Menù di navigazione

Regolamento 2 luglio 2020, n. 50/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). Modifiche del D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R .

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 7 luglio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;


vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 (Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010 );


visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";


visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 5 marzo 2020;


visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


vista la DGR n. 290 del 9 marzo 2020 “Regolamento di attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 – Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. Modifiche del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R. Trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto” ed i suoi allegati;


visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 15/06/2020;


vista la deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2020, n. 748;


Considerato quanto segue:


1. In data 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il decreto ministeriale n. 113 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell’offerta museale, ciò che costituisce la base su cui si fonda la contestuale attivazione del Sistema museale nazionale.


2. La normativa regionale, costituita dal Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, è stata modificata con l.r. 78/2019 al fine di recepire a livello legislativo le novità introdotte dal decreto ministeriale di cui al punto 1 in materia di requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.


3. La l.r. 78/2019 rinvia al regolamento attuativo del Testo unico la definizione dei requisiti di cui al punto 2, in considerazione del carattere estremamente tecnico di tale disciplina di dettaglio, nonché la definizione dei requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali.


4. Si rende necessaria una disciplina transitoria al fine di prevedere un congruo termine di adeguamento delle strutture museali già riconosciute di rilevanza regionale ai nuovi requisiti introdotti con le presenti modifiche, nonché al fine di consentire entro tale termine lo svolgimento delle verifiche sulle strutture museali sulla base dei requisiti anteriori al recepimento del d.m. 113/2018.


5. E' previsto nella disposizione transitoria, in sede di prima applicazione, anche un congruo termine per la presentazione delle istanze di accreditamento delle strutture che ne sono prive, termine che consenta agli uffici competenti di svolgere adeguatamente le relative istruttorie.


