SEZIONE VI
Art. 48
Art. 49
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
Art. 50
“
2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura
regionale.
”.
“
3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre membri.
”.
Art. 51
“
Art. 82 sexies - Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza
1. Il Comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS e in particolare:
a) approva, su proposta del Direttore, il programma annuale e pluriennale di attività;
b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;
c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Comitato di indirizzo e controllo elegge al suo interno il vicepresidente, che sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, di cui al comma 1, lettera b).
4. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
5. Ai soggetti di cui al comma 4, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’ente, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dell’organismo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
”.
(7) Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.
Art. 52
Art. 53
Art. 54
“
Art. 82 novies - Funzioni e competenze del Direttore
1. Il Direttore rappresenta legalmente l’ARS.
2. Il Direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’ARS. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di cui all'articolo 82 terdecies;
b) propone al Comitato di indirizzo e controllo, di concerto con i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies, i programmi di attività dell'ARS;
c) adotta il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
d) predispone il programma annuale e pluriennale di attività;
e) nomina i coordinatori degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies;
f) dirige la struttura tecnico-amministrativa di cui all'articolo 82 duodecies, comma 5;
Art. 55
“
1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) per il conferimento dell'incarico di dirigente regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina .
”.
Art. 56
Art. 57
“
Art. 82 terdecies - Regolamento generale di organizzazione
1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale adottato dal Direttore.
Art. 58
Art. 59
1. Il comma 1 dell’articolo 82 sexies decies
della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 60
“
Art. 82 septies decies - Bilancio
1. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale sono adottati dal direttore dell’ARS entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva entro il 31 dicembre successivo, acquisito il parere del Consiglio regionale.
2. Ai fini del comma 1, ai bilanci trasmessi alla Giunta regionale sono allegati i programmi annuale e pluriennale di attività.
Art. 61
Art. 62
- Decorrenza dell’efficacia
1. Gli organi dell’ARS in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano nelle funzioni ad essi demandate sino alla scadenza del Presidente, ferma restando la disposizione dell’articolo 69.