TITOLO VI
- Disposizioni per il sostegno all’esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti
CAPO I
- Disposizioni per il sostegno all’esercizio associato di funzioni degli enti locali e per la definizione dei rapporti tra enti
Art. 112
- Disposizioni per il sostegno e l’incentivazione all’esercizio associato di funzioni dei comuni
2. Nell’anno 2011 alla stessa unione di comuni non può essere concesso un contributo superiore a 300.000,00 euro. Sono fatte salve le ulteriori risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni.
2 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle seguenti situazioni:
a) l'unione di comuni ha beneficiato nell'anno 2010 dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;
b) l'unione è stata costituita mediante stipula dell’atto costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti gli organi di governo;
2 ter. I contributi sono concessi:
a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2 bis, lettere a) e b);
2 quater. I contributi sono liquidati alle unioni di comuni secondo le seguenti modalità:
a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera a), contestualmente all’atto di concessione del contributo;
b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;
c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità montana è stata estinta ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della l.r. 37/2008. (67) Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 5.
2 quinques. I contributi sono concessi in parti uguali tra le unioni di comuni beneficiarie nel limiti di cui al comma 2. Le risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni sono concessi alle unioni di cui al comma 2 bis, lettera a) con le stesse modalità. I contributi che non possono essere liquidati perché non si sono verificate le condizioni previste dal comma 2quater, lettere b) e c), sono revocati. (67) Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 5.
3. Il contributo di cui al presente articolo verrà altresì concesso nella misura di euro 300.000,00 al nuovo comune derivante dalla fusione o incorporazione di due o più comuni, come risultante dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune, ai sensi dell’
articolo 133 della Costituzione .
4 bis. Nell'anno 2011 i contributi di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), sono concessi ai comuni in situazione di maggior disagio che nell'anno 2010 risultano tra i comuni partecipanti a gestioni associate incentivate ai sensi della l.r. 40/2001 , considerando la graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della sopracitata l.r. 39/2004 , che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge.(69) Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 5.
4 ter. Nell'anno 2011 le risorse di cui alla l.r. 66/2007 , in alternativa alla disciplina di cui alla legge medesima e ai relativi provvedimenti attuativi, sono concesse in parti uguali ai soggetti di cui al comma 2 ter che risultano beneficiari, nell'anno 2010, del contributo di cui alla l.r. 66/2007 . A ciascun soggetto non può essere concessa una somma superiore a 30.000,00 euro. Le risorse sono concesse e revocate secondo le modalità dei commi 2 quater e 2 quinquies.(69) Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 5.
Art. 113
- Criteri per la concessione di finanziamenti agli enti montani
1. Fino al 31 dicembre 2011, le risorse finanziarie di cui all’articolo 18, commi 1 e 7,
della l.r. 37/2008 , e quelle trasferite dallo Stato alla Regione per gli enti montani sono attribuite, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 18, commi 2, 3, 4 e 7, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento.
Art. 114
Art. 115
1. Le disposizioni degli articoli 11, commi 5 e 5 bis, dell’articolo 14, commi 9 e 13, e dell’
articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 37/2008 si interpretano nel senso che, in caso di estinzione della comunità montana, i comuni che ne facevano parte restano obbligati nei confronti del soggetto istituzionale che succede alla comunità montana estinta, anche se non ne fanno parte, per le obbligazioni assunte verso di essa o comunque derivanti dallo svolgimento di compiti e funzioni da essi affidati alla comunità montana estinta.
Art. 116