Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014
Art. 2
- Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2009
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è sostituita dalla seguente:
“
e) la definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie alle strutture di vertice dell'amministrazione da parte del Direttore generale, di cui all'articolo 4 bis;
”.2. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
“
h) la definizione degli obiettivi per la valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale, di cui all'
articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale) nonché della quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
”.3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:
“
h bis) la definizione, su proposta del Direttore generale, degli obiettivi e dei criteri per la valutazione dei direttori, di cui all'articolo 7.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.