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Note del Redattore:

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[Abrogata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della presente legge, a decorrere dal 31 marzo 2013, termine così prorogato dallal.r. 10 dicembre 2012, n. 72 . E' fatta salva la conclusione dei processi partecipativi già iniziati a quella data, ai sensi sempre dell'art. 26, comma 2. Si veda anche la l.r. 3 giugno 2013, n. 28 ].

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.