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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 41
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
e di un ufficio di segreteria organizzativa
” sono soppresse;
b) la parola: “
particolare
” è sostituita dalla seguente: “
organizzativa
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
Statuto
” sono inserite le seguenti: “
ove istituito,
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell’analoga determinazione della Giunta regionale, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente
4 bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:
a) per l’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell’Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il limite disposto
dall’
Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2012, n. 122
;
b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall’
articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
(Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della
l.r. 60/2000
e
della l.r. 45/2005
. Modifiche alla
l.r. 61/2012
).
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 , come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:
4 ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l’operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4 bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.