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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);


Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002 , alla legge regionale n. 67/2003 , alla legge regionale n. 41/2005 , alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014 ”;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, articolo 12 e articolo 13;


Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 50/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere a), b), c) , d) e h), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile);


Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);


Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell’Appennino settentrionale, dell’Appennino centrale e del Serchio;


Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2016;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 delle Autorità di bacino ed in particolare:


a) il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di bacino del Fiume Arno reso in data 27 maggio 2016;


b) il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di bacino del fiume Serchio reso in data 25 maggio 2016;


c) il parere favorevole dell’Autorità di bacino del Tevere reso in data 26 maggio 2016;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 570 del 14 giugno 2016.


Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° agosto 2016, n. 815;


Considerato quanto segue:


1. il presente regolamento, in attuazione della l.r. 80/2015 , detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche, tenuto conto dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorse per i vari settori di impiego dell'acqua approvati con d.m. ambiente e della tutela del territorio e del mare 39/2015; le disposizioni del presente regolamento sostituiscono le disposizioni già contenute nel d.p.g.r. 50/R/2015, attuativo della l.r. 91/1998 - ora abrogata dalla l.r. 80/2015 - rivisitandone i contenuti, alla luce del nuovo assetto delle competenze determinato dalla l.r. 22/2015 , nonché delle nuove (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

norme di attuazione della legislazione nazionale in materia di tutela delle acque;


2. le finalità di cui al punto 1 sono perseguite attraverso:


a) la definizione di criteri e condizioni omogenee per l’intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l’utilizzo dell’acqua pubblica, che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile;


b) la definizione di disposizioni concernenti l’estrazione di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;


c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all’articolo 12 della l.r. 80/2015 , nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs.152/2006 ;


3. è necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all’accertata impossibilità tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all’uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l’opportunità di prevedere forme di semplificazione (4)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.

attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilità economica mediante autodichiarazione ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa );


4. è necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all’adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico;


5. è inoltre opportuno prevedere:


a) l’esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo già molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa;


b) una tempistica più ampia per l’adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attività in esercizio;


6. è opportuno limitare le soglie di prelievo degli usi domestici delle acque sotterranee rendendole più coerenti (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

con gli effettivi attuali usi e le mutate condizioni di estensione dei servizi idrici. Le soglie sono state dimensionate tenendo conto dei consumi idrici pro-capite su base ISTAT ed i fabbisogni di un giardino ed orto a conduzione familiare;


7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, è sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 152/2006 , nonché del d.m. ambiente e della tutela del territorio e del mare 39/2015, dando attuazione ai principi di internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, di risparmio idrico, nonché di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti e dei reali fabbisogni dell’utenza;


8. è sorta altresì l'esigenza di modificare il regolamento approvato con decreto d.p.g.r. n. 51/R/2015 che disciplina gli obblighi di misurazione (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

dei prelievi e restituzioni e la gestione dei connessi oneri informativi, sia per l'adeguamento formale alla nuova l.r. 80/2015 , sia per recepire le disposizioni del d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015, anche ai fini dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante per l'erogazione dei fondi strutturali. In particolare è stato ritenuto opportuno ridurre a 4 anni il termine di assoggettamento agli obblighi di misurazione e trasmissione nel caso di prelievi e restituzioni esistenti di portata superiore a 100 litri al secondo, effettuati da enti irrigui nonchè (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

disciplinare soggetti obbligati, modalità e tempi e di trasmissione dei dati relativi ai volumi misurati alla banca dati SIGRIAN;


9. il presente regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 , la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua;


10. la concessione di derivazione per l’utilizzazione dell’acqua pubblica è rilasciata nel rispetto dei principi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché in conformità alle linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE e per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE di cui rispettivamente ai decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, e 13 febbraio 2017, n. 30; (5)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.



11. è comunque necessario ed opportuno rivisitare la disciplina del r.d. 1775/1933, dettagliandone l’applicazione, in coerenza al quadro legislativo statale e regionale vigente, in particolare:


a) attualizzando la stessa sulla base del mutato panorama di richieste attraverso la previsione di procedure semplificate nei casi in cui vi è una bassa probabilità di presentazione di domande concorrenti;


b) introducendo criteri di preferenza per domande concorrenti ad uso idroelettrico, da inquadrare in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro raggiungimento, in considerazione della completa operatività delle Autorità di bacino, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183); (6)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.



c) definendo forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio;


d) definendo forme di coordinamento con altri procedimenti come la verifica di assoggettabilità a VIA, la VIA, la valutazione d’incidenza; l' autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;


e) definendo l’entità delle garanzie finanziarie da presentare, nei casi e secondo le modalità stabilite, per il rilascio delle concessioni di derivazione, prevedendo anche un sistema di verifica e monitoraggio periodico delle stesse;


f) introducendo forme di snellimento e procedure semplificate, correlate all'entità modesta dei volumi di prelievo, per il rilascio di licenze d'uso e di attingimento nonché di concessioni per piccole derivazioni, anche preferenziali;


g) disciplinando gli usi plurimi delle acque da parte degli Enti irrigui, in coerenza con la normativa nazionale;


12. è inoltre necessario determinare la durata massima delle concessioni, calibrandola sulla base degli impatti potenzialmente prodotti in relazione all’uso e sull’entità degli investimenti necessari per il corretto esercizio delle stesse;


13. è infine necessario introdurre un complesso di norme finali e transitorie, con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di adeguamento delle concessioni esistenti alla nuova disciplina, all'applicazione dei criteri per il rilascio e rinnovo dei titoli concessori, alla gestione dei flussi informativi in adempimento alla normativa comunitaria, alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti nonché al rilascio, con modalità procedurali speditive, dei procedimenti di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016;


13 bis. è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie per:

a) la definizione della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale;

b) la disciplina dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua ad uso idroelettrico coerente con le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); (7)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.



