Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016 (Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 . Riparto annualità 2016 “59,73 milioni”);
Visto il decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);
Vista la sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2019, n. 129;
Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);
Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
Vista le legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 ((Disciplina del Difensore civico regionale);
Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista le legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79 (Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 );
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 );
Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
Vista la legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 );
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);
Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “ERP”);
Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);
Vista la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72 (Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020);
Vista la legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14 (Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );
Vista la legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 );
Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19)”;
Considerato quanto segue:
1. Alla luce di una rinnovata valutazione, si pone l’esigenza di modificare il modello di scheda elettorale per il primo turno di votazione conformandolo, nella sua struttura portante, a quello vigente precedentemente all’entrata in vigore della l.r. 51/2014 . Conseguentemente, per tali limitati aspetti, si rende necessario apportare modifiche manutentive anche alla legislazione regionale sul procedimento elettorale;
2. Alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica causata da COVID-19, è opportuno procedere, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), convertito, con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 , ad una riduzione del numero di firme richieste per la presentazione delle liste circoscrizionali alle elezioni regionali per la XI legislatura;
3. Sono apportate alcune modifiche alla l.r. 5/2008 al fine di eliminare ambiguità e rendere individuabile, con certezza stabile nel tempo, la causa di incompatibilità di cui all’articolo 11, comma 1, lettera f), considerato l’aggiornamento e conseguente variazione, almeno annuale, degli enti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuato ai sensi del d.lgs. 118/2011 al quale fa riferimento; inoltre, con riferimento alle procedure di sostituzione di titolari di nomine e designazioni, è operato un coordinamento terminologico con altre disposizioni del testo volta a chiarire il ricorso alle candidature presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008 , e alle nuove candidature presentate dagli aventi diritto ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della medesima l.r. 5/2008 ;
4. Appare utile chiarire, al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative, le disposizioni della l.r. 34/2008 che attengono allo svolgimento della votazione relativa rinnovo del Collegio di garanzia, alle categorie di professori universitari che possono accedere a tale incarico e al rinvio alla legge regionale che disciplina, in via generale, le nomine e le designazioni di competenza della Regione, compresi gli aspetti inerenti all’acquisizione delle candidature, alla sostituzione dei componenti cessati dall’incarico e alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi;
5. È necessario adeguare le modalità di intervento del Difensore civico regionale nei confronti dei concessionari e gestori di servizi pubblici al mutato quadro normativo ed organizzativo;
6. Sono apportate modifiche e abrogazioni alla l.r. 46/2013 al fine di stabilire l’inizio del mandato dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione con l’adozione della deliberazione da parte del Consiglio regionale e, inoltre, eliminare dall’articolato la disposizione transitoria in tema di procedura di nomina, valida solo in fase di prima applicazione della legge, la quale è ormai divenuta priva di efficacia essendo giunto a scadenza, in data 20 marzo 2019, il primo mandato dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione;
7. È’ necessario apportare alcune modifiche alla l.r. 26/2017 al fine di contemplare gli obblighi di comunicazione dei dati patrimoniali per i titolari di cariche istituzionali di garanzia ai soggetti che ricevono un’indennità continuativa di carica o di funzione da parte della Regione Toscana e al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative nel caso degli aggiornamenti annuali e di fine mandato;
8. La l.r. 26/2009 fa riferimento ed attua due leggi statali abrogate, legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). È quindi necessario sia adeguare i riferimenti normativi con le nuove leggi in materia, ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), modificando anche gli articoli che ne disciplinano l'attuazione regionale;
9. Appare utile chiarire che la norma sui requisiti minimi delle unioni di comuni previsti dall’articolo 24 della l.r. 68/2011 , attinenti al numero di comuni e alla popolazione complessiva, non può essere intesa in contrasto con il favore della legge medesima verso le fusioni, né comportare penalizzazioni derivanti da azioni non compiute dalle amministrazioni, come il decremento demografico dei comuni facenti parte dell’unione o la sopravvenienza di norme regionali di modifica dei confini comunali e, pertanto, la disposizione va interpretata autenticamente nel senso che, fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del medesimo articolo 24, comma 4, per la sussistenza del numero minimo di comuni, in presenza di fusione o incorporazione di comuni partecipanti all’unione, si considerano i comuni estinti, e che, per la sussistenza dei 10.000 abitanti, non si considera il decremento demografico dei comuni partecipanti, né la riduzione derivante da legge regionale di modifica di confini;
