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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE);


Vista la Sito esternolegge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”);


Visto il Sito esternodecreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio)


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13;


Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);


Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);


Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);


Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);


Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);


Vista la legge regionale 3 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 “Disciplina dell’attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura”);


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);


Vista la legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura”);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );


Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana” in attuazione della l.r. 22/2015 );


Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);


Vista la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Programmazione e bilancio):


1. E’ necessario correggere l'erronea indicazione delle unità previsionali di base (UPB) nella norma finanziaria riveduta della l.r. 16/1999 ;


2. E’ necessario adeguare la l.r. 49/2003 sulle tasse automobilistiche alle novità apportate dal Sito esternod.l. 113/2016 , modificativo Sito esternodella l. 99/2009 , in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento della tassa automobilistica;


Per quanto concerne il capo II (Organizzazione e personale):


3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della l.r. 22/2016 è necessario eliminare la norma sul personale contrastante con la Sito esternol. 208/2015 ;


Per quanto concerne il capo III (Istruzione e formazione):


4. E’ necessario adeguare le norme sui tirocini non curriculari alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;


Per quanto concerne il capo IV (Sanità e coesione sociale):


5. E’ necessario adeguare la normativa regionale in materia farmaceutica all’Sito esternoarticolo 112 quater del d.lgs. 219/2006 attribuendo ai comuni anche il compito di autorizzare la vendita on line dei medicinali per uso umano per i quali non è necessaria la prescrizione medica;


6. E’ necessario puntualizzare che nella l.r. 66/2008 la competenza a intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione spetta esclusivamente al soggetto gestore, e quindi al comune solo nel caso in cui rivesta tale ruolo;


7. E’ opportuno, a fini di maggior chiarezza del testo, intervenire sull'articolo 7 della l.r. 82/2009 ;


Per quanto concerne il capo V (Ambiente):


8. In applicazione della modifica all’Sito esternoarticolo 5, comma 4 del d.lgs. 182/2003 introdotta dall’Sito esternoarticolo 27 comma 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) non è più la regione che “cura le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima” ma il comune. Pertanto è opportuno abrogare la relativa previsione;


9. Occorre emendare il rinvio all'articolo 70, comma 1, lett. b) del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 88/1998 , poiché riproduttivo dell'attuale comma 2 dell'articolo 17 medesimo;


10. E’ necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale e la conseguente illegittimità delle autorizzazioni provvisorie, procedere ad una modifica della l.r. 5/2016 , che meglio chiarisca e definisca la tipologia di interventi (cui è connesso appunto il rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico), consistenti nell’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse;


Per quanto concerne il capo VI (mobilità e infrastrutture):


11. E’ opportuno adeguare la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, in ordine alla possibilità, per i soli membri esterni designati rispettivamente dall’ufficio provinciale Motorizzazione civile (MCTC) e dall’Unione regionale delle Camere di commercio, a fronte dell’elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre di due supplenti, al fine di garantire la turnazione tra loro e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti in questione;


12. A fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è necessario l’adeguamento della normativa regionale al fine di garantire continuità ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame;


Per quanto concerne il capo VII (Sviluppo economico e rurale):


13. E’ necessario apportare alcune correzioni di errori materiali in varie disposizioni legislative riguardanti la pesca marittima e l’acquacoltura, la forestazione e la coltivazione e commercio di tartufi;


