Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 31
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 le parole: “
o meno
” sono soppresse.
b bis) modalità di recupero, anche mediante forme di rateizzazione e di dilazione di pagamento, dei compensi percepiti dai dipendenti regionali in violazione della normativa in materia di attività extraimpiego ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001
.
”.
3. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Direttore generale o dal direttore
”.
4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: “
La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai
sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7,
Sito esternodel d.lgs. 165/2001
.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.