10. È necessario procedere alla abrogazione espressa delle lettere e) e p) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 , in attuazione della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni citate da parte della Corte costituzionale con sentenza 129/2019;
11. Anche al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , è opportuno introdurre una modifica alla l.r. 69/2011 inerente alle modalità di appartenenza alle conferenze territoriali di cui all’articolo 13 della medesima legge;
12. Occorre tener conto delle novità introdotte dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , per quanto riguarda il tema della c.d. “End of Waste”, che ha modificato l'articolo 184 ter del d.lgs. 152/2006 ;
13. È necessario completare l'adeguamento delle leggi della Regione Toscana di disciplina degli enti dipendenti, allineando quelle relative al Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), all’Azienda per il diritto allo studio e all’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) alle altre leggi che già attribuiscono, al programma o piano di attività, un carattere annuale con proiezione triennale;
14. È necessario apportare alle leggi regionali 22/2016, 86/2016, 62/2018, 79/2019 e 80/2019, correzioni di errori materiali, o terminologiche, o funzionali a una più chiara stesura di alcune disposizioni, al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative;
15. È necessario aggiornare, in alcune leggi regionali, riferimenti non più attuali alla legge di programmazione, laddove sia ancora citata la previgente, o a strumenti di programmazione non più operanti, rinviando alle disposizioni corrette;
16. È necessario adempiere all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale a seguito delle osservazioni del Ministero per gli affari europei sull'articolo 3 della l.r. 72/2019 ;
17. In relazione alla composizione della Commissione provinciale espropri è opportuno poter individuare fra i membri della stessa personale avente la necessaria competenza tecnica ed esperienza, a prescindere dall’inquadramento contrattuale, garantendo altresì uniformità con le altre amministrazioni riguardo figure da individuare;
18. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame di alcune leggi regionali, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal Presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame;
19. È necessario intervenire sulla vigente disciplina regionale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, al fine dell’adeguamento alla normativa dell’Unione Europea e statale in materia ed in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed al d.lgs. 196/2003 , di recente modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “regolamento generale sulla protezione dei dati”), in particolare per quanto riguarda la previsione dei motivi di rilevante interesse pubblico e delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi della persona interessata, come disposto dal d.lgs. 101/2018 ;
20. A seguito del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla l. 157/2019 , sono venuti meno gli obblighi di contenimento della spesa posti dal legislatore statale sui quali la Regione Toscana ha fondato la propria disciplina della materia, e possono pertanto essere abrogati gli articoli 1 e 12 della l.r. 65/2010 e l'articolo 16 della l.r. 86/2014 ;
21. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, con particolare riferimento alle attività ricettive, è opportuno introdurre una specificazione, nella definizione delle piscine private ad uso collettivo di cui alla l.r. 8/2006 , finalizzata a rendere chiara la possibilità d’accesso alle medesime piscine agli utenti delle eventuali attività aperte al pubblico poste in essere dalle strutture ricettive e dalle ulteriori strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 8/2006 ;
22. È necessario apportare alcune limitate modifiche alle disposizioni della l.r. 2/2019 , essenzialmente allo scopo di correggere errori materiali commessi in sede di stesura della proposta di legge, nonché rinvii interni inappropriati;
23. Con note del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo, del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale riguardo alcune disposizioni della l.r. 69/2019 , che modificavano la l.r. 65/2014 . È pertanto necessario procedere alle modifiche concordate da inserire nella l.r. 65/2014 , nella l.r. 5/2010 e nella l.r. 35/2015 , sulle quali il Presidente della Giunta regionale ha assunto un espresso impegno;
24. È necessario ripristinare il testo storico dell’articolo 221 della l.r. 65/2014 , recante un comma venuto meno per errore materiale;
25. È necessario apportare alla norma transitoria dell'articolo 243 della l.r. 65/29 14 un'ulteriore precisazione;
26. È opportuno integrare le misure previste dalla l.r. 31/2020 con l’introduzione di un articolo nella medesima legge finalizzato a disporre in merito ai piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza;
27. È necessario modificare il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 35/2015 per renderlo coerente con la disciplina generale dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 ;
28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Affari istituzionali
SEZIONE I
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana. Modifiche alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 79/2014
Art. 1
Schede elettorali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 74/2004
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è sostituito dal seguente:
“
2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B bis e B ter della presente legge
.”Art. 2
Modello di scheda elettorale. Sostituzione degli allegati A e B e inserimento degli allegati B bis e B ter nella l.r. 74/2004
