Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3
Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima dell' 11 gennaio 1995
INDICE
Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
Art. 3 - Abilitazione per l’attività di tassidermia ed imbalsamazione
Art. 4 - Commissione Regionale per la tassidermia e l’imbalsamazione
Art. 5 - Limiti allo svolgimento dell’attività - Autorizzazione per il trattamento di alcune specie
Art. 6 - Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione
Art. 7 - Sanzioni e vigilanza
Art. 8 - Norme transitorie
Art. 9 - Norma finanziaria
Art. 10 - Norma finale
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 1.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 , 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 . (di modifica della presente legge).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.