Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69
Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il

Visto il


Visto il

Vista la

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Visto il

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Visto il



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2012 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
Vista la sentenza della Corte costituzionale 28 giugno 2006, n. 248;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 novembre 2010, n. 313;
Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione);
Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale);
Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio);
Vista la legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private);
Vista la legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 settembre 2012;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 40/2009 , che prevede l'effettuazione di periodici interventi normativi volti all'attuazione del principio di semplificazione dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni, e dei principi di qualità della normazione, la presente legge interviene apportando modifiche a leggi regionali che disciplinano diverse materie.
Per quanto concerne il capo I, sezioni I, II, III, IV, V, VI:
2. E' necessario intervenire sulle leggi contenute nel capo I al fine di adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l'esercizio delle attività ivi previste alle sopravvenute modifiche dell'

Per quanto concerne il capo I, sezione I:
3. E’ necessario modificare la disciplina per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione, prevista a livello regionale in attuazione dell’

Per quanto concerne il capo I, sezione IV:
4. Al fine di garantire l'uniformità della modulistica da utilizzare per la presentazione della SCIA agrituristica su tutto il territorio regionale e contestualmente semplificare gli adempimenti posti a carico di coloro che intendono svolgere l’attività di agriturismo, è necessario consentire la compilazione della SCIA agrituristica, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), attraverso l’utilizzo del sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dove l’interessato può reperire, nel proprio fascicolo aziendale, tutti i dati necessari ai fini della compilazione della SCIA.
Per quanto concerne il capo II, sezioni I, II, III:
5. Gli interventi sono resi necessari al fine di adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l'esercizio delle attività previste alle sopravvenute modifiche dell'

Per quanto concerne il capo II, sezione IV:
6. L'intervento si rende necessario al fine di coordinare la previsione dell'elenco delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale in cui è previsto l'impiego di animali, contenuta nell'articolo 15 della l.r. 59/2009 , con la previsione dell'elenco delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), nonché al fine di razionalizzare la procedura di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni in cui è previsto l'impiego di animali.
Per quanto concerne il capo III, sezione I:
7. E' eliminato il divieto di esercitare il servizio di trasporto pubblico ove sussistano sovrapposizioni con tratte coperte dai servizi programmati; al fine di realizzare una maggiore apertura alla concorrenza viene di conseguenza introdotta la possibilità di rilascio di autorizzazione all'effettuazione di servizi di trasporto pubblico con autobus.
8. E' confermato il regime autorizzatorio per quanto riguarda l'effettuazione di servizi di trasporto pubblico sia su tratte interessate, sia non interessate da servizi di trasporto programmati, in quanto in entrambi i casi sono necessarie verifiche preventive da parte dell'amministrazione in ordine alla sicurezza degli utenti che non sono compatibili col regime della SCIA.
Per quanto concerne il capo III, sezione II:
9. E' necessario inserire nella l.r. 89/1998 il riferimento puntuale alle innovazioni introdotte dallo Stato con il

10. E' necessario adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l'esercizio delle attività ivi previste alle sopravvenute modifiche dell'

Per quanto concerne il capo III, sezione III:
11. L'intervento si rende necessario per recepire il disposto dell'

Per quanto concerne il capo III, sezione IV:
12. E' necessario aggiornare la normativa regionale alla nuova disciplina nazionale in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
13. E' necessario adeguare la normativa regionale che disciplina l'attività libera alla normativa statale successivamente intervenuta.
14. E' necessario adeguare le disposizioni della normativa regionale che riguardano le procedure per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), che ha sostituito e abrogato la precedente normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
15. E' necessario adeguare le disposizioni della normativa regionale alle nuove norme in materia di semplificazione eliminando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione, il trasporto e l’utilizzo dell’idrogeno.
16. E' necessario adeguare le disposizioni della normativa regionale alla nuova attribuzione di competenza in capo allo Stato prevista all’

Approva la presente legge
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .