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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

Disciplina del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima,, supplemento n. 40, del 7 marzo 2005

Titolo VI
- PRESIDI E PRESTAZIONI
Capo I
- Presìdi
Art. 72
- Presìdi
1. Sono presìdi del servizio sanitario regionale quelli delle aziende sanitarie e quelli delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, con le quali le aziende sanitarie intrattengono gli specifici rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del decreto delegato.
2. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché i criteri e le procedure di accreditamento delle strutture afferenti ai presìdi di cui al comma 1, sanitari e socio-sanitari ad elevata integrazione socio-sanitaria, sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 51/2009 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie). (791)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 70.

3. Per l'organizzazione dei presìdi, le aziende sanitarie utilizzano le sedi fisiche e le dotazioni strumentali ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 5 del decreto delegato; utilizzano inoltre le altre strutture comunque acquisite al proprio patrimonio o comunque disponibili. (186)

Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 78.

Art. 73
- Organizzazione e funzionamento dei presìdi delle aziende sanitarie (187)

Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 79.

1. L'organizzazione interna ed il funzionamento di ciascun presidio sono determinati da apposito regolamento, adottato dal direttore generale dell'azienda sanitaria; in ogni presidio è affisso per estratto il regolamento di funzionamento al fine di facilitare la fruizione delle prestazioni da parte dell'utenza.
2. Il direttore generale dell'azienda sanitaria attribuisce la responsabilità dei singoli presìdi; il responsabile del presidio garantisce l'operatività, l'idoneità e l'agibilità funzionale di ciascun presidio.
3. Il responsabile del presidio ospedaliero dell'azienda unità sanitaria locale è il direttore di cui all' articolo 68 , comma 3; ove il presidio ospedaliero si articoli su più stabilimenti il responsabile di presidio può avvalersi, in relazione alla dimensione degli stessi ed alla loro dislocazione territoriale, di specifici referenti di stabilimento.
Capo II
- Prestazioni
Art. 74
- Prestazioni
1. Le prestazioni del servizio sanitario sono erogate, di norma, nei presìdi di cui all' articolo 72 ; possono essere inoltre erogate, in conformità alle norme vigenti o in esecuzione di specifici accordi con gli organismi interessati, in sedi diverse, quali scuole ed altre strutture educative pubbliche, istituti giudiziari di prevenzione, custodia, detenzione, pena, rieducazione e recupero, residenze collettive e comunitarie, recapiti domiciliari, veicoli attrezzati per i vari tipi di trasporto sanitario, luoghi di lavoro ed altri spazi di relazione tra operatori ed utenti.
2. L'azienda unità sanitaria locale assicura agli assistiti l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli di assistenza del piano sanitario e sociale integrato regionale; (188)

Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 80.

dentro un quadro di principi di massima trasparenza e circolarità di informazione (530)

Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 76.

per tali prestazioni l'azienda unità sanitaria locale si fa carico degli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, determinate dalla normativa nazionale e regionale.
3. Gli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione previste, fanno carico, per i cittadini residenti nelle altre aziende unità sanitarie locali della Regione, a queste ultime, e per gli altri utenti, agli appositi fondi di compensazione per la mobilità interregionale o internazionale, secondo le procedure e le modalità previste dalla legislazione vigente.
4. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico, possono svolgere attività a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o private o di soggetti privati, sulla base delle disposizioni delle normative regionali e statali vigenti.
5. La Regione, nell'ambito degli obiettivi di controllo della spesa, anche al fine di far fronte agli eventuali disavanzi di gestione delle aziende sanitarie, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'articolo 13 del decreto delegato, può prevedere:
a) la maggiorazione delle vigenti quote di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa;
b) l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita.
Art. 74 bis
Integrazione dei sistemi di prenotazione innovativi (531)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 77.