14. sono state recepite le prescrizioni dettate dall’Autorità di bacino e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento;


15. sono state recepite le osservazioni nonché gran parte dei suggerimenti di carattere redazionale formulati dalla Commissione consiliare. In particolare è stato ritenuto opportuno modificare, eliminando la disciplina di dettaglio, le disposizioni che riguardano i procedimenti complessi, riferiti ai casi in cui vi sia sovrapposizione con le procedure di autorizzazione unica, verifica di assoggettabilità a VIA e VIA al fine di mantenerne la coerenza con i contenuti del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi in attuazione dell'Sito esternoart. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ) approvato, ma ancora non pubblicato alla data di prima approvazione dello schema di regolamento in oggetto - rimandando la definizione delle modalità organizzative e operative di tali procedure ad un successivo atto della Giunta regionale, in ragione degli snodi interpretativi e delle problematiche di prima applicazione della normativa nazionale. In sede di adeguamento redazionale sono state inoltre risolte alcune contraddizioni interne presenti nel testo;


16. è necessario definire le modalità di determinazione dei canoni anche al fine di consentire la rideterminazione e la riscossione dei canoni 2016 in attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016);


17. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana.


Si approva il presente regolamento:


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettere a), b) c), d) ed h) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, individua e definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche:
a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;
b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

17, comma 1, 105 e 106 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all’Sito esternoarticolo 12 della legge 80/2015 , nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e Sito esternoarticolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ;
e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 .
2. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 11, lettere e) ed f), della l.r. 80/2015 contiene norme di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettera e) ed f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni), anche al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo).
3. In attuazione dell’articolo 11, comma 2 della medesima l.r. 80/2015 il regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 , la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:
a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;
c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;
d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all’articolo 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d’incidenza;
e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) “corpi idrici in situazione di criticità”:
1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 152/2006 ;
3) corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 ;
4) corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione;
b) “corpi idrici sotterranei particolarmente critici”: corpi idrici sotterranei di cui al comma 1, lettera a), o loro porzioni, rispetto ai quali i prelievi ad uso domestico possono compromettere localmente l'equilibrio del bilancio idrico;
c) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate ad uso potabile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
c bis) “costo di prenotazione della risorsa”: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell’acquisizione del diritto di prelevare acqua; (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

c ter) “Canone fisso (CF)”: componente del canone a corrispettivo fisso, corrispondente al costo di prenotazione della risorsa e dimensionato in base al numero di punti di captazione e alla categoria d’uso, indipendentemente dai quantitativi d’acqua concessionati; (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

c quater) “canone variabile (CV)”: componente del canone a corrispettivo variabile proporzionale alla portata media annua di concessione, espressa in l/s, o, nel caso di concessione ad uso idroelettrico, alla potenza nominale media di concessione espressa in KW. La componente è comprensiva, in quota parte, del costo riconducibile agli impatti sul corpo idrico e sul territorio determinati dalla tipologia d’uso e dalle relative opere di captazione. (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

c quinquies) “ portata media annua di concessione (PMA)”: portata media che l’utente può prelevare nell’anno solare e definita nel disciplinare di concessione oppure ricavabile dal volume annuo di risorsa idrica definito nel disciplinare di concessione; (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

c sexies) “volume massimo di concessione (VMC)”: volume massimo che l’utente può prelevare nell’anno solare e definito nel disciplinare di concessione; (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

h) “riserva”: accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;
i) “riuso”: reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato, in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’Sito esternoarticolo 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);
l) “riciclo”: reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l’ha prodotta;
m) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta; (10)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

n) “acque di subalveo”: acque di falde direttamente in connessione con corpi idrici superficiali che ai fini del presente regolamento sono a tutti gli effetti considerate acque sotterranee;
o) “ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;
p) “stagione irrigua”: periodo dell’anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all’ultimo adacquamento, per una specifica coltura;
q) “attingimenti irrigui estivi”: prelievi da autorizzare con licenza di attingimento relativi alla stagione irrigua compresa tra giugno a settembre;
r) “tratto sotteso”: tratto di alveo compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica;
s) “licenza d'uso”: autorizzazione al prelievo di acqua di durata inferiore all'anno, cui corrisponde il pagamento di un canone;
t) “analisi delle pressioni e degli impatti”: esame dell'impatto delle attività umane sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei effettuato nei piani di gestione dei Distretti idrografici ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE e dell'Sito esternoarticolo 118 del d.lgs. 152/2006 ;
u) “corpi idrici in proroga o deroga”: corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale buono nell'anno 2015 e per i quali i piani di gestione dei distretti idrografici prevedono uno slittamento degli orizzonti temporali ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, oppure si prefiggono di conseguire un obiettivo ambientale meno rigoroso, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 75, commi 6 e 7, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ;
v) “deflusso minimo vitale”: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; da intendersi anche portata ecologica atta a supportare l'obiettivo assegnato al corpo idrico assegnato ai sensi della direttiva 2000/60/CE, secondo i criteri stabiliti nei piani di gestione dei distretti idrografici.
Art. 3
Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche
1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio Civile competente per territorio, di seguito indicato come “settore competente”, classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie:
a) “uso domestico”: l’utilizzazione dell’acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell’utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
b) “uso potabile”: l’utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all'approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
c) “uso agricolo”: qualora l’utilizzazione dell’acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; (11)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

d) “uso produzione di beni e servizi”: qualora l’uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
e) “uso civile”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all’abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all’articolo 10 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
f) “uso idroelettrico/forza motrice”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
g) “uso ittiogenico”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all’allevamento di pesci, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
h) “uso privato da acque superficiali”: l’utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purché' tali usi siano destinati al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità' di lucro.
h bis) “uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale”: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale; (12)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

h ter) “uso pubblico riqualificativo”: utilizzo per l’alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni. (12)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

2. Ciascuna categoria d’uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella tabella dell’allegato A al presente regolamento.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA
CAPO I
Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione
Art. 4
Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni (13)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4.

