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Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 21 gennaio 1998

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Attività di tenuta dei libri genealogici
Art. 3 - Esecuzione dei controlli della produttività animale
Art. 4 - Attività regionale per la sperimentazione dell’inseminazione strumentale nella specie ovina
Art. 5 - Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale
Art. 6 - Valutazione genetica arieti di razze da latte
Art. 6 bis - Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo ed agrituristico.
Art. 6 ter - Selezione dei riproduttori, produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni
Art. 7 - Manifestazioni zootecniche
Art. 7 bis - Acquisto di riproduttori selezionati
Art. 8 - Informazione sull’attività di riproduzione animale
Art. 9 - Competenze del Consiglio regionale
Art. 10 - Competenze della Giunta regionale
Art. 11 - Competenze delle Province
Art. 12 - Altri soggetti
Art. 13 – - Finanziamento
Art. 14 - Norma transitoria

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.1.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 agosto 2000, n.64 , art.3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 agosto 2000, n. 64 , art. 3; poi ancora sostituito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 4. Infine l'articolo è abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r. 24 aprile 2001, n. 20 , art. 2; poi comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2003, n. 36 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 17.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma soppresso con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.