1. I sistemi di prenotazione devono essere uniformi a livello regionale al fine di fornire all’utente la disponibilità all’accesso alla prestazione necessaria sia su base temporale che territoriale in funzione della circolarità dell’informazione, trasparenza e immediatezza.
2. Le possibili posizioni libere per le prestazioni sono comunicate immediatamente e associate a sistemi di registrazione di ogni eventuale variazione alle liste formatesi.
Art. 75
- Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni erogate nei presìdi del servizio sanitario regionale, è subordinato, di norma, alla prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale, fatte salve le prestazioni connesse alle attività di emergenza urgenza, quelle relative ai trattamenti sanitari obbligatori, quelle di prevenzione, nonché quelle previste dalle disposizioni statali e regionali vigenti.
2. L'accesso all'assistenza farmaceutica è disciplinato dalle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto delegato; le modalità di fruizione delle prestazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto delegato.
2 bis. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, le aziende sanitarie avviano, anche in forma sperimentale, iniziative tese a garantire ai cittadini residenti in Toscana, l’apertura oltre il normale orario, di almeno un presidio sanitario per provincia, per almeno una sera la settimana e almeno due domeniche ala mese, per alcuni servizi diagnostico specialistici anche al fine di ridurre le liste d’attesa. (532)

Comma prima aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 78, ed ora abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 20.

Art. 76
- Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private
1. Gli strumenti regionali della programmazione sanitaria e sociale integrata(189)

Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

determinano, sentite le organizzazioni rappresentative di riferimento, i criteri sulla base dei quali le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale, fatte salve le normative vigenti in relazione agli organismi di volontariato e di privato sociale; tali criteri tengono conto, in particolare:
a) del grado di copertura del fabbisogno;
b) degli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni;
c) dell'esistenza di particolari condizioni di disagio operativo o di condizioni di critica accessibilità;
d) dei vincoli di carattere economico.
2. L'azienda unità sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'articolo 8 del decreto delegato; la Giunta regionale determina tariffe massime per ogni prestazione; al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta regionale e tenuto conto della complessità organizzativa della struttura in relazione a i criteri di cui al comma 1, lettera b).
3. La Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 1, determina le modalità operative per l'omogenea realizzazione sul territorio regionale dei rapporti di cui al comma 2.
4. Al fine di una corretta informazione degli assistiti, l'azienda unità sanitaria locale cura la tenuta di elenchi delle strutture che erogano prestazioni in forma diretta, con l'indicazione delle prestazioni fruibili; l'azienda unità sanitaria locale ha l'obbligo di assicurare la massima diffusione di tali elenchi.
5. L'istituzione privata è tenuta ad informare gli assistiti dell'esistenza dei rapporti di cui al comma 2, indicando in apposito elenco le prestazioni fruibili in forma diretta.
6. Per l'accesso in forma indiretta alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate da parte delle strutture private si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati), che regola l'accesso in forma indiretta alle prestazioni specialistiche erogate in regime di ricovero ospedaliero; le predette prestazioni specialistiche ambulatoriali sono individuate sulla base delle disposizioni degli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata(189)

Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

regionale.
Art. 76 bis
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del servizio sanitario nazionale.
2. Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:
a) diagnosi, cura e riabilitazione;
b) prevenzione;
c) profilassi internazionale;
d) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
e) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
3. Il FSE consente anche l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico).
4. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.
5. L’accesso e la consultazione del FSE avvengono con gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
6. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in suo possesso secondo le modalità indicate dal d.p.c.m. 178/2015.
7. Il d.p.c.m. 178/2015 stabilisce i contenuti del FSE, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE per le finalità per cui è istituito.
8. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i dati e i documenti integrativi di cui all’articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 178/2015. Adotta altresì, con propria deliberazione, le indicazioni operative e le misure tecniche integrative del medesimo d.p.c.m. nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
9. Le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario e socio-sanitario regionale che prendono in cura l’assistito.
10. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE per le finalità di cui al comma 2, lettera a), può essere effettuata solo con il consenso dell’assistito, secondo modalità individuate dal d.p.c.m. 178/2015. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
11. L’accesso in emergenza al FSE avviene secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.c.m. 178/2015.
12. Le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c), sono perseguite dalla Regione senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo le modalità individuate nel d.p.c.m. 178/2015.
Capo II bis
- Sistema sanitario di emergenza urgenza (251)

Capo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70, art. 2.

Art. 76 ter
1. Il sistema sanitario di emergenza urgenza è il sistema, complesso ed unitario, costituito da:
a) un sistema di allarme sanitario;
b) un sistema territoriale di soccorso;
c) un sistema ospedaliero di emergenza.
2. Il sistema di allarme sanitario è composto dalle centrali operative territoriali delle aziende unità sanitarie locali, alle quali affluiscono le richieste di intervento sanitario di emergenza tramite il numero telefonico unico di emergenza europeo 112. (792)

Periodo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 72.

