CAPO I
- Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale
Art. 21
- Riorganizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e gestione agricolo-forestale
1. Al fine di riorganizzare le attività per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), disciplinata dalla
legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA), è soppressa a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni attribuite ad ARSIA dalla
l.r. 2/2009 sono assegnate alla Regione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già in titolarità di ARSIA e ne acquisisce il patrimonio mobiliare.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in dotazione organica ad ARSIA è assegnato alla competente direzione generale della Giunta regionale.
4. Il direttore e il collegio dei revisori di ARSIA restano in carica, con oneri a carico della Regione, per i soli adempimenti relativi alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare, avvalendosi del personale a tal fine individuato dalla competente struttura della Giunta regionale e comunque non oltre il termine di cui al comma 5.
5. Il bilancio finale di esercizio e l’atto di ricognizione di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di ARSIA relativo all’annualità 2010. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l’approvazione.
6. Al trasferimento dei beni mobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le volture.
7. A seguito del subentro della Regione nelle funzioni di ARSIA la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, le priorità e le azioni da sviluppare nell’anno 2011, sulla base della verifica della compatibilità finanziaria degli interventi ed entro il 30 aprile 2012 trasmette alla medesima commissione consiliare una relazione sull’attività svolta in attuazione di tale deliberazione.
8. Sono comunque salvaguardate e fatte oggetto di specifica progettualità le attività legate alla tutela del germoplasma, della biodiversità, dei prodotti tipici e delle varietà rare, e la rete dei coltivatori custodi.
9. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 6, stimati in euro 150.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 721 “Gestione corrente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.
Art. 22
- Norme transitorie in materia di servizio fitosanitario
1. A decorrere dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione, che si avvale, ai sensi dell’
articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), anche di personale distaccato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) ai sensi del comma 2. Fino a tale data le funzioni sono esercitate da ARPAT.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’ARPAT distacca a tempo pieno presso la Regione dieci unità di personale avente la qualifica di ispettore fitosanitario, individuate in modo da garantire lo svolgimento adeguato del servizio su tutto il territorio regionale.
3. Entro il 15 febbraio 2011 la Regione e l’ARPAT definiscono d’intesa le modalità del distacco del personale di cui al comma 2, garantendo il mantenimento del trattamento economico relativo alle funzioni svolte. L’intesa definisce inoltre ogni altro aspetto necessario al trasferimento del servizio.
4. Il distacco del personale di cui al comma 2, è disposto per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio fitosanitario regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
5. La tariffa fitosanitaria continua ad essere incamerata dall’ARPAT per tutta la durata del distacco del personale di cui al comma 2. Al termine del distacco la tariffa fitosanitaria è incamerata dalla Regione.
Art. 23
1. La
legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA), è abrogata.