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.152/2006 ed in coerenza:
a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici :
1) per l’effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell’impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
2) per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
b) con gli atti di intesa interregionale;
c) con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015.
2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l’impiego, anche cumulativo, di:
a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;
b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.
3. Ai fini del comma 2, l’eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un’autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L’autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell’impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono dettagliati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;
b) sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;
c) nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera b), si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell’autodichiarazione;
d) sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.
5. Ove sia accertata l’impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all’indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, fra le quali, in particolare:
a) l’utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all’allegato B al presente regolamento;
b) l’integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;
c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l’accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.
6. Sono comunque escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.
7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all’entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.
8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.
Art. 5
Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico (14)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5.

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) il concessionario sia individuato a seguito dell’espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all’articolo 47;
b ) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell’opera idraulica esistente ancorché modificata;
c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell’opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall’autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell’opera di presa.
2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.
3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell’ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.
4. Nel casi di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.
Art. 6
Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità (74)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 7
Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici
1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell’allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all’articolo 4, comma 5.
2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell’Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell’applicazione delle riduzioni del canone di cui all’articolo 16, l’ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.
3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.
4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso agricolo, è effettuata tenendo conto:
a) dei criteri di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall’uso irriguo;
b) dei criteri indicati nell’allegato C al presente regolamento, con riferimento all’utilizzazione specifica irrigua.
5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , ove esistenti.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso potabile:
a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorità idrica toscana;
b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, è preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.
Art. 8
Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura
1. Per le finalità di cui all'Sito esternoarticolo 98, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , i settori competenti acquisiscono i dati sui volumi utilizzati, misurati annualmente al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli enti irrigui alla banca dati del sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015.
2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 88.
Art. 9
Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica
1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006 , nell’esercizio degli adempimenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998 ), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono secondo le modalità ivi indicate:
a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 24/2012 ; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi;
b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell’ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto;
c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque;
d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all’allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 );
e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.
CAPO II
Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
Art. 10
Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico
1. Salvo diverse disposizioni contenute all’interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D, parte I.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali è dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonché del rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato attraverso l'installazione di un contatore volumetrico.
4. L'estrazione di cui al comma 1 è soggetta, in luogo della comunicazione, al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale ed al pagamento del relativo canone per uso civile, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo;
b) l’emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni.
5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere a) e b), sono dimezzati.
6. L'istanza per la licenza d'uso inviata al settore competente, contiene gli elementi di cui all'allegato D, parte I.
7. La licenza è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da adottarsi in relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di controllo e per il riutilizzo, in fase di cantiere, delle acque prelevate oppure per la reimmissione in tutto o in parte in falda di parte dell'acqua estratta.
8. Nel caso in cui l'estrazione di acqua sotterranea per l'abbassamento del livello piezometrico assuma carattere permanente, il relativo prelievo è subordinato al rilascio di concessione per uso civile ed è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell’acqua estratta, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:
a) le modalità di emungimento dell’acqua sotterranea;
b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell’acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, ove pertinenti.
9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).
10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano:
a) nel caso in cui l’acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.
Art. 11
Perforazioni per l'istallazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico
1. Le perforazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16 della l.r. 39/2005 , il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.
Art. 12
Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'articolo 15 della l.r. n. 39/2005 , sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.
3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di acqua nel sottosuolo, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di cui al comma 1, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ai fini della valutazione delle caratteristiche e degli effetti delle acque da reimmettere nonché del rilascio delle relative autorizzazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, laddove necessarie.
Art. 13
Altre perforazioni finalizzate al controllo
1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazioni, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, ne comunicano al settore competente l'ubicazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. Tali manufatti e le relative perforazioni sono eseguite nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1.
CAPO III
Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque
Art. 14
Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione (15)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6.

1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) E’ altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies), espressa in litri secondo.
2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d’uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.
3. L’importo del canone di concessione è così definito:
Canone di concessione annuo = CF + CV X PMA.
4. Con riferimento alla categoria d’uso idroelettrico:
a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;
b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.
5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il il CV di importo più elevato.
6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all’articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.
Art. 14 bis
Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933 (16)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 7.

1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo calcolato secondo la formula di cui all’articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.
Art. 15
Casi di esenzione dalla corresponsione del canone
1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:
a) l’uso domestico, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'articolo 20, comma 1;
b) l’uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall’uso che ne viene fatto;
c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al Sito esternotitolo V del d.lgs.152/2006 , ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del medesimo decreto;
d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all’abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all’articolo 10, commi 1 e 10.
d bis) il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h bis); (17)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 8.

d ter) il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1 , lettera h) ter); (17)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 8.

2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l’uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70 quater, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Capo II del Titolo V della l.r. 39/2000 .
Art. 16
Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone (18)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9.

1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015:
a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l’acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;
b) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;
c) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l’applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;
d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;
e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l’utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l’80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell’allegato B;
f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell’uso idroelettrico;
g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell’acqua promuovendo verso l’utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l’adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l’installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;
h) qualora l’impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;
i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;
l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi;
m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati:
1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di istallazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall’articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015;
2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60 per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).
3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):
a) non si applica se l'istallazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r 51/R/2015;
b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di istallazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 1bis del d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Qualora nel corso dell’istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da b) a g) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all’ 80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l’utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l’entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee.
Art. 17
Casi e modalità di determinazione delle maggiorazione del canone
1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 14, comma 2, la misura del canone da corrispondere annualmente, a parità di uso, con esclusione dell'uso potabile:
a) è triplicata, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, del r.d. 1775/1933, nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano;
b) può essere(19)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 10.

aumentata di un'aliquota di percentuale, da definirsi nell'ambito della delibera di cui all'articolo 18, nel caso di prelievi di risorsa idrica da corpi idrici classificati in proroga o deroga a causa delle pressioni delle attività antropiche che vi insistono.
Art. 18
Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni (20)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11.