Le centrali operative svolgono le seguenti funzioni:
b) valutazione del grado di complessità dell’intervento da attivare;
c) attivazione e coordinamento dell’intervento stesso.
3. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies, nonché dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI. (397)

Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47, art. 1.

4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario adibito a tale servizio, nonché dalle strutture degli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI, e dal relativo personale, garantisce le seguenti funzioni:
a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;
b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso;
d) supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema. (397)

Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47, art. 1.

Art. 76 quater
01. L’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies e nelle attività svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI. (398)

Comma inserito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47, art. 2.

1. Le attività svolte dalle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies, sono le seguenti:
a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;
c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un’ambulanza, la necessità dell’assistenza “in itinere” con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R (767)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 68.

, nonché l’esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso. (399)

Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47, art. 2.

1 bis. Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale della CRI, su delega delle associazioni o comitati, svolgono le attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza e in particolare:
a) coordinamento e raccordo delle associazioni al fine di implementare l'uniformità dei modelli organizzativi e favorire l'efficienza e la razionalizzazione del sistema;
b) attività di raccordo dei sistemi informativi delle associazioni, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione;
c) supporto delle associazioni per quanto concerne l'attività formativa dei soccorritori volontari, nonché tenuta dei relativi elenchi regionali;
d) coordinamento degli interventi delle associazioni in occasione di maxi emergenze e calamità di rilievo regionale e nazionale e difesa civile, anche attraverso la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME);
e) promozione ed implementazione di processi di sviluppo del sistema. (398)

Comma inserito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47, art. 2.

2. Qualora l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale non possa essere assicurata dai soggetti di cui all’articolo 76 ter, comma 3, le aziende unità sanitarie locali, dopo aver esperito ogni utile tentativo per garantire l’attività di trasporto sanitario da parte delle medesime o da parte delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, possono affidare tale attività a soggetti terzi, a seguito di procedure di evidenza pubblica, garantendo, in ogni caso, gli attuali livelli di qualità del servizio.
Art. 76 quinquies
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all’articolo 76 undecies, effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) (768)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 69.

che svolgono l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale e le inserisce in un apposito elenco, previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 76 undecies e l’eventuale scelta dell’organismo rappresentativo con delega allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 76 quater, comma 1 bis (400)

Parole inserite con l.r. 13 aprile 2015, n. 47, art. 3.

.
2. Sono inoltre inseriti nell’elenco, a seguito di specifico accordo con il comitato regionale toscano della CRI, i comitati del medesimo ente.
3. L’elenco regionale di cui al comma 1, è aggiornato con periodicità annuale secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 76 undecies.
4. Le associazioni di volontariato e i comitati della CRI inseriti nell’elenco regionale sono soggetti a periodiche verifiche da parte della commissione di vigilanza di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019 (768)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 69.

finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti.
Art. 76 sexies
- Programmazione ed organizzazione dei servizi (255)

Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70, art. 6.

1. La programmazione dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è effettuata dalle aziende sanitarie, previo confronto a livello di area vasta, sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Conferenza regionale permanente di cui all’articolo 76 septies.
2. L’organizzazione dei servizi è definita annualmente mediante il piano attuativo ed operativo locale che definisce, in particolare, i protocolli tecnici di gestione del servizio, i criteri per l’assegnazione del budget alle associazioni da parte di ciascuna azienda sanitaria, nonché le azioni di razionalizzazione ed appropriatezza per il rispetto del budget.
3. Il piano annuale attuativo ed operativo locale è proposto dal direttore del dipartimento di emergenza-urgenza di concerto con i direttori delle centrali operative 118, è approvato dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 76 octies ed è deliberato con atto del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. (533)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 80.

Art. 76 septies
1. E’ istituita la Conferenza regionale permanente con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica del sistema di emergenza urgenza territoriale, da nominare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all’ articolo 76 undecies, costituita da:
a) l’assessore regionale competente, o suo delegato;
b) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato; (534)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 81.

(713)

Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 19.

d) il referente sanitario regionale per le grandi emergenze individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale) o suo delegato (759)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 50.

; (673)

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 57.

e) i legali rappresentanti, o loro delegati, dei due organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 76 ter, comma 3, sulla base dei seguenti criteri:
1) rappresentanza di associazioni che esercitano l’attività nel territorio delle tre aziende unità sanitarie locali; (535)

Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 81.

