Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017
Art. 14
Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia
1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia, che ricevono un’indennità continuativa di carica o di funzione, (18) rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2:
a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
g) Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) se soggetto esterno alla amministrazione regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.L’adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno solare immediatamente precedente a quello corrente.(19)
4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.Qualora la scadenza naturale dell’incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l’adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso.(19)
5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della Giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).
6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla cessazione dalla carica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.