TITOLO I
- Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
CAPO I
- Riduzione dei costi di funzionamento della Regione
Art. 1
Abrogato
CAPO II
- Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
- Limiti all’assunzione di personale per l’anno 2011
1. Per l’anno 2011 gli enti dipendenti possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
1 bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono valutate la somma delle spese di personale e la somma delle spese correnti della Regione, degli enti dipendenti e delle società in house (85) Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 10.
nel loro complesso. (34) Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 2.
1 ter. Il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui al comma 1 bis, è certificato dalla direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, con riferimento agli ultimi bilanci consuntivi approvati. (34) Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 2.
Art. 10
- Abrogazioni
CAPO III
- Disposizioni relative alle società partecipate
Art. 11
- Riduzione dei compensi degli organi amministrativi
1. Per il triennio 2011 – 2013 sono ridotti del 10 per cento i compensi determinati ai sensi degli articoli 19, 20 e 21
della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), spettanti agli organi amministrativi comunque denominati di società totalmente partecipate dalla Regione, di società partecipate totalmente da Regione ed enti locali e di società miste nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione.
2. Le società partecipate sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari per dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, senza attendere la scadenza del mandato dei rispettivi organi.
3. All’amministratore che svolge anche le funzioni di direttore della società spetta un unico compenso.
4. Sono escluse dall’applicazione delle presenti disposizioni le società quotate in borsa.
Art. 11 bis
1. Alle società in house della Regione si applicano le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.
CAPO IV
- Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
- Potenziamento e riorganizzazione dei servizi
1. La Regione favorisce, nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato, gli investimenti per l’innovazione ed il potenziamento dei servizi territoriali, della residenzialità e dell’assistenza domiciliare e procede alla riorganizzazione dei trasporti sanitari e socio-sanitari.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le ulteriori necessarie iniziative in sede contrattuale e negoziale sono assunte nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la spesa 2010.
Art. 14
- Disposizioni in materia di farmaci e dispositivi medici
1. La prescrizione di farmaci e dispositivi medici, sia in ambito territoriale sia in ambito ospedaliero, deve sempre derivare da una diagnosi circostanziata, deve essere fondata su aggiornate evidenze scientifiche e deve essere orientata, a parità di risultato terapeutico atteso, verso un uso appropriato delle risorse.
2. La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati a:
a) tenere costantemente informati i medici sulle caratteristiche e sui costi dei trattamenti che impiegano farmaci e dispositivi medici ;
b) individuare, dove possibile, i percorsi assistenziali che impiegano farmaci e dispositivi medici che conducono ad una sovrapponibilità dei risultati terapeutici attesi;
c) attivare studi per la valutazione della qualità delle cure sanitarie e per definire le modalità di impiego dei farmaci e dei dispositivi;
d) ridefinire le procedure relative alla sperimentazione clinica per una riqualificazione della ricerca scientifica;
e) definire, in accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, un percorso che individui ulteriori modalità per l’erogazione sul territorio ai propri assistiti di farmaci e dispositivi medici acquistati direttamente dal servizio sanitario regionale.
3. Gli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) e le aziende sanitarie adeguano i propri prontuari terapeutici e attivano le procedure di acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici in conformità a quanto definito dal comma 2, lettera b.
Art. 15
- Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.
Art. 16
- Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni
1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione istituisce per gli anni 2011, 2012 e 2013 un fondo per l’erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 150.000.000,00 annui.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.
3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:
a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.
6. La Giunta regionale per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.
Art. 17
CAPO V
- Disposizioni relative alle fondazioni regionali
Art. 18
- Disposizioni relative alle fondazioni regionali
1. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’
articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), i contributi per le spese di funzionamento delle fondazioni regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2010.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il compenso previsto per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi delle fondazioni regionali, esclusi i collegi dei revisori, è sostituito da un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell’
articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 . Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al Presidente del Collegio dei revisori e ai membri del Collegio non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
3. L’adeguamento al disposto del comma 2 dei compensi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.
CAPO VI
SEZIONE I
- Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione
Art. 19
- Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla revisione, a fini di riordino e razionalizzazione, del censimento delle commissioni, dei comitati e degli organismi similari esistenti nell’ambito del sistema regionale, effettuato con propria deliberazione 21 maggio 2007, n. 346 ai sensi
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in
legge 4 agosto 2006, n. 248 ed effettua altresì il censimento degli organismi a composizione monocratica. (35) Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 3.
SEZIONE II
- Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione
Art. 20
- Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la concessione di contributi ordinari alle fondazioni e agli altri soggetti di diritto privato, con esclusione delle società, è subordinata alla sostituzione di qualsiasi indennità di carica per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi, esclusi i collegi dei revisori, con un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell’
articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 .
SEZIONE II bis
Art. 20 bis
1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i quali la normativa regionale di riferimento stabilisce il rimborso delle spese, relative agli spostamenti per l’attività istituzionale dell’organo, nella misura prevista per i dirigenti regionali, è riconosciuto, per tali spostamenti, anche il rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico. 2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.
3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).