1. L’allegato A della l.r. 74/2004 è sostituito con l’allegato A della presente legge.
2. L’allegato B della l.r. 74/2004 è sostituito con l’allegato B della presente legge.
3. Dopo l’allegato B della l.r. 74/20 4 è inserito l’allegato B bis di cui all’allegato C della presente legge.
4. Dopo l’allegato B bis della l.r. 74/2004 è inserito l’allegato B ter di cui all’allegato D della presente legge.
Art. 3
Abrogazione degli allegati della l.r. 79/2014
1. Gli allegati della legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79 (Norme in materia procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 ), sono abrogati.
SEZIONE II
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 51/2014
Art. 4
Scheda elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 51/2014
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
“
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura “lista regionale presente”. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 è sostituito dal seguente:
“
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata
.”.3. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 è sostituito dal seguente:
“
4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all’interno di tale rettangolo, il nome e il
cognome del
candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione
centrale
.”.4. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 le parole: “
di quelli più ampi di cui al comma 3
” sono sostituite con le seguenti: “di quelli più ampi di cui al comma 4
”.Art. 5
Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste circoscrizionali
1. Per la presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alle elezioni regionali per la XI legislatura il numero di firme di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è ridotto a un terzo.
SEZIONE III
Disciplina della comunicazione istituzionale, delle nomine, e del Difensore civico. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 5/2008, 34/2008, 19/2009, 46/2013 e 26/2017
Art. 6
Comunicazione con mezzi pubblicitari. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2002
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), sono aggiunge le parole: “della l.r. 34/2013 ”;
Art. 7
Incompatibilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:
“
f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all’articolo 50, comma 1, dello Statuto, nonché presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana;
”.Art. 8
Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 , è sostituito dal seguente:
“
2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 3, in occasione dell’avviso pubblico per la nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire, ovvero delle nuove candidature presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, per la sostituzione da effettuare. Le proposte di candidatura presentate, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, in occasione del procedimento di nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire sono considerate decadute; i consiglieri regionali, i presidenti dei gruppi consiliari e la Giunta regionale possono presentare nuovamente la proposta di candidatura.
”.Art. 9
Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
“
2. La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, dello Statuto.
”.2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 dopo le parole: “professori universitari” sono eliminate le seguenti: “ordinari e associati”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
“
4. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del
Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di
competenza della Regione.
”.4. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
“
5. Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all’obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
”.Art. 10
Durata in carica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 34/2008
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
“
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione
.”.Art. 11
Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
“
1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
”.Art. 12
Difensore civico regionale. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 19/2009
1. L’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente:
“
Art. 4 Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici
1. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all’attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.
3. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.
”.Art. 13
Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 46/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la parola: “
designati
” è sostituita dalla seguente: “nominati
”.2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 46/2013 è abrogato.
3. Il comma 5 bis dell’articolo 3 della l.r. 46/2013 è abrogato.
Art. 14
Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 26/2017
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 ), dopo le parole: “
cariche istituzionali di garanzia
” sono aggiunte le seguenti: “, che ricevono un’indennità
continuativa di carica o di funzione
,”.2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente periodo: “
L’adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno solare immediatamente precedente a quello corrente
.”.3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente periodo: “
Qualora la scadenza naturale dell’incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l’adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso
.”.SEZIONE IV
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009
Art. 15
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009
1. Al preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
Vista la
legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo)
sono sostituite dalle seguenti: “Vista la
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo)
;”b ) le parole “
Vista la
legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)
” sono sostituite dalle seguenti: “Vista la
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
)”;Art. 16
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“
b) alla
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
”.SEZIONE V
Norme sul sistema delle autonomie locali Modifiche alla l.r. 68/2011
Art. 17
Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011
1. All’articolo 24, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il primo periodo si interpreta autenticamente nel senso che i requisiti ivi previsti devono sussistere al momento della costituzione dell'unione e non rilevano successive variazioni derivanti da fusioni o incorporazioni, decremento demografico e modifiche dei confini.
