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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione e caratteristiche delle strade
Art. 3 - Istituzione di nuove strade e integrazione delle strade del vino esistenti
Art. 4 - Denominazione delle strade
Art. 5 - Comitato promotore e riconoscimento delle strade
Art. 6 - Comitato di gestione
Art. 7- Contributi finanziari
Art. 8 - Monitoraggio e valutazione
Art. 9 - Competenze dei comuni e delle province
Art. 10 - Regolamento di attuazione
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 12 - Norma finale e abrogazione

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.