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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella TITOLO I- Principi generali
espandere cartella TITOLO II- Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari
espandere cartella TITOLO III- Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace
espandere cartella TITOLO IV- Interventi a favore dei toscani nel mondo
espandere cartella TITOLO V- Programmazione delle attività internazionali
espandere cartella TITOLO VI- Partecipazione
espandere cartella TITOLO VII- Disposizioni finali

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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L' articolo 15 della l.r. 14 marzo 2012, n. 9
prevede che: “ Le disposizioni relative agli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della l.r. 26/2009, come modificati dalla presente legge, sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso”.

Le disposizioni vigenti attualmente e fino alla prima legislatura successiva a quella in corso sono reperibili nella multivigenza.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 16.