CAPO I
- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SEZIONE I
Art. 1
“Art. 2 - Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
1. L’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.
2. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi è autorizzato all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni.
3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
4. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
Art. 2
Art. 3
SEZIONE II
Art. 4
“4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20.
4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.”.
Art. 5
SEZIONE III
- Modifiche alla
legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
Art. 6
“3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
SEZIONE IV
Art. 7
“Art. 8 - Esercizio dell’attività agrituristica
1. Non possono esercitare l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all’
articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di presentazione
della SCIA.
4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la
connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al
capo III della l.r. 40/2009 .
5. Il comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.
7. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.
9. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA.
Art. 8
Art. 9
Art. 10
SEZIONE V
Art. 11
“Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto alla presentazione, da parte dell’organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA l'interessato dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione
del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.
4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA”.
Art. 12
Art. 13
SEZIONE VI
Art. 14
“1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’
articolo 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.”
“1 bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”
Art. 15
“1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.”
Art. 16