Art. 18
Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 68/2011
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
o dei provvedimenti adottati ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane)
” sono aggiunte le seguenti: “o dalla
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014
)”.Art. 19
Modifiche all’allegato A della l.r. 68/2011
1. Nell’allegato A della l.r. 68/2011 , tabella Ambito 2, il numero “
6769
”, riferito agli abitanti del comune di Laterina Pergine Valdarno, è sostituito dal seguente: “6.759
”, e il numero totale della popolazione dell’Ambito “98.041
” è sostituito dal seguente: “97.041
”.2. Nell’allegato A della l.r. 68/2011 , tabella Ambito 19, il numero “
12566
” riferito agli abitanti del comune di Casciana Terme Lari è sostituito dal seguente: “12.366
”, e il numero totale della popolazione dell’Ambito “138.424
” è sostituito dal seguente: “138.224
”.3. Nell’allegato A della l.r. 68/2011 la tabella Ambito 21 è soppressa, e le successive tabelle “
Ambito
” sono rinumerate 22, 23, 24, 25 e 26.CAPO II
Agricoltura
Art. 20
Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 50/1995
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: “di variazione” sono sostituite dalle seguenti: “
la variazione
”.CAPO III
Ambiente
SEZIONE I
Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2009 e 69/2011
Art. 21
Attuazione sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. Le lettere e) e p) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono abrogate.
Art. 22
Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Modifiche all’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 è abrogato.
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 le parole: “, autorizzate ai sensi del comma 1,” sono soppresse.
Art. 23
Piano di attività. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009
1. Alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) dopo la parola: “piano annuale” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.
2. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 39/2009 la parola: “annuale” è soppressa:
a) articolo 2, comma 3 bis;
b) articolo 4, comma 3;
c) articolo 5, commi 3, 3 bis, 4 e 5;
d) articolo 8, comma 4, lettera b);
e) articolo 11, commi 9 e 10, lettera b);
f) articolo 14, comma 6;
g) articolo 16 bis, comma 2.
Art. 24
Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 69/2011
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006 , alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 ), è inserito il seguente:
“
2 bis. Su richiesta del comune interessato, l’appartenenza alle conferenze territoriali può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare
competente, sentita l’Autorità idrica Toscana.
”CAPO IV
Attività produttive
SEZIONE I
Promozione economica e turistica. Modifiche alla l.r. 22/2016
Art. 25
Programma operativo. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), le parole: “
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a)
”, sono soppresse.SEZIONE II
Sistema turistico regionale. Modifiche alla l.r. 86/2016
Art. 26
Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 86/2016
1. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) le parole: “
e alla Città metropolitana di Firenze
” sono sostituite dalle seguenti: “o alla Città metropolitana di Firenze
”.Art. 27
Case e appartamenti per vacanze. Modifiche dell’articolo 57 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 86/2016 la parola: “
abitative
” è sostituita dalle seguenti: “immobiliari ad uso residenziale
”.Art. 28
Stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell’articolo 75 della l.r. 86/2016 le parole: “
e la ricreazione
” sono sostituite dalle seguenti: “, motorie, ludiche e ricreative
”.Art. 29
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 86/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
“
2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.
”. Art. 30
Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive. Modifiche alla l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.3. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.4. Dopo il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.SEZIONE III
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana.
Art. 31
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 73/2018
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) è inserito il seguente:
“2
bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato
.”.CAPO V
Cultura e istruzione
SEZIONE I
Strumenti di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 16/2009 e 19/2019
Art. 32
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo le parole: “piano di attività annuale” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.
Art. 33
Piano di attività. Modifiche alla l.r. 32/2002
1. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 32/2002 la parola: “annuale” è soppressa:
a) articolo 10 bis, comma 5;
b) articolo 10 quinquies, comma 4, lettera d);
c) articolo 10 septies, comma 5, lettera b.
