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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

CAPO I
- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione)
Art. 1
1. L’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione), è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
1. L’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.
2. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi è autorizzato all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni.
3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
4. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
Art. 2
1. L’articolo 3 della l.r. 3/1995 è abrogato.
Art. 3
1. L’articolo 4 della l.r. 3/1995 è abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 4
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituito dai seguenti:
“4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20.
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA all’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità montane) e della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali) o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza.
4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.”.
Art. 5
1. Al numero 3) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 16/1999 le parole: “
dichiarazione
di inizio attività”
sono sostituite dalla seguente:
“SCIA”
.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), le parole:
“al Comune denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'
art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9
sono sostituite dalle seguenti:
“allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.
2. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 23/2000 le parole:
“al Comune denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'
art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9
,”
sono sostituite dalle seguenti:
“ al SUAP una SCIA”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 23/2000 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - Esercizio dell’attività agrituristica
1. Non possono esercitare l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi
Sito esternodella legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all’
Sito esternoarticolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59
(Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di presentazione
della SCIA.
4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la
connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al
capo III della l.r. 40/2009
.
5. Il comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.
7. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.
9. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA.
Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 la parola:
“DIA”
è sostituita dalla seguente:
“SCIA”
.
Art. 9
1. Alle lettere a), b), e d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 30/2003 la parola:
“DIA”
è sostituita dalla seguente:
“SCIA”
.
Art. 10
1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 30/2003 la parola:
“DIA”
è sostituita dalla seguente:
“SCIA”
.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico)
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2005
1. L’articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto alla presentazione, da parte dell’organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA l'interessato dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione
del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.
4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA”.
Art. 12
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 18/2005 le parole:
“dichiarazione di inizio attività”
sono sostituite dalla seguente:
“SCIA”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 18/2005 le parole:
“dichiarazione di inizio attività”
sono sostituite dalle seguenti:
“ la SCIA”
.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)
Art. 14
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è sostituita dalla seguente:
“Segnalazione certificata d’inizio attività”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.”
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”
4. Al
comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009
le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.
5. Al
comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009
le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.
Art. 15
1. Il comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.”
2. Al comma 3, dell’articolo 5 della l.r. 21/2009 la parola:
“dichiarazioni”
è sostituita dalla seguente:
“comunicazioni”
.
Art. 16
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2009 la parola:
“dichiarazione”
è sostituta dalla seguente:
“comunicazione”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.