2) numero di associazioni rappresentate;
f) dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.
2. La Conferenza regionale permanente, in particolare, definisce le linee di indirizzo per la programmazione aziendale, per l’elaborazione dei piani annuali attuativi locali, per la ripartizione delle risorse fra le singole aziende sanitarie, per le azioni di monitoraggio degli obiettivi e per lo svolgimento dell’attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza, di cui all’articolo 76 quater, comma 1 bis. (401)

Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47, art. 4.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale permanente sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti.
4. Ai componenti della Conferenza regionale permanente non competono indennità di presenza o di carica.
5. La direzione regionale competente verifica ogni due anni che gli organismi di cui al comma 1, lettera e), conservino il carattere della maggiore rappresentatività a livello regionale. (674)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 57.

Art. 76 octies
- Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza (257)

Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70, art. 8.

1. Al fine di garantire la integrazione dei soggetti all’interno del sistema e il necessario coordinamento della programmazione e gestione dei servizi, è costituito, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 76 undieces, presso ogni azienda unità sanitaria locale, un comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza composto:
a) dal direttore sanitario dell’azienda unità sanitaria locale, o suo delegato;
a bis) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato; (536)

Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 82.

(714)

Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40, art. 20.

b) dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza, o suo delegato;
c) dai direttori delle centrali operative 118, o loro delegati; (537)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 82.

d) dal direttore sanitario delle aziende ospedaliere, o suo delegato, negli ambiti territoriali in cui insistono le stesse;
e) dai direttori delle società della salute o, laddove non attivate, dai responsabili delle zone- distretto, o loro delegati;
f) da quattro membri, o loro delegati, designati in numero di due da ciascuno degli organismi regionali maggiormente rappresentativi (538)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 82.

delle associazioni di volontariato, secondo i criteri di cui all’articolo 76 septies, comma 1, lettera e);
g) negli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali nei quali hanno sede operativa più di sessanta associazioni di cui all’articolo 76 ter, comma 3, da un membro ulteriore designato dall’organismo maggiormente rappresentativo di almeno dieci (538)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84, art. 82.

associazioni aventi sede operativa nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale e non aderenti agli organismi di cui alla lettera f), laddove esistente, sulla base del numero di interventi realizzati nell’anno solare precedente la costituzione o il rinnovo del comitato;
2. Il comitato di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
a) approva il piano attuativo ed operativo locale, di cui all’articolo 76 sexies, comma 2, proposto dal direttore della centrale operativa 118, sulla base della programmazione aziendale e degli indirizzi della Conferenza regionale permanente;
b) definisce i criteri di assegnazione del budget alle associazioni, da parte di ciascuna azienda sanitaria;
c) mette in atto le necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l’ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget, nonché le necessarie azioni di monitoraggio degli obiettivi.
3. Le modalità di funzionamento del comitato di coordinamento sono disciplinate da apposito regolamento adottato dallo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, redatto sulla base di linee guida definite dalla Conferenza regionale permanente.
4. Ai componenti del comitato di coordinamento non competono indennità di presenza o di carica;
5. Il comitato di coordinamento è aggiornato nella sua composizione ogni due anni.
Art. 76 novies
- Sistema budgetario delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale (258)

Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70, art. 9.

1. I criteri per la formulazione di un sistema budgetario relativo alle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale sono definiti mediante il regolamento di cui all’articolo 76 undecies.
2. Il sistema budgetario è strutturato sulla base dei seguenti indirizzi:
a) il budget da destinare al sistema territoriale di soccorso ricomprende complessivamente tutte le risorse destinate alle associazioni di volontariato e ai comitati della CRI, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies, determinate in ragione della quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare, nonché le risorse destinate agli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e al Comitato regionale della CRI, in caso di delega per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 76 quater, comma 1 bis, determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi del comma 3;
b) per quanto attiene alle attività di trasporto sanitario sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"). (402)

Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47, art. 5.

