Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005
Art. 10
- Pubblica tutela
1. La Regione sostiene
i comuni, singoli o associati (50) Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 1.
che mediante accordi, convenzioni o altri atti di collaborazione istituzionale, attivano servizi e interventi di supporto in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, di cui al libro I, titolo XII del codice civile, nonché dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno, anche in raccordo con altri enti e autori tà interessate alla pubblica tutela.
2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 attengono:
a) alla realizzazione di azioni specifiche di prevenzione e sensibilizzazione sui temi dell'assistenza alle persone incapaci e alla promozione dell'assunzione di responsabilità tutoriali;
b) alla verifica della appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate alle persone incapaci;
c) al supporto alle attività dei tutori, dei curatori e degli amministratori di sostegno, anche mediante lo svolgimento di specifiche attività formative.
3. Nel piano integrato sociale regionale, di cui all'
articolo 27 , sono definiti gli indirizzi per la realizzazione dei servizi e degli interventi relativi alla pubblica tutela, al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale, e sono individuate le forme di sostegno della Regione a tali servizi e interventi. E' data priorità alle iniziative che consentono la diffusione dei servizi e degli interventi sull'intero territorio della provincia.