Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15
Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017
Art. 66
Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è abrogato.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. La Giunta regionale attua il piano di indirizzo in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
”.3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:
“
3 ter. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un allegato:
a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere
ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.