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Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 7
Criteri di valutazione dei progetti
1. I progetti presentati sono valutati secondo i seguenti criteri:
a) percentuale della popolazione residente in territorio montano dell'ente proponente il progetto, o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata sulla popolazione complessiva dell'ente proponente, o dell'insieme degli enti aggregati, sulla base dell'Allegato B tabella “Territori montani”alla l.r. 68/2011 ;
b) percentuale di territorio classificato montano, comprensivo di quello così classificato a fini regionali, dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla superficie complessiva dell'ente proponente il progetto, o dell'insieme degli enti aggregati sulla base dell'Allegato B tabella “Territori montani”alla l.r. 68/2011 ;
c) indice di disagio dell'ente proponente il progetto. Nel caso di presentazione da parte di enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonchè in caso di presentazione in forma aggregata, l'indice è calcolato come valore medio degli indici dei singoli comuni sui territori dei quali andranno a ricadere gli effetti del progetto stesso, qualora ammesso a finanziamento;
d) percentuale di decremento temporale della popolazione residente nell’ultimo quinquennio valorizzato unicamente per comuni interamente montani e, nel caso delle unioni, per i soli comuni interamente montani ad esse appartenenti, calcolata come somma algebrica dei valori dei singoli comuni in rapporto alla popolazione complessiva degli stessi nell’anno base sulla base dei dati Istat riferiti all'ultimo quinquennio consolidato disponibile;
e) qualità progettuale intesa come puntuale, chiara e ben esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette finalità del progetto nonchè degli effetti e delle ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, su uno o più ambiti fra quelli elencati dall'articolo 85, comma 1 bis, della l.r. 68/2011 o tra quelli tra di essi individuati dalla Giunta con propria deliberazione nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), tramite l'utilizzo di stime e indicatori adeguati alla rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime.
f) eventuali altri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.