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:
a) l’ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all’articolo 3, ad eccezione dell’uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.
b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a).
2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):
a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all’onere del contributo di cui all’articolo 7 del r.d. 1775/1933, all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;
b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;
c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 19, nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25.
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.
Art. 19
Valutazione dell’impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione
1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 88, provvede per l’anno 2017 e successivamente almeno con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale alla valutazione dell’impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all’applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 119 del d.lgs. 152/2006 .
CAPO IV
Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee
Art. 20
Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico
1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unità abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso.
2. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l’uso domestico-potabile è consentito solo ove non sia possibile avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio.
3. L’attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato con deliberazione di Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web ufficiale della Regione Toscana. Il disciplinare contiene un insieme di indicazioni tecniche da rispettare nelle seguenti fasi di realizzazione ed esercizio di pozzi destinati a prelievi modesti:
a) scelta dell'area di sedime;
b) perforazione;
c) completamento e spurgo;
d) prove di portata;
e) manutenzione;
f) modalità di dismissione definitiva del pozzo.
4. Il disciplinare contiene altresì le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .
5. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad almeno un terzo della portata naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.
6. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'Sito esternoarticolo 94, comma 4, Sito esternolettera g), del d.lgs. 152/2006 .
7. La realizzazione di un pozzo ad uso domestico, fatti salvi i casi in cui sia compreso anche l’uso potabile, non comporta l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell’acqua.
Art. 21
Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, l’estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.
2. La denuncia di cui al comma 1 è effettuata secondo le specifiche nell'allegato D, parte II.
3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l’emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933 nei seguenti casi:
a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 20, comma 3;
b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegate alla denuncia;
c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.
Art. 22
Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso
1. L’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell’articolo 24.
2. E' altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile.
3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte II.
4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all’Autorità di bacino territorialmente competente, ai fini dell’acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima.
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015;
e) (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

eventuali prescrizioni e limitazioni all’uso dell’acqua.
6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all’articolo 55 del r.d. 1775/1933.
8. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:
a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2;
b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l’utilizzo di acque meteoriche.
Art. 23
Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale
1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 97 del d.lgs. 152/2006 , nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della dalla pianificazione territoriale o di settore ed eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della medesima legge regionale 38/2004 .
Art. 24
Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate
1. Entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l’Autorità di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell’ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 22.
2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006 .
3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 sono resi pubblici nel sito web della Regione.
4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, le aree interessate dai corpi idrici particolarmente critici, nell’ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, sono limitate alle aree già definite dalle pianificazioni di bacino vigenti.
CAPO V
Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo
Art. 25
Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli del processi produttivi. Accordi e contratti di programma
1. La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell’Sito esternoarticolo 101, comma 10, del d.lgs. 152/2006 , finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l’uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei.
2. La deliberazione di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l’uso della risorsa idrica.
CAPO VI
Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)
Art. 26
Modifiche al titolo del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Il titolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: “
(Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f)
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)”
.
Art. 27
Modifiche al preambolo del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il punto 17 dei visto del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è aggiunto il seguente:
Vista la
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)
”.
2. Dopo il punto 6 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la
l.r. 91/1998
, è stata abrogata e
sostituita dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza
attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta
nel presente regolamento.
6 ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla
l.r. 80/2015
, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute
in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria.
”.
Art. 28
Definizioni. Modifiche all’Sito esternoarticolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:
a) “corpi idrici in situazione di criticità”:
1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 152/2006
;
3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006
;
4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.
”.
Art. 29
Modifiche alla rubrica del Capo II del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. La rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “
Obblighi di istallazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (
articolo 11, comma 1, lettera e), l.r. 80/2015
)
”.
Art. 30
Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all’Sito esternoarticolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo la parola : “
attingimento,
” sono aggiunte le seguenti: “
se superiori a 100 metri cubi all'anno e
”:
Art. 31
Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all’Sito esternoarticolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r 51/R/2015 è inserito il seguente:
1 bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.
”.
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:
b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all’approvazione
del primo censimento di cui
articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015
,
con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.
”.
Art. 32
Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all’Sito esternoarticolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Il comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è così modificato:
5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l’acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche
ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all’articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.
”.
Art. 33
Modifiche alla rubrica del Capo III del Sito esternod.p.g.r. 51 /R/2015
1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “
Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi.
Articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 80/2015 ”.
Art. 34
Gestione dei flussi informativi. Modifiche all’Sito esternoarticolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all’
Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006
, i dati misurati con le modalità di cui all’articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all’
articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015
sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell’articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.
2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all’Autorità di bacino ed all’autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione
con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L’aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.
3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell’Autorità di bacino, dispone l’anticipazione della cadenza temporale dell’aggiornamento della banca dati.
”.
Art. 35
Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell’Sito esternoarticolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)
1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):
a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la
stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le
rilevazioni;
b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.
2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e
forestali del 31 luglio 2015.
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento:
a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-approvvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'articolo 9;
b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto- approvvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni.
”.
Art. 36
Sanzioni. Modifiche all’Sito esternoarticolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'
Sito esternoarticolo 133, comma 8, del d.lgs. 152/2006
(1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

