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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);


Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);


Vista la legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022);


Vista la legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali);


Vista la legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza delle Autonomie sociali nella seduta dell’11 dicembre 2020;


Considerato quanto segue:


1. È opportuno migliorare e semplificare la disciplina dei contributi ai piccoli comuni per investimenti di cui all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 , in particolare estendendo le spese ammissibili e sopprimendo l’obbligo di cofinanziamento per gli interventi sulle strade comunali, confermando anche per il 2021 le norme transitorie già previste per il 2020, per la concessione dei contributi ai piccoli comuni e alle unioni di comuni, disciplinati rispettivamente dagli articoli 82 e 90 della l.r. 68/2011 , per tenere conto della particolare situazione in cui si sono trovati gli enti locali a seguito dell’emergenza sanitaria;


2. È opportuno modificare, per i contributi per investimenti concessi ai piccoli comuni nel 2020, i termini posti al comune beneficiario per l’effettuazione dei pagamenti o per la sussistenza dell’esigibilità delle spese, posticipandoli al 30 giugno 2021, al fine di evitare revoche dovute al maggior tempo che può essere risultato necessario alla realizzazione dei lavori e delle opere in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria;


3. È necessario correggere la disposizione attualmente vigente del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 45/1997 per consentire che, anche le risorse che residueranno a seguito del pagamento della attività svolte dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dal Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche s.c.r.l. (CoSviG), possano essere impiegate per la realizzazione di progetti aventi finalità di miglioramento ambientale;


4. È opportuno stanziare ulteriori 300.000,00 euro al fine di soddisfare le graduatorie, approvate a seguito di bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, per il sostegno delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 ;


5. È opportuno dare continuità anche per l'anno 2023 alle azioni del programma pluriennale della l.r. 32/2009 per attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie del territorio toscano, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari da parte dei soggetti che operano nel settore assistenziale e del terzo settore;


6. È opportuno modificare l’articolo 102 della l.r. 65/2010 per dare coerenza al contesto attuale nel quale la Regione Toscana, sulla base delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e specificatamente dell'articolo 5, comma 5, prosegue nella gestione unitaria del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) fino all'avvio del nuovo affidamento del servizio;


7. È opportuno conferire maggiore stabilità all’intervento della l.r. 5/2012 , con la finalità di sostenere rievocazioni e ricostruzioni storiche e, conseguentemente, i soggetti che questi organizzano ed animano, la cui tutela e la valorizzazione, intesa come “valorizzazione delle distinte identità culturali” del territorio regionale, riveste un elemento identitario ad alta riconoscibilità;


8. Al fine di liberare risorse non spendibili sull'annualità 2020 o di proiettare spese già previste anche sull'annualità 2023 ora coperta dal nuovo bilancio, è opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, in modo da assicurare la continuità degli interventi;


9. È necessario prevedere anche per il 2023 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate e prevedendo, ai fini dell’ottimizzazione degli interventi, che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


10. È opportuno prolungare il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere e contrasto alle discriminazioni anche per l’anno 2023 destinando a tal fine la stessa somma di euro 205.000,00, già prevista a legislazione attualmente vigente per l’annualità 2022;


11. È opportuno proseguire l’azione di finanziamento finalizzata allo sviluppo della progettazione del sistema tramviario fiorentino e della sua estensione nell’area metropolitana, aggiungendo il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’estensione della linea 1 dall’ospedale di Careggi verso l’ospedale pediatrico Meyer;


12. È necessario proseguire l’azione di finanziamento della manutenzione ordinaria riguardante la rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) con un fabbisogno aggiuntivo richiesto dal completamento progressivamente crescente degli interventi che necessitano quindi di manutenzione;


13. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità, è necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro anche per l'annualità 2023, per dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 81/2017 , mediante la realizzazione delle misure applicative e di sostegno finanziario dirette ad assicurare la concessione dei contributi relativi all’acquisto e adattamento di autoveicoli per la mobilità individuale delle persone con disabilità, nonché per il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali;


14. Per dare continuità alle misure di sostegno verso tutti gli impianti privati per i quali è obbligatorio provvedere al rinnovo vita tecnica, rivolto alle sole piccole e medie imprese (PMI) che hanno in proprietà o gestiscono tali impianti, si prevede la concessione di contributi in conto capitale per interventi di revisione degli impianti sciistici di interesse regionale, aumentando l'importo per l'annualità 2021;


15. È opportuno rafforzare il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati dai comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado;


16. Al fine di proseguire anche nel 2021 le politiche per incentivare l’utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale nel trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, si ritiene di confermare il livello di spesa del 2020, integrando lo stanziamento di bilancio 2021 di ulteriori euro 340.000,00;


17. È opportuno rafforzare i contributi di cofinanziamento già previsti per le annualità 2021 – 2022 per garantire ad un numero più ampio di comuni i benefici connessi al miglioramento dell'accessibilità dei porti turistici regionali;


18. È necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello anche nell'annualità 2023;


19. È opportuno assicurare alla Fondazione Guido d’Arezzo un contributo pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2021 per il progressivo completamento del percorso espositivo della collezione “Oro d’autore”, di proprietà regionale, in vista della futura costituzione di un museo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale avente ad oggetto la stessa collezione;


20. Si rende necessario rinviare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e definire quale nuovo termine il 30 giugno 2021, in quanto l’evolvere della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’attuale contesto di rischio, che ha reso necessario prorogare lo stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021, impone la messa in atto di iniziative di carattere straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio regionale;


21. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.