Menù di navigazione

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I - Disposizioni generali
espandere cartella CAPO II - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione
espandere cartella CAPO III - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni
espandere cartella CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
espandere cartella CAPO V - Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014
espandere cartella CAPO VI - Norme transitorie e finali
Allegato A - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2.
Allegato B - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5.
Allegato C - Sostituzione dell' Allegato A della l.r. 68/2011.
Allegato D - Sostituzione dell' Allegato B della 68/2011.
Allegato D bis - Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 41 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il numero è stato poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 19 febbraio 20 20 , n. 11 , art. 55 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.