.
2. La sanzione prevista dall’
articolo 15 della l.r. 80/2015
si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a) omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2;
b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 7.
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per
l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'
Sito esternoarticolo 11 della medesima legge 81/2000
.
”.
Art. 37
Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'Sito esternoarticolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015.
Art. 38
Disposizione transitoria per l’anno 2015. Modifiche dell'Sito esternoarticolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Disposizione transitoria per l’anno 2016
1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all’articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all’
articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015
anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell’acqua.
2. Per l’anno 2016 la banca dati di cui all’articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all’aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all’articolo
13 della Direttiva 2000/60/CE e all’
Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. n. 152/2006
.
”.
Art. 39
Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell’Sito esternoarticolo 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo l'articolo 12 del d.p.g.r.51/R/2015 è inserito il seguente:
12 bis - Disposizioni transitorie per gli enti irrigui
1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all’articolo 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.
”.
Art. 40
Disposizioni finali. Sostituzione di parole nel Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Nel d.p.g.r. 51/R/2015, come modificato al presente regolamento, in tutti gli articoli ove ricorrono, le parole “
ente concedente
” o “
enti concedenti
” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “
settore regionale competente per territorio
” o “
settori regionali competenti per territorio
”.
TITOLO III
PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI RELATIVI AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
CAPO I
Avvio del procedimento e istruttoria
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 41
Domanda di concessione
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 42. (21)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.
3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta. (22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.
5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.
Art. 42
1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d’inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse.
2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d’inammissibilità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali è altresì allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all’articolo 89 del d.lgs. 159/2011, in caso di rinnovo;
d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell’informazione antimafia nei casi di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 159/2011, ove prevista.
4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.
5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d’inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
Art. 43
Abrogato.
Art. 44
Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda (24)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14.

1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate:
a) in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazioni di cui all’articolo 42, commi 1, 2 e 3;
b) senza l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 42, comma 5 ;
c) oltre la scadenza dei termini indicati nell’articolo 46, commi 1 e 2 e nell’articolo 47, comma 3, in caso di domande presentate in concorrenza.
2. Valutata l’ammissibilità della domanda di concessione ai sensi dell’articolo 42, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell’istruttoria, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell’istruttoria.
3. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, la stessa è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.
Art. 45
1. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:
1) luogo di presa;
2) luogo e modalità di eventuale restituzione;
3) uso della risorsa idrica;
4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo;
5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;
6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;
c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;
d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;
f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;
g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.
2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l’avviso di cui al comma 1 è pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima l. 241/1990. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell’articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell’articolo 47, comma 3.
4. L'avviso è trasmesso al richiedente, nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonché alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.
5. Ai fini del comma 4 l’avviso corredato dalla relativa documentazione è trasmesso ai seguenti enti:
a) autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933;
b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
c) all’autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;
d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;
e) all'autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di protezione di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore;
f) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;
g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l’opera di captazione ricada in:
1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14 della l.r. 38/2004;
2) zone di protezione ambientale di cui all’articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004, nonché nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004.
h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 1775/1933.
6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmesso:
a) all’azienda unità sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa;
b) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell’individuazione delle attività e degli insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza.
7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.
Art. 46
1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
2. Nel caso di richieste di concessione per l’utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio telematico dei comuni interessati, dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
3. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che rientrano nei casi di incompatibilità di cui all’articolo 90 bis, comma 1.
4. Nel caso in cui tutte le domande tra loro concorrenti siano compatibili con i prelievi esistenti, la situazione di concorrenza di cui al comma 1 e 2 può essere superata mediante la presentazione da parte di tutti i concorrenti di specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità dell’insieme delle derivazioni richieste con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati. La documentazione è presentata al settore competente, entro il termine stabilito per la visita locale istruttoria di cui al comma 5.
5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall’articolo 45, comma 1, indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria di cui all’articolo 48. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
6. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento a:
a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.
7. Ai fini del comma 6 il progetto della derivazione è corredato da una relazione tecnica contenente tutti gli elementi di sostenibilità ambientale conseguenti il prelievo e le opere strettamente connesse.
8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente può invitare i richiedenti ad integrare la relazione di cui al comma 7 ed eventualmente modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti della relazione di cui al comma 7 ed i criteri omogenei per le valutazioni di cui al comma 6, lettere a) e b).
10. Gli esiti della concorrenza sono resi pubblici con apposito atto che indica anche gli elementi del progetto prescelto che costituiscono condizione per il rilascio della concessione.
Art. 47
Procedura in materia di concorrenza per l’impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali
1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all’articolo 5, comma 4, il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore.
2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati:
a) individuazione dell'opera idraulica che si intende utilizzare;
b) relazione di prefattibilità dell'intervento.
3. Ricevuta la manifestazione di interesse, il settore competente, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di individuare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l’utilizzo delle medesime opere idrauliche. Il termine della data di presentazione delle domande indicato nel bando di gara soddisfa anche il termine per la presentazione di domande in concorrenza ai fini dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933.
4. Ai fini dell'individuazione delle manifestazioni d'interesse in concorrenza, la pubblicazione del bando cui al comma 3 tiene luogo della (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di cui all'articolo 45.
5. Conclusi i termini per la presentazioni di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse, il soggetto proponente iniziale e gli eventuali soggetti in concorrenza ritenuti ammissibili, sono invitati dal settore competente nei termini indicati dal bando a presentare il progetto per la derivazione oggetto del bando, completo di tutti gli elaborati previsti all’articolo 42. Delle manifestazioni d'interesse pervenute è data notizia mediante la pubblicazione di cui all'articolo 46, comma 5. (27)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.

6. L'aggiudicazione al concessionario, sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, comma 6, (28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.

tiene conto degli eventuali esiti della verifica di assoggettabilità sulle domande concorrenti.
Art. 48
Visita locale di istruttoria
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l’esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3. (29)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 17.