3. I soggetti del sistema inoltrano alle aziende sanitarie di riferimento, attraverso report periodici, le necessarie informazioni sull’attuazione del budget assegnato, relativamente ai risultati raggiunti ed alle risorse utilizzate.
Art. 76 decies
1. La Giunta regionale effettua la valutazione ed il monitoraggio dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza all’interno del rapporto annuale e della relazione sanitaria aziendale di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b).
2. Degli esiti dell’attività di cui al comma 1, è dato conto al Consiglio regionale nell’ambito della relazione sanitaria regionale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera d).
Art. 76 undecies
1. La Giunta regionale definisce con regolamento di attuazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in particolare:
a) i requisiti volti a garantire la continuità e la qualità del servizio, necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies;
b) le modalità di aggiornamento dell’elenco regionale, per quanto concerne l’iscrizione, la modifica e la cancellazione;
c) le modalità e le procedure per lo svolgimento della verifica periodica di cui all’articolo 76 quinquies, comma 4 ;
d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all’articolo 76 novies.
Capo III
- Prestazioni di assistenza farmaceutica
Art. 77
- Erogazione dell'assistenza farmaceutica
1. L'assistenza farmaceutica territoriale con oneri a carico del servizio sanitario regionale è erogata attraverso le farmacie, pubbliche e private, convenzionate con il servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed è subordinata alla prescrizione dei medicinali sui modulari del servizio sanitario nazionale.
2. Ai sensi dell' Sito esternoarticolo 8 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 16 novembre 2001 Sito esterno, Sito esternon. 405 , l'assistenza farmaceutica è altresì erogata:
a) direttamente dalle aziende unità sanitarie locali, anche tramite le farmacie convenzionate attraverso la stipula di specifici accordi, per quei farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente;
b) direttamente dalle aziende unità sanitarie locali per i medicinali necessari al trattamento di assistiti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; alla predetta erogazione le aziende unità sanitarie locali possono procedere anche attraverso le farmacie convenzionate, previa stipula di specifici accordi;
c) direttamente dalle aziende sanitarie, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero o alla visita specialistica ambulatoriale.
3. Le forme e le modalità di accesso all'assistenza farmaceutica di cui al comma 2 sono disciplinate dalla Giunta regionale garantendo, comunque, che le aziende sanitarie provvedano alla erogazione del servizio assicurando un accesso adeguato alle esigenze della popolazione in termini di orario, consulenza professionale e farmacovigilanza.
4. La Giunta regionale definisce, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia, le modalità per il monitoraggio degli accordi di cui al comma 2.
5. Fatto salvo quanto previsto all' Sito esternoarticolo 7 del d.l. 347/2001 , convertito con modificazioni dalla Sito esternol. 405/2001 , le farmacie, pubbliche e private, convenzionate col servizio sanitario regionale, nell'erogare i farmaci agli assistiti con oneri a carico del medesimo servizio sanitario regionale, sono tenute, nel caso in cui il medico abbia prescritto il medicinale indicandone il nome commerciale oppure quando ne abbia indicato la denominazione comune italiana, il relativo dosaggio, forma farmaceutica, modalità di rilascio e numero di unità posologiche, alla consegna all'assistito del medicinale corrispondente nel rispetto di specifici accordi quadro regionali stipulati sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali dei medici e dei farmacisti.
5 bis. La Giunta regionale, su proposta della commissione terapeutica regionale ai sensi dell’articolo 81, comma 5, approva il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici ed i relativi aggiornamenti. (647)

Comma aggiunto con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 14.

Art. 78
- Programmazione nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
1. La Giunta regionale approva, previa comunicazione alla commissione consiliare competente ed entro il 30 novembre (648)

Parola così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 15.

di ogni anno, le direttive alle aziende sanitarie per la programmazione dell'assistenza farmaceutica territoriale, con le quali sono determinati per l'anno successivo:
b) i livelli di erogazione di ambito regionale e gli indirizzi per l'erogazione diretta dell'assistenza farmaceutica territoriale da parte delle aziende sanitarie locali;
c) gli specifici tetti di spesa per azienda unità sanitaria locale;
d) i livelli programmati di spesa delle aziende ospedaliero-universitarie ed i parametri della loro partecipazione all'erogazione diretta dell'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all' articolo 77 , comma 2, lettera c);
e) i criteri per il monitoraggio continuo della spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale;
f) le misure di controllo e di contenimento della spesa introdotte per l'esercizio.
2. Qualora il monitoraggio evidenzi elementi di criticità nel conseguimento degli obiettivi programmati, la Giunta regionale adotta, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, ogni opportuna misura di contenimento della spesa, anche modificando le direttive di cui al comma 1.
3. L'adozione delle direttive di cui al comma 1 è preceduta da un confronto con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia.
Art. 79
- Controlli nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
1. Le aziende unità sanitarie locali, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle ricette da parte delle farmacie convenzionate, provvedono a:
a) rilevare tutte le informazioni contenute nel ricettario di cui al decreto ministeriale 11 luglio 1988, n. 350 (Disciplina dell'impiego nel servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica) ai fini dell'attivazione nel territorio regionale del monitoraggio delle prescrizioni in attuazione dell' Sito esternoarticolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge con modificazioni dalla Sito esternolegge 24 novembre 2003, n. 326 ;
b) predisporre ed inviare al medico convenzionato (650)

