Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14
Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016
Art. 35
Limiti di raccolta. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/1999
1. Il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
“
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge.
”.2. I commi 4 ter e 5 dell’articolo 4 della l.r. 16/1999 sono abrogati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.