Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO I
- Accelerazione e monitoraggio opere pubbliche strategiche. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma")
Art. 90
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2011 (20)
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "
Disciplina degli accordi di programma"
), le parole: "procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di
cui alla l.r. 53/2001" sono sostituite dalle seguenti: "assume la titolarità del procedimento in sostituzione dell’ente
".2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2011 è sostituito dal seguente:
"
3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni lavorativi, entro i quali la Regione procede alla diffida ai sensi del comma 2, oppure comunica all'ente l'esigenza di procedere a un'ulteriore istruttoria, e
definisce il termine per la conclusione della stessa, comunque non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
".3. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 35/2011 è inserito il seguente:
"
3 bis. Ove la Regione non provveda ai sensi del comma 3, alla scadenza del termine di venti giorni lavorativi di cui al medesimo comma, l’ente locale procede alle determinazioni di competenza.
".Art. 91
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2011
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2011 è abrogato.
Art. 92
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 35/2011 (20)
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 le parole: "
presentata secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "da
presentarsi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine al cui superamento si riferisce l’istanza medesima. Nei casi in cui il termine cui si riferisce l’istanza sia scaduto prima dell’entrata in vigore della legge regionale dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2012".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità operative per la presentazione dell’istanza di cui al comma 2
."Art. 93
- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2011 (20)
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 le parole: "
alle valutazioni tecniche espresse dai soggetti preposti al relativo rilascio
," sono sostituite dalle seguenti: "agli atti endoprocedimentali a carattere tecnico rilasciati dai soggetti competenti,".2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 dopo le parole: "
venti giorni
" è inserita la seguente: "lavorativi
".Art. 94
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 35/2011 è inserito il seguente:
"
Art. 15 bis - Regolamento
1. Con regolamento regionale possono essere individuati, ai fini dell’applicazione della presente legge:
a) i limiti di costo e le tipologie delle opere di cui all’articolo 2, comma 1;
b) i limiti dimensionali minimi e le tipologie delle opere di cui all’articolo 10, comma 1.".
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.