Parole soppresse con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 16.

e al medico dipendente un documento informativo relativo ai dati di cui alla lettera a), predisposto sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale in accordo con le organizzazioni sindacali mediche.
2. Presso ogni azienda sanitaria è istituita apposita commissione, nominata dal direttore generale, con il compito di valutare l'appropriata prescrizione dei farmaci da parte dei medici dipendenti e convenzionati sulla base di specifici indirizzi emanati dalla Giunta regionale in accordo con le organizzazioni sindacali mediche e con gli ordini provinciali dei medici competenti per territorio. (651)

Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 16.

3. La composizione della commissione è determinata dalla Giunta regionale e ne fanno parte i presidenti degli ordini provinciali dei medici competenti per territorio. (652)

Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 16.

Art. 80
- Sicurezza nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza nell'uso dei medicinali, le aziende sanitarie:
a) partecipano alla realizzazione dei progetti di livello nazionale e regionale per la raccolta, il monitoraggio e la valutazione delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaci e da dispositivi medici;
b) mettono in atto azioni di sensibilizzazione dei sanitari, dipendenti e convenzionati, sull'importanza delle segnalazioni delle reazioni avverse da farmaci, al fine di incrementarne il numero e la qualità;
c) attivano e assecondano ogni iniziativa di promozione e sviluppo della farmaco-vigilanza e della farmaco-epidemiologia; a tal fine favoriscono la fruizione degli strumenti informativi necessari per una prescrizione appropriata e sicura, da parte dei medici dipendenti e convenzionati;
d) realizzano programmi di informazione e formazione sulla farmaco-vigilanza, sulla sicurezza, sulle reazioni avverse, sulle interazioni tra farmaci e tra farmaci e alimenti, anche in collaborazione con le farmacie convenzionate.
Art. 81
1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale.
2. La Commissione terapeutica regionale è composta da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;
c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:
1) scienze mediche;
2) scienze biologiche;
3) scienze farmaceutiche;
4) metodiche “Health Tecnology Assestment” (HTA);
d) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico.
3. I componenti della Commissione terapeutica regionale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Organismo toscano per il governo clinico, formulata d’intesa con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
4. I componenti della Commissione terapeutica regionale restano in carica per la durata della legislatura regionale.
5. La Commissione terapeutica regionale propone alla Giunta regionale il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici e i relativi aggiornamenti e formula proposte e pareri in merito alle seguenti materie:
a) la formazione e l'informazione sull'uso dei farmaci rivolta ai sanitari, nonché l'educazione sull'uso dei medicinali rivolta agli assistiti;
b) la farmaco-vigilanza e la farmaco-epidemiologia;
c) la determinazione di aspetti inerenti ai livelli di assistenza farmaceutica e sull'utilizzazione di farmaci e dispositivi medici;
d) il coordinamento e l'indirizzo delle commissioni terapeutiche di area vasta;
e) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull'uso dei farmaci;
f) l’analisi e il monitoraggio delle innovazioni in campo farmaceutico, anche al fine della loro introduzione nel servizio sanitario regionale, in raccordo con la Commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari;
g) i nuovi sistemi di distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici.
6. La Commissione terapeutica regionale opera, di norma, attraverso gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni alla Commissione stessa, per tematiche di particolare complessità.
7. La partecipazione alla Commissione terapeutica regionale non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.
8. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.
9. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.
10. Ai soggetti di cui al comma 9, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 9 inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’ Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 .

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 4.

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Note soppresse.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo vedi l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 6. La Corte si è pronunciata, nuovamente sull'articolo 59 come interpretato, in via incidentale con Sito esternosentenza n. 86 del 4 aprile 2008 dichiarando infondate le questioni sollevate. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza 181 del 5 maggio Sito esterno2006 ha dichiarato infondata la questione sollevata nei confronti dell'articolo.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 16.

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Comma prima inserito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2005, n. 67 , art. 18.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 13.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 51.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 52.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 54.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 10; ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015 , n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 57.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 14, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010 , n. 65 , art. 58.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 15, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 16.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 17, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 60, ed ora così sostituito conl.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 19.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22. Precedentemente all'abrogazione, la Corte costituzionale si era pronunciata, con Sito esternosentenza n. 181 del 5 maggio 2006 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo.