Art. 34
Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro. Modifiche alla l.r. 16/2009
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è sostituito dal seguente:
“
5.Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 22 sono definiti gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate
.”.Art. 35
Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 19/2019
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) le parole: “, entro il 2019” sono soppresse.”.
CAPO VI
Difesa del suolo e protezione civile
Art. 36
Contributo a favore delle attività economiche e produttive. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 72/2019
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72 (Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello) è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato
.”.CAPO VII
Lavoro
Art. 37
Programma delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) dopo la parola: “
programma annuale
” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.2. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
relativo all’anno successivo
” sono soppresse.3. Nella rubrica e al comma 2 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 la parola: “a
nnuale
” è soppressa.Art. 38
Programma delle attività. Modifiche alla l.r. 32/2002
1. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 32/2002 la parola: “annuale” è soppressa:
a) articolo 21 septies, comma 10, lettera b);
b) articolo 21 octies, comma 2, lettera b), esclusivamente dopo la parola: “programma”;
c) articolo 21 novies-1, comma 2;
d) articolo 21 terdecies, comma 1, lettera b);
f) articolo 21 terdecies-1, comma 3.
CAPO VIII
Sicurezza stradale
Art. 39
Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19/2011
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana) le parole: “di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )”.
Art. 40
Politiche regionali per la sicurezza stradale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 19/2011
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2011 , le parole: “
, di cui all’
articolo 6 della l.r. 49/1999 ,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 7 della l.r. 1/2015 ”
.2. L'alinea della lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:
“
c)nell'ambito degli strumenti di programmazione delle politiche in materia di educazione di cui all'
articolo 31, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in ordine
:”.CAPO IX
Mobilità e infrastrutture.
Art. 41
Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005
1. Alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) le parole: “dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “tecnico esperto in materia di espropri”.
2. Alla lettera d ter) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 la parola: “
funzionario
” è sostituita dalla seguente: “tecnico
”.Art. 42
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è inserito il seguente:
“
2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato
.”.CAPO X
Organizzazione
SEZIONE I
Patrimonio. Modifiche alla l.r. 77/2004
Art. 43
Immobili confiscati. Modifiche all’articolo 12 bis della l.r. 77/2004
1. Al comma 1 dell’articolo 12 bis della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) le parole: “finalità di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “finalità istituzionali o sociali”.
SEZIONE II
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2006
Art. 44
Sostituzione del titolo della l.r. 13/2006
1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) è sostituito dal seguente: “Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo”.
Art. 45
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2006
1. La rubrica dell’articolo 1 della l.r. 13/2006 è sostituita dalla seguente: “
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo
”.2. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:
“
1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
.”.3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 13/2006 è aggiunta la seguente:
“
b bis) il motivo di interesse pubblico rilevante
;”.4. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 13/2006 è aggiunta la seguente:
“
b ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato
.”.Art. 46
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 13/2006
1. L’articolo 2 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:
“
Art. 2
-Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale
1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, dello Statuto.
”.SEZIONE III
Disposizioni in materia di incarichi
Art. 47
Durata incarichi di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 nel rinnovo della legislatura
1. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura organizzativa della Giunta regionale nel passaggio dalla X alla XI legislatura, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono mantenuti gli incarichi di direttore attribuiti ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi conferiti a seguito del rinnovo della legislatura.
Art. 48
Costi di funzionamento della Regione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del SSR. Abrogazione degli articoli 1 e 12 della l.r. 65/2010
