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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO VIII
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”)
Art. 46
Competenze. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”), è sostituito dal seguente:
1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 (Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008).
”.
b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli
strumenti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. n. 20/2008
);
”.
c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla
l.r. 1/2015
.
”.
Art. 47
Funzioni di organismo pagatore. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 le parole: “
nel rispetto del regolamento (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione Europea.
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel rispetto del regolamento delegato (UE) 11 marzo 2014, n. 907/2014 (Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro), nonchè del regolamento di esecuzione 6 agosto 2014, n. 908/2014 (Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea.
”.
Art. 48
Controlli nell’esercizio della funzione di organismo pagatore. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 60/1999 le parole: “
a campione
” sono sostituite dalle seguenti: “
in loco
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 60/1999 le parole: “
anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall’AGEA e dal
” sono sostituite dalle seguenti: “
avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 14 bis integrato nel
”.
Art. 49
Affidamento di servizi e delega di funzioni. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
3. ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi diversi dal comma 3, in cui parte degli adempimenti relativi alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolti da soggetti diversi dall’ARTEA nell’ambito di compiti ordinari loro assegnati da atti normativi, i rapporti con l’ARTEA sono regolati da accordo scritto e sono rispettate le altre condizioni di cui alla lettera C.2) dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
3 ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 bis, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo dell'ARTEA di cui all’articolo 14 bis, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al
Sito esternod.lgs. 173/1998
.
”.
Art. 50
Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole: “
, previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell’Unione province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM)
” sono soppresse.
Art. 51
Sistema informativo. Sostituzione dell’articolo 14 bis della l.r. 60/1999
1. L’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 14 bis - Sistema informativo
1. L’ARTEA gestisce il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui alla
l.r. 23/2000
.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTEA si avvale del sistema informativo di cui al comma 1, che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
”.
Art. 52
Gestione delle risorse finanziarie. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1999
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 dopo le parole: “del comma 1, lettera a)” sono inserite le seguenti: “e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale”.
2. Dopo il comma 2 bis della l.r. 60/1999 sono inseriti i seguenti:
2 ter. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a), è formulato in termini di sola cassa, inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell’anno successivo;
2 quater. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per i fondi inerenti alla politica agricola comune sono certificati ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 165/1999
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.