Approva la presente legge


CAPO I
Programmazione e bilancio
Art. 1
Correzione norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 16/1999
1. L'articolo 26 bis della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:
Art. 26 bis - Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale
. ”.
Art. 2
Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo la parola: “regionale ” sono inserite le seguenti: “
o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)
”.
c) i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009 ; ”.
Art. 3
Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 6 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009 . ”.
Art. 4
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009
, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al servizio di protezione civile, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.
”.
Art. 5
Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
(Legge forestale della Toscana)
” sono inserite le seguenti: “
utilizzati ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2 bis e 3,
Sito esternodella l. 99/2009 , ”.
Art. 6
Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2015
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) è sostituito dal seguente:
2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell’importo del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento distinto tra parte corrente e in conto capitale, a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile.
”.
Art. 7
Parere dei revisori dei conti della Regione. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 83/2015
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018) è inserito il seguente:
Art. 8 bis - Parere dei revisori dei conti della Regione
1. Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, ai sensi dell’
articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
(Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).
”.
CAPO II
Organizzazione e personale
Art. 8
Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2004
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) le parole: “
Il piano viene approvato come parte del programma
” sono sostituite dalle seguenti: “Il Piano è elaborato in coerenza con il programma ”.
Art. 9
Correzione di errore materiale. Modifiche all’ articolo 9 della l.r. 23/2007
1. Al comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) la parola: “
in equivoco
” è sostituita dalla seguente: “
inequivoco
”.
Art. 10
Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 40/2009
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:
a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'
articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della l.r. 1/2009
;
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 40/2009 le parole: “coordinatore di area ” sono sostituite dalla seguente: “
direttore
” e le parole: “
di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i)
”.
Art. 11
Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2010
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), dopo le parole: “
nell'anno 2009
” sono inserite le seguenti: “
, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal medesimo articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo,
Sito esternodel d.l. 78/2010
”.
Art. 12
Trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 22/2016
1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) è soppresso.
Art. 13
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2016
CAPO III
Istruzione e formazione
Art. 14
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 17 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “non aventi scopo di lucro ” sono soppresse.
CAPO IV
Sanità e coesione sociale
Art. 15
Competenze del comune. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), dopo la lettera h) è inserita la seguente:
h bis) Il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di cui all’
Sito esternoarticolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
”.
Art. 16
Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza), le parole: “
dalla
legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
(Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) e dalla
legge regionale 14 aprile 1999, n. 22
(Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla
legge regionale 26 luglio 2002 n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
”.
Art. 17
Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2000
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 31/2000 le parole: “
di cui all'
art. 64, della l.r. n. 72/1997 ” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005 ”.
Art. 18
Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000
1. L’articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all’
articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. n. 20/2008
). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
”.
Art. 19
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 29/2004
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il nulla osta è richiesto d’ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione.
”.
Art. 20
Accesso alle prestazioni. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 40/2005
Art. 21
Medicine complementari. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2007
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), dopo la parola: “
omeopatia
” sono inserite le seguenti: “
, articolata nelle tre sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia
”.
Art. 22
Commissione per la formazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole: “
direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà
” sono sostituite dalle seguenti: “
direzione regionale competente in materia sanitaria
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;
c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria cui il centro afferisce;
e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;
f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;
g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;
i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina
generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.
”.
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole “
direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà
” sono sostituite dalle seguenti: “
direzione regionale competente in materia sanitaria
”.
Art. 23
Compiti della commissione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole: “
, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 è inserito il seguente:
1 bis. E’ fatta salva la validità dei master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti).
”.
Art. 24
Formazione. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2007 , le parole: “
dell'ordine professionale competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli ordini professionali di cui all’articolo 3, comma 1, competenti per territorio,
”.
Art. 25
Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) le parole: “
o presso apposite strutture adibite al commiato
” sono soppresse.
Art. 26
Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 le parole: “
all’obitorio,
” sono soppresse.
Art. 27
Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 66/2008
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) le parole: “
conferenza zonale dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenza zonale integrata di cui all’
articolo 12 bis della l.r. 40/2005
2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 66/2008 le parole: “
conferenza zonale dei sindaci
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenza integrata dei sindaci
” e le parole: “
in accordo con l'azienda unità sanitaria locale
” sono soppresse.
Art. 28
Modalità di compartecipazione al costo della prestazione. Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 66/2008
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 66/2008 le parole: “
gli enti competenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