1. L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è abrogato. (1)
2. L’articolo 12 della l.r. 65/2010 è abrogato.
Art. 49
Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 86/2014
1. L'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.”.
Art. 50
Programma regionale di sviluppo (PRS). Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2015
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) le parole: “
all'articolo 8
” sono sostituite dalle seguenti: “alla SEZIONE III
”.CAPO XII
Sanità e coesione sociale
Art. 51
Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Modifiche all’articolo 115.5 della l.r. 40/2005
1. Nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo 115.5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole: “
organizzazioni di volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “enti del terzo settore
”.2. Al comma 3 dell'articolo 115.5 della l.r. 40/2005 le parole: “
alle organizzazioni di volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti del terzo settore
”.3. Nel comma 4 dell’articolo 115.5 della l.r. 40/2005 le parole: “
ai soggetti
” sono sostituite dalle parole: “agli ent
i”.4. Dopo il comma 6 dell’articolo 115.5 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
“
6 bis. Gli enti del terzo settore di cui ai commi 1, 3 e 6 non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale
.”.Art. 52
Classificazione delle piscine. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 8/2006
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) dopo le parole: “soci della struttura stessa” sono aggiunte le seguenti:
‘e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate
’.Art. 53
Soggetti ammessi al servizio civile. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 35/2006
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) è sostituita dalla seguente:
“
b) siano residenti o domiciliati in Toscana o ivi regolarmente soggiornanti;
”.Art. 54
Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 79/2019
1. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) è sostituita dalla seguente: “
Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest
”.2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 79/2019 , le parole: “
all'Azienda unità sanitaria locale (ASL) Nord Ovest di Lucca
” sono sostituite dalle seguenti: “all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord oves
t”, e le parole “in proprietà all'ASL Nord Ovest di Lucca
” sono sostituite dalle seguenti: “in proprietà all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest”
.Art. 55
Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 79/2019 , le parole “
nell'allegato D della
” sono sostituite dalle seguenti: “nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla
”.Art. 56
Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 80/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: “
nell'allegato D della
” sono sostituite dalle seguenti: “nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla
”.Art. 57
Modifiche al preambolo della l.r. 14/2020
1. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14 (Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ) è inserito il seguente:
“
3 bis. Il riferimento alle organizzazioni di volontariato dell’articolo 12 è da intendersi esteso a tutti gli enti del terzo settore iscritti nei registri istituiti in conformità al
decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e che non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale
;”.Art. 58
Modifiche al preambolo della l.r. 18/2020
1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 ), le parole: “
dei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore
” sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore
”.Art. 59
Sportelli informativi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2020
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020 le parole: “d
ei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'
articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106 )
”, sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore
”.CAPO XIII
Edilizia residenziale pubblica
Art. 60
Requisiti per l'accesso agli alloggi. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2019
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “ERP”) è sostituito dal seguente:
“
2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione dell’alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis), che sono soddisfatti dal soggetto richiedente
.”.Art. 61
Assegnazione ordinaria degli alloggi. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 2/2019
1. Al comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “
utile
” sono aggiunte le seguenti: “,salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente
.”.Art. 62
Utilizzo autorizzato degli alloggi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 2/2019
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:
“
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali
.”.Art. 63
Elementi per la determinazione del canone di locazione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 2/2019
1. Il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:
“5. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati
sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro e da enti previdenziali. Fanno altresì parte del reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all’
articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in 1.500 euro. La detrazione è elevata a 3.000 euro per ogni figlio disabile a carico e per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a
invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di 1.500 euro per ogni altro componente oltre i due. La presente disposizione non si applica ai figli a carico
.”.2. Al comma 9 dell'articolo 22 della l.r. 2/2019 la parola: “
edifici
” è sostituita dalla seguente: “alloggi
”.Art. 64
Morosità di pagamento del canone di locazione. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 2/2019
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:
“
1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l’applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l’interesse annuo nella misura legale
.”.Art. 65
Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall’assegnazione. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 2/2019
1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:
“
l) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis, c), e1), e2) ed e3) relativamente ai beni mobili acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti già assegnatari a tale data, ed f);
”.2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:
“
b) nei casi di cui al comma 3, lettere c), l), m), n), o), p), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di decadenza
;”. Art. 66
Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 2/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 2/2019 le parole: “
nei soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell’assegnazione
” sono sostituite dalle seguenti: “nei soggetti facenti parte del nucleo familiare in modo continuativo dal momento dell’assegnazione
”.2. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 40 della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “I
comuni possono procedere all’assegnazione di cui all’articolo 14
” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità procedurali di cui all’articolo 15, comma 4,
”.3. Al comma 6 dell’articolo 40 della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “
lettere a), b)
”, sono inserite le seguenti: “b) bis
,”.Art. 67
Modifiche all'allegato A della l.r. 2/2019
1. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “
Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente de
l”, è inserita la seguente: “nucleo
”.2. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 , le parole: “
Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobili ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è proprietario
” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui
alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare
”.3. Alla lettera f) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 le parole: “
ad uso abitativo
” sono soppresse.4. La lettera h) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:
“
h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
;”.5. Il paragrafo 3 dell'allegato A della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente: “
I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente
.”.Art. 68
Modifiche all’allegato B della l.r. 2/2019
1. Al punto a) dell’allegato B della l.r. 2/2019 , la lettera a-8 è spostata dopo le parole: “
il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis
”.Art. 69
Modifiche all'allegato C della l.r. 2/2019
1. Il titolo del paragrafo 2 dell'allegato C della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente: “
Elementi per la determinazione delle situazioni di sottoutilizzo e di sovraffollamento degli alloggi di ERP
.”2. Nel primo periodo del paragrafo 2 dell'allegato C della l.r. 2/2019 , le parole: “
ai fini della determinazione della situazione di sottoutilizzo degli alloggi di ERP
”, sono sostituite dalle seguenti: “ai fini della determinazione delle situazioni di sottoutilizzo e di sovraffollamento degli alloggi di ERP
”.CAPO XIV
Governo del territorio
Art. 70
Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 5/2010 .