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Frase abrogata con l.r. 10 luglio 2006, n. 28 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 16, poi sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 89; infine così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 70 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 63. .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 luglio 2007, n. 38 , art. 64.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 5.

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Parole prima sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 6; e poi parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 10.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Lettera inserita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 13.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 15, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 4. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 16.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 25; ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2023, n. 41, art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 26; poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 5. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 19.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 34.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36; ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 45.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 47; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 48.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 49, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 50.

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Nota soppressa.

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Numero prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60 , art. 52; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 53, poi sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 64. Infine articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 54.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 56.

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Note soppresse.

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Alinea così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 58; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 59.

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Capo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 61.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 62.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 69.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 70,ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 73.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 75.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 76; poi l'articolo è abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 81.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 83.

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Parole aggiunte con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Parole soppresse con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 86.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90, ed ora così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 91.

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Nota soppressa.

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Capoverso soppresso con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Comma aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 94.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 96.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 98.

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Parole così sostituite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 99.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 100.

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Parole inserite con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 101.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 102.

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Comma abrogato con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 103.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 104.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Comma inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 105.

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Articolo prima aggiunto con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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L'allegato così sostituito dall'art. 144 bis, inserito con l.r. 10 novembre 2008, n. 60, art. 106.

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 18.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 10.

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Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 12; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 79; poi sostituito con l.r. 20 luglio 2003, n. 29, art. 60 ; infine così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 71 .

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 65 art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 15.

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Note soppresse.

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L'allegato A è stato prima modificato con del. c.r. 10 febbraio 2010, n. 18, poi modificato con del. c.r. 28 settembre 2010, n. 69, ed ora così modificato con del. c.r. 25 febbraio 2015, n. 14.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 67 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 70 , art. 12.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 53.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 59.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 1, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 129. Infine comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 36.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 3.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 3 maggio 2011, n. 16 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 7.

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Nota soppressa.

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In relazione agli organi sanitari si veda quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 119.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 130.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 12.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 62, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 .

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 64.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 68.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 69.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 70.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 71.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 37.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 15.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma inserito sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 19.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 30.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 31, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 31.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 32, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 38 ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 33, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 33.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 34.

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Per effetto dell’abrogazione del comma 1 ter, dell’ articolo 101, della l.r. 40/2005 i cui contenuti sono trasposti all’ articolo 101.1 (Acquisto beni e servizi), comma 5 della l.r. 40/2005 , continua ad avere effetto il d.p.g.r. 21 gennaio 2014, n. 3/R .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 3; e poi abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 14 dicembre 2017 , n. 75, art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 11.

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Parola inserita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 26 marzo 2015, n. 36 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 5.

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Vedi la l.r. 13 aprile 2015, n. 47 , art. 6 – Norme di prima applicazione.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 11.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 17.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 20. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 25.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 27.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 32.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 33.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 39.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 41.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 42.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 43.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47; poi abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 53.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Numero abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 55.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 57.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 58.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 59.

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Parola inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 60.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 61.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Lettera abrogata con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 64.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 67.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 69.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 70.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Parola soppressa con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 71.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 13 gennaio 2016, n. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 76.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 77.

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Comma prima aggiunto con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 78, ed ora abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 80.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 81.

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Lettera inserita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 84 , art. 82.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 4.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 12.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 17.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 30.

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Allegato così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 35.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 17; ed ora così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 3; poi soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma così sostituito l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Comma aggiunto l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 13 .

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Parola così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 21 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 22 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 24 .

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Articolo prima inserito con l.r. 25 luglio 2017, n. 36 , art. 25 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 75 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 51 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 57.

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 14 .

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Comma prima sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 15 e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019 , n. 3, art. 61 .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 luglio 2018, n. 40 , art. 20 .

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Nota soppressa.

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Per la fase transitoria vedasi l' art. 142 undecies .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 59 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 60 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 1.

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Articolo così sostituito c on l.r. 21 febbraio 2020, n. 14 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 art. 51 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art.49.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 51.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 69 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 1 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 4 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 63 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 10 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 66 .

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Articolo prima inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 12, art. 12 ; poi così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 67 .

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 64 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 65 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 68 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 69 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 70 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 76 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 77 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.