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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. (69)

Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19, comma 2.

(71)

Regolamento regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12 gennaio 2005

INDICE

espandere cartella Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE
espandere cartella Capo II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
espandere cartella Capo III- DISCIPLINA DELLA PESCA
espandere cartella Capo IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 111.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 78.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 80.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 81.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 83.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 84.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .

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Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 87.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 89.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 91.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Lettera abrogata con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2016, n. 37 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.