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il settore competente:
a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui al comma 5;
b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la visita dei luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria è convocata presso la sede del settore medesimo.
4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel corso della visita locale o della conferenza istruttoria diversamente indetta, i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.
Art. 49
1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell’autorità di bacino distrettuale previsto dall’articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell’istruttoria preordinata al rilascio della concessione in favore del richiedente o, se diverso del proponente della domanda ritenuta preferibile in esito alle procedure dell’articolo 46 o 47.
2. All’istruttoria di cui al comma 1, ove ne sussistano le condizioni, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di silenzio assenso di cui alla l. 241/1990. In tal caso i termini per i lavori della conferenza di servizi decorrono dallo spirare dei termini di cui all’articolo 46, commi 1 e 2 e all’articolo 47, comma 3.
3. La conferenza di servizi convocata in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 può articolarsi:
a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:
1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini dell’istruttoria per rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;
2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, si provvede al rilascio coordinato della concessione e di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio della derivazione.
4. Il settore competente assicura il coordinamento tecnico istruttorio con le altre strutture regionali ed enti regionali competenti nelle materie di riferimento, per l’acquisizione di valutazioni tecniche, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio della concessione.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica
Art. 50
Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica (31)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19.

1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un’unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell’autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14 della l.r. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell’intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenza dei servizi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all’articolo 13, comma 4 della l.r 39/2005.
3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisorio, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.
4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
SEZIONE III
Disposizioni in materia di acque sotterranee
Art. 51
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico
1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque sotterranee (32)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.

assorbe la specifica fase inerente la ricerca prevista dall’articolo 95 e seguenti del r.d. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione alla ricerca è presentata, contestualmente alla domanda di concessione, con le modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte III.
2. Il settore competente, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 48, rilascia al richiedente o al proponente della domanda ritenuta preferibile in caso di concorrenza, l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta giorni e centoventi giorni a far data dell’avvio del procedimento, rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
c) l'obbligo di comunicare al settore competente la data di inizio e conclusione dei lavori fornendo altresì l’indicazione della ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori;
d) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a un anno, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata;
e) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
f) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde, anche derivanti dalla messa in comunicazione di più falde diverse;
g) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Regione;
h) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni, resi in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata di un anno, rinnovabile una o più volte per periodi di sei mesi, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora l’area di ricerca sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
5. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta giorni, il richiedente trasmette al settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che contiene quanto riportato nell'allegato D, parte III. La relazione è corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità delle opere eseguite al progetto. Il settore competente conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi degli articoli da 53 a 58. (33)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.

6. In caso di inerzia o ritardo da parte del richiedente nella presentazione della documentazione di cui al comma 5, il settore competente, previa diffida ad adempiere, assegna al richiedente medesimo un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione. Decorso inutilmente tale termine, la concessione s'intende ritirata ed il settore competente applica la sanzione di cui all'articolo 85, comma 2, lettera h), disponendo il ripristino dei luoghi, a cura e spese del richiedente.
7. I termini del procedimento di concessione sono sospesi al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e ripresi alla presentazione, da parte del richiedente, della relazione sui lavori di perforazione.
8. Il parere dell’Autorità di bacino non è richiesto nei casi in cui l’autorizzazione alla ricerca non sia preordinata al rilascio di concessione per l’utilizzo di acqua, ferme restando le tempistiche e la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 52
Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano
1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilità del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all’uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del Sito esternod.lgs. n. 31/2001 .
2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.
CAPO II
Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori
Art. 53
Diniego della concessione
1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'articolo 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell’istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di bacino, la pianificazione di ambito;
b) incompatibilità rispetto alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2;
c) incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’articolo 90 bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) e dell’articolo 90 bis, comma 3; (34)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 21.

e) incompatibilità rispetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 ;
f) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità di cui all’Sito esternoarticolo 164 del d.lgs. 152/2006 e valutazione di incidenza nei casi previsti;
g) decorrenza del termine per la sottoscrizione del disciplinare, senza valida motivazione.
Art. 54
1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l.r. 80/2015, qualora il prelievo di acqua comporti l’occupazione di aree demaniali su cui insistono l'opera di presa e di eventuale restituzione, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area.
3. Nei casi di cui al comma 2 la durata dell’occupazione dell’area demaniale è pari alla durata della concessione per l’uso di acqua.
4. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.
5. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.
6. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'articolo 60, e costituzione della garanzia di cui all'articolo 61, ove dovuta, nonché previo pagamento della prima annualità del canone e del contributo di cui all’articolo 14 bis.
7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
8. Il disciplinare sottoscritto è parte integrante dell’atto di concessione ed è, ove possibile, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente.
Art. 55
Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione
1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:
a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
b) pagamento dei canoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
c) consenso a tutte le verifiche ed ispezioni che il settore competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare;
e) divieto di sub concessione.
2. La concessione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua e le eventuali indisponibilità dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono in alcun modo responsabilità del concedente nei confronti del concessionario.
2 bis. Il rilascio della concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l’accesso e l’occupazione o l’uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l’esercizio della derivazione. (37)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 23.

Art. 56
Provvedimento finale
1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto (38)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 24.

espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell’istruttoria e degli eventuali procedimenti connessi al rilascio della concessione, approva il progetto delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario.
3. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 80/2015 . La concessione di uso dell’acqua comprende anche, ove necessaria, l’autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904.
4. Il provvedimento finale indica termini e modalità per la sua impugnazione.
Art. 57
Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche
1. A seguito dell'adozione del provvedimento finale (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.

