Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 54, commi 1 e 2 e l’articolo 68, comma 2, dello Statuto;
Vista la

Vista la

Visto il

Visto il


Visto il

Visto il

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);
Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese);
Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);
Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);
Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”).
Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a).
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;
considerato quanto segue:
Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):
1. L’effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l’espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all’innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
2. L’articolo 9 dell’accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.
2 bis. Nell'ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un'azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare; (26)
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi): (121)
1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel






2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;
3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'

4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al


Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento): (54)
1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell’



2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):
1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall’altro l’obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;
2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l’effettuazione degli interventi sopra citati;
3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell’ambiente e della responsabilità sociale;
4. Per rafforzare ulteriormente l’azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell’ordinamento regionale l’istituto dell’indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.
Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):
1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col


2. La Regione inoltre adotta un'apposita “carta delle funzioni” per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa. (67)
Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):
1. A seguito dell'entrata in vigore del



2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;
3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'

4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive “SUAP”):
1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell’azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'

2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell’amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un’apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);
3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. E’ quindi importante assicurare l’uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;
4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti;
5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all’articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005 ;
6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell’accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall’incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.
Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):
1. L’evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell’evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all’assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilità;
2. Si abolisce pertanto l’obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):
1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l’adozione di misure che ne rafforzino l’efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l’effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;
2. L’attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l’esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.
Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):
1. L’

2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l’

3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l’

4. L’

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):
1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;
2. L’articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell’involucro edilizio;
3. A questa prescrizione, con il


4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel

Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura”):
1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell’articolo 4 della l.r. 36/1999 ;
2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell’azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l’adempimento di altri obblighi amministrativi;
3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell’

Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola”):
1. È opportuno eliminare dall’elenco dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell’

2. É necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola uniforme sul territorio regionale.
Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):
1. È opportuno estendere l’omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.
Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):
1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell’ordinamento;
si approva la presente legge
Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.
Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.
Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.
Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.
Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.
La Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.