Si approva il presente regolamento


Art. 1
Modifiche del preambolo del d.p.g.r. 22/R/2011
1. Dopo il terzo "Visto" del preambolo del decreto del presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), è inserito il seguente:
"
Vista la
legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78
"Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla
l.r. 21/2010
;
".
2. Dopo il "Visto" di cui al comma 1, è inserito il seguente:
"
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;
".
3. Dopo il punto 9, lettera d), dei "Considerato" è inserito il seguente punto:
"
9 bis. La
legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78
(Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla
l.r. 21/2010
) ha modificato gli articoli 17 e 20
della l.r. 21/2010
, per l'adeguamento alla normativa nazionale, e per rendere possibile la ricezione dei livelli minimi uniformi di qualità per le strutture museali come requisiti necessari al riconoscimento regionale, permettendo così alla Regione Toscana di aderire al Sistema museale nazionale.
”.
4. Dopo il punto 9 bis dei "Considerato" è inserito il seguente punto:
"
9 ter. Occorre introdurre una norma transitoria che preveda un congruo termine di adeguamento alla nuova disciplina per le strutture museali già riconosciute di rilevanza regionale, considerata la complessità di tale adeguamento, e che preveda le modalità di svolgimento delle verifiche previste entro tale termine sulle strutture museali già accreditate. Occorre inoltre inserire nella norma transitoria una disposizione che, in sede di prima applicazione, preveda un termine per la presentazione delle istanze di accreditamento delle strutture che attualmente ne sono prive, termine che sia adeguato alla funzionalità degli uffici competenti per le relative istruttorie.
".
Art. 2
Modifica dell'articolo 1 del d.p.g.r. 22/R/2011
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del d.p.g.r. 22/R/2011 la parola "
maggiorazioni
" è sostituita dalla seguente: "
differenziazioni
".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 22/R/2011
1. L'articolo 2 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:
"
Art. 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale
1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalità di cui all'articolo 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell'
articolo 20 della l.r. 21/2010
.
2. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale sono coerenti con gli standard minimi di qualità per i musei adottati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).
3. I requisiti di cui al comma 2 sono suddivisi nei seguenti macro-ambiti:
a) requisiti attinenti all'organizzazione;
b) requisiti attinenti alle collezioni;
c) requisiti attinenti alla comunicazione e ai rapporti con il territorio.
4. I requisiti di cui al comma 3 lettera a) sono definiti nell'Allegato A).
5. I requisiti di cui al comma 3 lettera b) sono definiti nell'Allegato B).
6. I requisiti di cui al comma 3 lettera c) sono definiti nell'Allegato C).
".
Art. 4
Modifica dell'articolo 3 del d.p.g.r. 22/R/2011
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:
"
1. L’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.
".
Art. 5
Modifica dell'articolo 4 del d.p.g.r. 22/R/2011
1. Nel comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 22/R/2011, dopo le parole "
dirigente del settore regionale competente
" sono inserite le seguenti: "
o un suo delegato
".
2. Il comma 3 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:
"
3. La Commissione è convocata dal dirigente del settore regionale competente d'intesa con il presidente per l'emanazione del parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta di cui all'articolo 3 comma 3. La convocazione è inoltrata almeno dieci giorni prima della seduta.
".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 22/R/2011
1. L'articolo 5 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:
"
Art. 5 - Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali
1. I sistemi museali di cui all’
articolo 17 della l.r. 21/2010
sono costituiti sulla base del possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei;
b) regolamento di sistema;
c) individuazione di un ente capofila;
d) programmazione annuale di attività condivise;
e) bilancio previsionale annuale;
f) possesso da parte dei musei ed ecomusei aderenti di uno statuto o regolamento ai sensi del punto A1) dell'Allegato A.
2. La convenzione di cui al comma 1 lettera a) prevede:
a) denominazione del sistema;
b) natura del sistema (territoriale o tematica);
c) disponibilità di una sede;
d) nomi degli enti titolari o gestori dei musei aderenti al sistema;
e) nomi e indirizzi dei musei ed ecomusei aderenti con riferimento agli statuti e ai regolamenti degli stessi;
f) descrizione del contesto territoriale, sociale, tematico;
g) missione, funzioni e obiettivi;
h) svolgimento in forma coordinata delle seguenti attività:
h 1) attività di comunicazione e di promozione relative ai servizi del sistema museale;
h 2) attività di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;
h 3) formazione e aggiornamento professionale del personale;
h 4) costituzione di banche dati informative sulle attività svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente informazioni aggiornate;
i) ente capofila e suoi compiti;
j) modalità di organizzazione e funzionamento;
k) comitato scientifico, composto dai direttori dei musei aderenti al sistema e da altri componenti individuati per la loro competenza;
l) direttore, coordinatore, organismo coordinatore del sistema;
m) dotazione di personale proprio o in condivisione;
n) modalità di partecipazione al sistema;
o) distribuzione degli oneri a carico dei partecipanti;
p) validità minima triennale;
q) modalità di rinnovo, modifica e recesso.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), deve essere redatto in coerenza con la convenzione di cui al comma 1, lettera a), e deve regolare le modalità di adesione al sistema, gli impegni e gli obblighi che i musei ed ecomusei aderenti devono rispettare per farne parte.
4. L’ente capofila di cui al comma 1, lettera c), può essere soggetto giuridico distinto e autonomo dagli enti titolari o gestori dei musei ed ecomusei aderenti al sistema oppure soggetto titolare o gestore di uno o più musei ed ecomusei aderenti al sistema museale.
5. La programmazione delle attività del sistema di cui al comma 1, lettera d),
disciplinate nella convenzione di cui al comma 1, lettera a), è annuale.
6. I musei di cui al comma 2, lettera e), possono aderire a un solo sistema museale territoriale e ad uno o più sistemi museali tematici.
".
Art. 7
Norma transitoria
1. I musei ed ecomusei in possesso della qualifica di rilevanza regionale alla data del 31 dicembre 2019 si adeguano ai requisiti previsti dall'articolo 2 del d.p.g.r. 22/R/2011 entro il termine del 31 dicembre 2022.
2. Nelle more del termine di cui al comma 1, le verifiche triennali previste dall'articolo 21, comma 5, della l.r. 21/2010 vengono effettuate sulla base dei requisiti anteriori alla sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 22/R/2011.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, del d.p.g.r. 22/R/2011 è fissato al 30 settembre 2020.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.