, il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale dell'atto di concessione (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.

presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
3. Il settore competente provvede:
a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso;
b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone;
c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.
Art. 58
Durata della concessione
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:
a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
c) i trent'anni negli altri casi.
2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonché per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito.
4. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, può definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabiliti (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

dal presente articolo.
5. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione.
Art. 59
1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l’esecuzione a regola d’arte dei medesimi;
b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all’articolo 54.
3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d’atto.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.
Art. 59 bis
1. Il concessionario può far uso dell’acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.
2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantativi limitati di risorsa:
a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all’articolo 51, comma, 5;
b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).
CAPO III
Garanzie
Art. 60
1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.
2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all’importo di 20.000,00 euro, può essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.
3. La cauzione non è richiesta per le licenze d’uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all’articolo 10, comma 4 e all’articolo 79.
4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un’annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.
5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.
6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.
7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.
Art. 61
Garanzie per la fase di esecuzione delle opere
1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d’acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra:
a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
c) la responsabilità civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. La somma assicurata è determinata secondo i seguenti criteri:
a) il massimale per l’assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1, lettera a), è valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti;
c) il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lettera c), è determinato nella misura non inferiore a € 2.000.000,00.
2 bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto. (45)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.

3. Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario. (46)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.

Art. 62
Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi
1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione:
a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 50;
b) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:
1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro;
2) opere che incidono sul regime idraulico;
3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;
4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.
2. La garanzia di cui al comma 1 non è richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell’utenza ai sensi dell'articolo 78, comma 4.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'articolo 63.
4. L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione (47)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 30.

e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
Art. 63
Verifica e monitoraggio delle garanzie
1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 93, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonché agli intermediatori finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilità di cui all'Sito esternoarticolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016 .
3. Ove sia accertata l' assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilità dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.
CAPO IV
Procedimenti connessi
Art. 64
1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure.
2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.
Art. 65
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità (49)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32.

1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'articolo 47 della l.r 10/2010, competente all’espletamento della procedura di verifica di assoggettbilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.
4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all’articolo 14, comma 4 della l. 241/1990, mediante l’integrazione della domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l’integrazione.
6. Alla domanda, integrata con l’istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.
7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:
a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
Art. 66
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale (50)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33.

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1.
3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente:
a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l’esercizio della derivazione;
b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell’articolo 49 l’istruttoria per il rilascio della concessione;
c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilità, assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006;
d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti:
1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilità, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
4. Nel casi di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r 10/2010, di seguito denominata “struttura operativa”, a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all’articolo 23 del d.lgs 152/2006, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente:
a) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento di concessione;
b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione.
5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), può articolarsi :
a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonché alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter della l. 241/1990.
7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale:
a) esprime, nell’esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;
b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell’articolo 14 ter, comma 7, della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.
8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d).
Art. 67
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza
1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all’autorità competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è acquisita nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990. (51)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.

2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio può essere presentato contestualmente alla domanda di concessione.
3. Ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della l.r. 30/2015 , il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all’esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA. (52)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.

Art. 68
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale (74)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 69
1. E’ fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.
2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell’area in esame, con riferimento in particolare a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.
4. E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:
a) l’estensione della durata della concessione;
b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.
5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l’utente presenta istanza al settore competente, allegando:
a) l’attestazione del pagamento delle spese d’istruttoria;
b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.
6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia istallato idoneo dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria . A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell’articolo 7, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all’articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.
8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, nonché agli obblighi di istallazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, nei casi previsti all’articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.
9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle variante sostanziali, l’attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l’obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.
10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.
Art. 70
Sostituzione di pozzi
1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l’approfondimento del pozzo.
2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione.
3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsolescente, precedentemente concessionato, costituisce variante sostanziale.
4. Le attività di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei caso in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli già concessionati, e abbia una profondità uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento.
5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.
Art. 71
Sottensioni
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal settore competente in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente è tenuto a garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei caso in cui la fornitura di acqua e di energia non sia, in tutto o in parte, possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza.
5. Il settore competente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al settore competente.
6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la quantificazione degli indennizzi di cui al comma 4, tenuto conto delle norme in materia di espropriazione.
7. Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
8. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario:
a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione;
b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, siano sollevati dall’obbligo di sostenere spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sostenute dal nuovo concessionario, in misura comunque non superiore agli esborsi che avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione.
9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Art. 72
Couso
1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso è disciplinato d'ufficio.
2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 71, il settore competente può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.
Art. 73
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:
a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;
b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;
c) qualora siano accertate le condizioni di cui all’articolo 4;
d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati. (54)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2 bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l’avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT. (55)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

3. L’avviso contiene anche modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali.
4. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni del richiedente.
5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticità, di cui all’articolo 2, comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell’Autorità di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente può acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. Il settore competente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
8. Qualora (56)

Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione.
9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo.
10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti è istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall’articolo 17 del r.d. 1775/1933. L’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione è integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, con:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c).
12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
Art. 74
Trasferimento di utenza
1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione è firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra.
2. La richiesta di variazione di titolarità della concessione già rilasciata, contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e all'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
3. Il settore competente, previa istruttoria dei requisiti del subentrante ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie intestati al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
4. Il deposito di cui al comma 3 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione al settore competente della variazione di titolarità della concessione.
6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.
Art. 74 bis
1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano le prescrizioni di cui all’articolo 78.
CAPO V
Estinzione della concessione
Art.75
Revoca
1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d’uso diverse da quello idroelettrico sono altresì revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell’approvvigionamento idrico.
3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'articolo 69.
Art. 76
Decadenza
1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessione (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

nei di casi di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 ed in particolare per:
a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
b) il mancato pagamento di due annualità del canone; (58)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.

c) la subconcessione a terzi;
d) il non uso protratto per tre anni della concessione;
e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui agli articoli (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

62, comma 5, e 63, comma 3.
2. Costituisce altresì ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli articoli 4 e 5 (59)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.

del presente regolamento nonché degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.
Art. 77
Rinuncia
1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al settore competente e contiene le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione e al progetto di smantellamento delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi. (60)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.

2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia. (61)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.

