Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
Legge finanziaria per l’anno 2011.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima,
del 31 dicembre 2010
Art. 4
1. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive.
2. Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci:
a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale;
b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento;
c) la predisposizione da parte dell’organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l’altro:
1) i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, a consuntivo, tra le attività realizzate nell’esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio di esercizio;
2) le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti a consuntivo;
3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.
3. Con le direttive di cui al comma 1 sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione in corso d’anno di almeno un bilancio pre-consuntivo.
4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (116) Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 5.