”.
Art. 5
Cooperative di comunità. Modifiche all'articolo 13 (1)

Vedi Avviso di rettifica su B.U. 13 gennaio 2021, n. 1.

della l.r. 73/2005
1. Nell'alinea del comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2005 . n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), la parola "
1.890.000,00
" è sostituita dalla seguente: "
2.190.000,00
".
"
c bis) per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", di cui euro 210.967,00.00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" ed euro 89.033,00 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.
".
Art. 6
Eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009
1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è aggiunto il seguente:
2 quinquies. È autorizzata un'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023.
”.
Art. 7
Tutela della qualità dell'aria. Piani di azione comunale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale individua i comuni tenuti all’elaborazione ed approvazione del PAC con riferimento alla classificazione delle zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).
”.
Art. 8
Svolgimento del servizio di TPL. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 102 della legge regionale 29 dicembre 2010 (Legge finanziaria per l’anno 2011), le parole: “
e, comunque, per un periodo massimo di due anni,
”, le parole: “
mediante la stipula di un contratto di concessione
” e le parole: “
e a far data dalla stipula del contratto medesimo
” sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole: “
, per gli anni 2018 e 2019,
” sono soppresse.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole: “
per le annualità 2018 e 2019 e
” sono soppresse.
Art. 9
Contributi finanziari e attività di valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2012
1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), le parole: “
, per l’anno 2020,
” sono soppresse.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la parola: “
2020
” è sostituita dalla seguente: “
2022
” e la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.
”.
Art. 12
Interventi sul Porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021,
” sono soppresse, e le parole: “
di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l’anno 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2041
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “
e fino al 2041
”.
Art. 13
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 2018 al 2023
”.
b bis) di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
”.
b ter) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 14
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 le parole: “
205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
205.000,00 per l'anno 2020, euro
285.000,00
per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
”.
2. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 15
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. L’articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 7.300.000,00 per gli anni 2021 e 2022, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:
a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l’importo massimo di euro 7.200.000,00 nel biennio 2021 – 2022;
b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’ospedale Meyer per l’importo massimo di euro 100.000,00 nel 2021.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte per l’importo massimo di euro 2.900.000,00 per l'anno 2021 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l’importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.
Art. 16
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “
2023
”.
b bis) fino a un massimo di euro 170.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
”.
b ter) fino a un massimo di euro 995.000,00 per il triennio 2021 – 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 255.000,00 per l'anno 2021;
2) euro 340.000,00 per l'anno 2022;
3) euro 400.000,00 per l'anno 2023.
”.
Art. 17
Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 81/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità), le parole: “
pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2019 e 2020
” sono soppresse.
Art. 18
Mobilità persone con disabilità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 81/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 81/2017 le parole: “
e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
,
2022 e 2023
”.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 81/2017 , è aggiunta la seguente:
b bis) per l'anno 2023, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023.
”.
Art. 19
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), la parola: “
140.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
200.000,00
”.
b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
”.
b bis) fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.
Art. 20
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 le parole: “
e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
, 2022 e 2023
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.700.000,00 per gli anni dal 2019 al 2023, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per gli anni 2021, 2022 e 2023, per euro 300.000,00 annui, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 21
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 73/2018 la parola: “
310.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
505.684,14
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.548.531,14,
(5)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43.

si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 505.684,14 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”. (3)

Vedi Avviso di rettifica su B.U. 24 febbraio 2021, n. 12.

Art. 22
Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 73/2018 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.
”.
Art. 23
Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 73/2018 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”,
Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.
”.
Art. 24
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), le parole "
162.134.804,54 per il
triennio 2019 – 2021
" sono sostituite dalle seguenti: "
223.134.804,54 per il periodo 2019 – 2022
" e le parole: "
ed euro 50.000.000,00 per l’anno 2021
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 71.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 40.000.000,00 per l’anno 2022
".
2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
"
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 223.134.804,54, si fa fronte:
a) per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente per euro 71.000.000,00 ed euro 40.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 202 e 2022.
".
Art. 25
Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 le parole: “
ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
ed euro 420.000,00 per l'anno 2021
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti rispettivamente:
a) per l'anno 2020, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l'anno 2021, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.
Art. 26
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), la parola: “
2020
” è sostituita dalla seguente: “
2021
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di
previsione 2021 –2023, annualità 2021.
”. (2)

Vedi Avviso di rettifica su B.U. 29 gennaio 2021, n. 5.

Art. 27
Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 65/2019 la parola: “
2020
” è sostituita dalla seguente: “
2021
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023,
annualità 2021.
”.
Art. 28
Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019 la parola: “
2020
” è sostituita dalla seguente: “
2021
”.
b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.
Art. 29
Acquisto immobili della AOU Meyer. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2019
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), è sostituito dal seguente:
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 20.342.900,00, previa valutazione di congruità dell’Agenzia del demanio, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 7.500.000,00 per il 2020, per l’acquisto del complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola a Firenze;
b) euro 12.842.900,00 per il 2021, per l’acquisto del complesso immobiliare ex ospedale Meyer sito in via Luca Giordano a Firenze.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 7.500.000,00 per il 2020 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per euro 12.842.900,00 per il 2021 nell’ambito degli stanziamenti della Missione
1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.
Art. 30
Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 79/2019
a) dopo le parole: “
spazi portuali
” sono inserite le seguenti: “
e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto
”;
b) le parole: “
100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 79/2019 dopo le parole: “
che stabilisce le
” sono inserite le seguenti: “
priorità di intervento e le
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2021 e euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 31
Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 79/2019 le parole: “
e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
, 2022 e 2023
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
2 bis. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 32
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 le parole: "
per l'anno 2020
" sono sostituite dalle seguenti "
per ciascuno degli anni 2020 e 2021
".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
".
Art. 33
Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 79/2019 dopo le parole: “
per l'anno 2020
” sono aggiunte le seguenti: “
e per l'anno 2021
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 250.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5
“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per euro 250.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.
Art. 34
Contributo per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Abrogazione dell'articolo 2 della l.r. 28/2020
1. L'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022), è abrogato.
Art. 35
Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore”. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 40/2020
1. L’ articolo 3 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore”
1. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un contributo, pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2021, a favore della Fondazione Guido d’Arezzo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale della collezione “Oro d’autore”, di proprietà regionale, di cui all’
articolo 43, comma 1, della l.r. 65/2019
, finalizzato all’allestimento del percorso espositivo che progressivamente evolverà in museo, secondo i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale dall’
articolo 21 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
(Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. e la Regione, subentrata nella proprietà della collezione, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e di realizzazione degli interventi.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’annualità 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.
Art. 36
Accordi con i gestori del servizio idrico. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2020
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), le parole: “
30 novembre 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 giugno 2021
”.
CAPO III
Norme finali
Art. 37
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 4, 6, 7 e 34, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2021 – 2023, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023).
Art. 38
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.