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), sono aggiunte le seguenti parole: “
per i locali sottotetto e fermo restando il rispetto delle altezze minime stabilite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) per i restanti
locali
”.”.Art. 71
Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 65/2014
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 44 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inserite le parole: “
Ferma restando la verifica di conformità al PIT effettuata assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti
,”.Art. 72
Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all’articolo 44 ter della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle modifiche al piano regolatore portuale (PRP), che costituiscono adeguamento tecnico funzionale, ai sensi dell'
articolo 5, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, entro trenta giorni dalla loro trasmissione da parte del
Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. Contestualmente, la proposta di adeguamento tecnico funzionale è trasmessa al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo per le valutazioni di sua competenza. Unitamente alle modifiche è trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
”.2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 sono aggiunte le seguenti parole: “,
nonché al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo
”.Art. 73
Procedimento di approvazione dei progetti di territorio. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2014
1. Il comma 2 bis dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
2 bis. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai progetti di paesaggio previsti dal piano di indirizzo territoriale (PIT), assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti
.”.Art. 74
Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014
1. Al comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
a ter)
”, sono inserite le seguenti: “a quater)
,”.2. Al comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole: “
Con riferimento ai mutamenti della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera a quater), l'interessato trasmette allo sportello unico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati o alla disciplina di cui all'articolo 98
.” sono soppresse.Art. 75
Disciplina della SCIA. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 65/2014
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 145 della l.r. 65/2014 , le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1
”.Art. 76
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all’articolo 168 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 dell’articolo 168 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
3. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente
.”.Art. 77
Regolamenti. Modifiche all’articolo 181 della l.r. 65/2014
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 181 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’
articolo 94 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 169
;”.2. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 181 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’
articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001 , le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza
;”.Art. 78
Previsione di garanzie fideiussorie in riferimento agli interventi di edilizia sostenibile. Modifiche all’articolo 221 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 221 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. A garanzia dell’ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui al presente capo, è prestata garanzia fideiussoria pari all’importo degli incentivi previsti. La quota di essi, pari al 30 per cento, è vincolata fino al monitoraggio della struttura, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, al fine di verificare l’effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera
.”.Art. 79
Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile. Modifiche all’articolo 243 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 243 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Fino alla data di acquisto di efficacia delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, la conformità del progetto alle linee guida per accedere agli incentivi di cui all’articolo 220 è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), redatta in sede di elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista abilitato con la certificazione di cui all’articolo 149, comma 1, alla ultimazione dei lavori
.”.Art. 80
Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2015
1. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 ) è sostituito dal seguente:
“
5. Nei casi di cui al comma 2, le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
.”.Art. 81
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 31/2020 .
1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 31/2020 è inserito il seguente:
“
Art. 1 bis
-Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza.
1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f), ed l), qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 maggio 2021. Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all'articolo 93, comma 3, e all'articolo 94, comma 2 quater
.’”.Art. 82
Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 35/2015 .
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
pianificazione territoriale
” è inserita la seguente: “comunale
”.CAPO XV
Norma finale
Art. 83
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.