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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 54
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) è sostituito dal seguente:
1. La direzione dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a soggetto, anche esterno all'Amministrazione, in possesso, ai sensi della normativa vigente, del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'
Sito esternoarticolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Ordinamento della professione di giornalista). Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.