Capo IV
Art. 100
1. E' istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l’ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie di cui al titolo IV, capo I (730) Parole inserite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 68.
, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute. 2. L’ESTAR è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione attua le proprie strategie di intervento nel servizio sanitario regionale per le funzioni previste dall’articolo 101, comma 1.
3. L’organizzazione dell’ESTAR prevede:
a) un dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell’ente;
b) dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;
c) sezioni territoriali di area vasta, cui afferiscono le articolazioni territoriali dei diversi dipartimenti di livello regionale.
4. A ciascun dipartimento di livello regionale di cui al comma 3, lettera b), è preposto un direttore che assicura l’attuazione del programma di attività per la funzione per la quale gli è attribuita la direzione.
5. A ciascuna sezione territoriale di area vasta di cui al comma 3, lettera c), è preposto un referente del direttore generale, individuato fra i dirigenti dell’ente, che garantisce il coordinamento organizzativo delle funzioni gestite dall’ente nel territorio e rappresenta la direzione aziendale nel contesto di riferimento, assicurando l'interfaccia con il coordinamento di area vasta, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale.
Art. 101
- Competenze e attribuzioni
1. L' ESTAR è competente in materia di:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) magazzini e logistica distributiva;
c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;
b) l’unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;
c) l’ottimizzazione delle risorse all’interno dei dipartimenti di cui all’articolo 100, comma 3, lettera b), sviluppando le localizzazioni territoriali necessarie per ciascuna funzione sulla base della tipologia di attività;
d) i livelli territoriali di intervento che si rendano necessari per la funzionalità operativa, sviluppandoli secondo principi di standardizzazione e omogeneità;
3 ter. Al fine di promuovere ulteriormente l’efficienza e l’operatività delle competenze di cui al comma 1 lettere c) e d), l’ESTAR promuove azioni finalizzate all’integrazione funzionale delle esperienze innovative attive in Toscana in tali ambiti, anche valorizzando formule societarie o consortili per le quali sussistono i requisiti previsti dalla legge per gli affidamenti in house. (387) Comma inserito con l.r. 29 luglio 2014, n. 44, art. 17.
Art. 101.1
1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie, con cui determina i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’ appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.
2. L’ESTAR organizza la programmazione annuale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio e garantendo livelli regionali di aggregazione del fabbisogno.
3. La programmazione annuale delle attività può altresì individuare aree di intervento nelle quali il livello ottimale di aggregazione dia adeguata risposta ad un diverso e più ristretto ambito territoriale, in particolare per quanto attiene a gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.
4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza ai sensi dell’
articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell’
articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie ed é pertanto soggetto a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse. L’ESTAR, nel rispetto di tali normative, può altresì operare per conto delle società della salute. (627) Parole aggiunte con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 17.
5. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’
articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nonché in conformità alla legge regionale 17 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: (685)Regolamento regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R.
a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;
b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti, anche per le finalità di cui alla lettera a);
c) modalità di costituzione dei collegi tecnici e delle commissioni di gara;
d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’articolo 8 della l.r. 38/2007 . Art. 101 bis
1. L’ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie e delle società della salute comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni, che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell’azienda sanitaria o al direttore della società della salute che per prima ha richiesto l’espletamento del concorso;
b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta e dell'ESTAR;
c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende sanitarie e nelle società della salute dell’area vasta;
d) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta oppure dell’ESTAR.
2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletate dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie e le società della salute comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie e le società della salute delle altre aree vaste.
Art. 102
- Organi
a) il direttore generale;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio sindacale.
Art. 103
- Direttore generale
a) predispone i programmi di attività e gli atti di bilancio;
b) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;
c) adotta il regolamento generale di cui all'
articolo 107 e gli altri regolamenti previsti dalla legge e ne cura l'attuazione.
2. Il direttore generale esercita le proprie attribuzioni direttamente o attraverso la delega ai soggetti e con le modalità disciplinate dal regolamento generale di organizzazione; non possono essere delegati gli atti relativi alle nomine di cui agli
articoli 105 e
106 , all'adozione del bilancio e dei programmi annuali e triennali, all'attribuzione delle responsabilità delle strutture organizzative
dell' ESTAR. (346) Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 18.
3. Le modalità di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità, le cause di inconferibilità e quelle di decadenza del direttore generale dell'ESTAR, nonché le modalità di sostituzione nel caso di dimissioni o morte sono le stesse previste per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.(347) Comma così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 18.
3 bis. Annualmente l’operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione, con particolare riferimento alla efficacia dei risultati, al livello di servizio reso alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale e alla efficienza della struttura. (348) Comma inserito sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 18.
Art. 104
- Consiglio direttivo
2. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) approvare i programmi annuale e pluriennale di attività;
b) approvare la relazione annuale sull'attività svolta;
c) esprimere parere sugli atti di bilancio di cui all'articolo108;
3. Il consiglio direttivo provvede a nominare al proprio interno un presidente che convoca le riunioni del consiglio stesso e fissa, d'intesa con il direttore generale, l'ordine del giorno.
5. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono trasmessi alla Giunta regionale.
Art. 105
- Collegio sindacale
4. Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il membro del collegio sindacale che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è decaduto dall'ufficio.
5. Il collegio sindacale esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste dall'
articolo 42 per i sindaci revisori delle aziende sanitarie.
6. Il trattamento economico dei membri del collegio sindacale è lo stesso previsto dall'
articolo 41 , comma 6, per i sindaci revisori delle aziende sanitarie.
Art. 106
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ESTAR si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo, che esprime parere obbligatorio sugli atti dell’ente.
Art. 106 bis
1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.
2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ESTAR.
4. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ESTAR, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ESTAR, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ESTAR il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ESTAR provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.
Art. 107
- Organizzazione
a) la sede legale dell'ente;
c) i soggetti destinatari delle deleghe e le modalità di conferimento delle stesse;
d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore generale e del direttore amministrativo;
e) le forme di pubblicità degli atti.
Art. 108
2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di sviluppo nei periodi considerati. Nell'elaborazione dei programmi di attività l' ESTAR si conforma (357) Parole così sostituite con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 24.
agli indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale. 3. Il direttore generale dell'ESTAR (358) Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 24.
adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dei programmi di cui al comma 2, entro il 15 novembre di ogni anno e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre. 4. Il direttore generale dell'ESTAR (358) Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 24.
adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di ogni anno e lo trasmette, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale, che lo approva entro il 31 maggio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale. 5. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.
6. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio.
Art. 109
1. Per lo svolgimento della propria attività l’ESTAR utilizza:
a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale dipendente dell'ente;
b ) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'ente, diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101;
e) eventuali corrispettivi per servizi e prestazioni diversi da quelli di cui all'articolo 101, resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale.
2. I finanziamenti assegnati dalla Regione per le funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettera c), sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base di un programma operativo predisposto dall’ESTAR, previo parere della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies, e relativi sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti nel programma di cui al presente comma. (563) Parole aggiunte con l.r. 14 luglio 2016, n. 44, art. 17.
Art. 110
- Personale
2. Il personale
dell'ESTAR (361) Parola così sostituita con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 26.
è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso le aziende sanitarie di riferimento ed espletamento delle procedure di mobilità del personale in servizio presso le aziende del servizio sanitario regionale.