i soggetti gestori
”.
Art. 29
Controllo sui requisiti. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 51/2009
1. All’inizio del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), sono inserite le seguenti parole: “
Il comune dispone, con periodicità
biennale rispetto all'ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti già autorizzate.
" .
Art. 30
Accreditamento dei servizi. Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 82/2009
Art. 31
Sostituzione del termine “Conferenza regionale delle società della salute” nelle leggi regionali 40/2005, 41/2005 e 66/2008
1. In tutti gli articoli delle leggi regionali 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e 66/2008 in cui ricorrano, le parole “
conferenza regionale delle società della salute
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenza regionale dei sindaci
”.
Art. 32
Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 20 e 72 della l.r. 84/2015
1. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ) le parole: “
ospedaliere e territoriali
” sono sostituite dalla seguente: “
territoriali
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 72 della l.r. 84/2015 è inserito, all’inizio, il seguente alinea: “Il comma 4 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 4. ”.
Art. 33
Rapporti di lavoro. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 84/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 84/2015 le parole: "
e comprensivi degli eventuali residui degli stessi
" sono soppresse.
CAPO V
Ambiente
Art. 34
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. Il comma 3 dell’articolo 6 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è abrogato.
Art. 35
Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis. Abrogazione dell’articolo 31 quater della l.r. 25/1998
1. L’articolo 31 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è abrogato.
Art. 36
Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 88/1998
1. L'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette
1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, all'articolo 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente
stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) le funzioni di cui alla
Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna;
c) le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.
”.
Art. 37
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 64/2009
1. Al comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) la parola: “
inferiore
” è sostituita dalla seguente: “
superiore
”.
Art. 38
Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) le parole: “
quale soggetto gestore del servizio idrico integrato
” sono sostituite dalle seguenti: “
il soggetto gestore del servizio idrico integrato
”.
Art. 39
Sanzioni. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 80/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) le parole: “
da euro 300,00 a euro 1.800,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00
”.
Art. 40
Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016 in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue
1. Nel preambolo della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali) dopo il considerato 5 è inserito il seguente:
5 bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell’associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'
Sito esternoarticolo 107 del d.lgs. 152/2006
) un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge;
”.
Art. 41
Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 5/2016 le parole: “
di realizzazione o adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane
” sono sostituite dalle seguenti: “f
inalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse
”.
CAPO VI
Mobilità e infrastrutture
Art. 42
Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) le parole: “
L. 100.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 51,65
”.
Art. 43
Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 è inserito il seguente:
3 bis. L’Ufficio provinciale MCTC e l’Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo.
”.
2. Al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole: “
12 sedute
” sono sostituite dalle seguenti: “
sedici sedute
”.
Art. 44
Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 67/1993
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 67/1993 , le parole: ”
da L. 250.000 a L. 1.500.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 129,12 a euro 774,72
”.
Art. 45
Vigilanza e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 67/1993
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 67/1993 le parole: “
da L. 2 milioni a L. 10 milioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 1.032,92 a euro 5.164,57
”.
Art. 46
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 88/1998
1. Alla lettera a quater) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 88/1998 , dopo le parole: “
ispettorato di porto
” sono inserite le seguenti: “
per le vie navigabili di interesse regionale e locale
”.
Art. 47
Composizione del comitato portuale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) è sostituita dalla seguente:
e) dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata o suo sostituto
”.
CAPO VII
Sviluppo economico e rurale
Art. 48
Adeguamento normativo. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 50/1995
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) le parole: “previste dalla l.r. 5/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “
previsti dalla
l.r. 65/2014
(Norme per il governo del territorio)
”.
Art. 49
Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 17 nonies e 21 della l.r. 66/2005
1. L’intestazione dell’articolo 17 nonies della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura ) è sostituita dalla seguente : “
Art.17 novies
”.
2. Ai commi 8 e 10 dell’articolo 21 della l.r. 66/2005 la parola: “
nonies
” è sostituita dalla seguente: “
novies
”.
Art. 50
Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 26 e 30 della l.r. 56/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 26 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura) la parola: “
nonies
” è sostituita dalla seguente: “
novies
”.
2. Alla lettera h) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 56/2009 la parola: “
nonies
” è sostituita dalla seguente: “
novies
”.
Art. 51
Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 17 e 19 della l.r. 58/2014
1. Nella rubrica dell’articolo 17 della legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 -Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) la parola: “
nonies
” è sostituita dalla seguente: “
novies
”.
2. Ai commi 8 e 10 dell’articolo 19 della l.r. 58/2014 la parola: “
nonies
” è sostituita dalla seguente: “
novies
”.
Art. 52
Correzione di errore materiale. Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 4/2016
1. L’articolo 47 della legge regionale 27 gennaio 2016, n.4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 “Legge forestale della Toscana” in attuazione della l.r. 22/2015 ) è sostituito dal seguente:
Art. 47 - Requisiti di commercializzazione e modalità di pavimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all’
articolo 79 bis della l.r. 39/2000
1. Al comma 3 dell’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 le parole: “
Le province o le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti di cui all’
articolo 3ter, comma 1 della l.r. 39/2000 ”.
2. Al comma 4 dell’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 le parole: “
della provincia o della comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1
”.
Art. 53
Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 14 e 16 della l.r. 20/2016
1. Nella rubrica degli articoli 14 e 16 della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) le parole: “
66/2005
” sono sostituite dalle seguenti: “
3/1994
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.