3. La determinazione con la quale il settore competente prende atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al punto successivo.
Art. 78
Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell’opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell’area in cui essa è inserita.
2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all’obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.
3. Nei casi previsti dall'articolo 62, i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli.
4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all’Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all’acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
CAPO VI
Procedure semplificate
Art. 79
Licenze di attingimento
1. II settore competente può rilasciare licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che:
a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al secondo; (62)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 40.

b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.
2. L’ istanza per il rilascio della licenza di attingimento è redatta secondo le specifiche dell'allegato D, parte IV.
3. Per gli attingimenti irrigui estivi, le domande devono pervenire al settore competente preferibilmente entro il 30 marzo di ciascun anno.
4. Qualora previsto dalla pianificazione di bacino, il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone elenchi delle domande procedibili, divisi per corpo idrico di prelievo, contenente gli elementi utili ad individuare l’attingimento quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi.
5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono inviati all'Autorità di bacino competente per il relativo parere, se previsto dalla pianificazione di bacino.
6. Il decreto dirigenziale che rilascia la licenza di attingimento può essere redatto anche in forma cumulativa per elenchi di domande ed è trasmesso (63)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 40.

al richiedente per estratto.
7. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento è di quarantacinque giorni.
8. Per gli attingimenti irrigui estivi, il termine per assolvere agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 decorre dal 30 marzo.
Art. 80
Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo
1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell’articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l’opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:
a) al pagamento del canone fisso nella misura stabilita per la categoria d’uso a cui è riferito l’utilizzo di soccorso;
b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
c) all’istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell’articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015. (64)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 41.

2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell’acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate, tali da compromettere l’uso della risorsa. L’attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il settore competente appone idonei sigilli all’opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.
4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione al settore competente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell’articolo 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.
5. Al termine dell’utilizzo,il settore competente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell’articolo 17 del r.d. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l’attivazione.
Art. 81
Concessioni preferenziali
1. La concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'Sito esternoarticolo 95, comma 6, del d.lgs. 152/2006 può essere assentita:
a) a colui che, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con Sito esternolegge 26 febbraio 2007, n. 17 , ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;
b) a colui che, ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.
2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.
3. Il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone un elenco delle domande procedibili, raggruppate per corpo idrico, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, tra i quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo espresso in metri cubi, la portata media e massima coerente con la destinazione d'uso, da assentire in concessione.
4. Gli elenchi di cui al paragrafo precedente sono inviati all'Autorità di bacino distrettuale (65)

Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.

competente e, nei casi previsti, agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere.
5. Il settore competente procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati, per un periodo di 15 giorni consecutivi degli elenchi ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore competente entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sugli albi pretori dei comuni interessati.
7. Il settore competente, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dato atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, rilascia i provvedimenti di concessione, impartendo le prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico. A tal fine il provvedimento può, con riferimento alle categorie d’uso di cui all’articolo 3:
a) limitare i quantitativi dei prelievi assentiti in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino;
b) prevedere le misure di risparmio dell’uso di acqua di cui all’articolo 4.
8. Le istanze di concessione preferenziale soggette a verifica di assoggettabilità oppure a VIA e VINCA seguono il procedimento di cui agli articoli 65, 66 e 67. (66)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.

9. I soggetti autorizzati al prelievo di acqua in pendenza del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, sono tenuti agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
10. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della l.r. 24/2012 , in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, il settore competente, con decreto dirigenziale, detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso, ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.
11. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 96 del d.lgs. 152/2006 , il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del procedimento ed è corrisposto in forma di canone provvisorio stabilito (66)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.

sulla base dei prelievi dichiarati. Il settore competente, a conclusione del procedimento, procede all'adeguamento del canone qualora i quantitativi di acqua assentiti dal provvedimento di concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti.
12. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione preferenziale intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, ne da comunicazione al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra.
13. La richiesta di variazione di titolarità della istanza di concessione preferenziale contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e dell'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
14. Il settore competente, previa istruttoria sulla richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, notifica al richiedente il cambio di titolarità dell’istanza entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
CAPO VII
Disciplina dell'uso plurimo delle acque
Art. 82
Ambito di applicazione e autorità competente
1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal settore competente, fermo restando che il consorzio richiedente è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato D, parte V e la documentazione comprovante il deposito delle spese istruttorie.
4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo idroelettrico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
Art. 83
Procedimento
1. Il settore competente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate al settore competente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.
3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, il settore competente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 3, il settore competente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stesso oppure non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta si intende assentita salvo che non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorità di bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette e fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.
5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.
6. A seguito della comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ovvero a decorrere dalla data in cui il consorzio richiedente ha acquisito il titolo d’uso ai sensi del comma 4 il settore competente comunica al competente settore regionale in materia di tributi l’importo del canone dovuto.
7. Il Settore competente dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 84
Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico
1. Qualora la domanda di cui all'articolo 82 riguardi l'uso idroelettrico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 50.
2. In tal caso i termini di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, sono ridotti a quindici giorni.
TITOLO IV
SANZIONI
Art. 85
Sanzioni
1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933.
2. La sanzione prevista dall’articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a) mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 7 e 8;
b) mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel disciplinare di cui all'articolo 20, comma 3 e 4;
c) omessa o ritardata denuncia di cui all’articolo 21, comma 1;
d) omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 22, comma 6;
e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 91;
f) omessa comunicazione di cui all'articolo 59, comma 1, nonché omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo articolo 59, comma 2;
g) realizzazione di pozzo diverso dal domestico in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 51;
h) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite dall'autorizzazione di cui al articolo 51, comma 3, nonché mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 51, comma 6;
i) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite nel disciplinare di concessione di cui all'articolo 54, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera l), fermo restando l’ipotesi di decadenza nei casi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a);
l) mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all’articolo 87, comma 1, fermo restando l’ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei comma 1 e 2.
4. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzioni di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Sito esternoarticolo 11 della medesima legge 81/2000 .
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 86
Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. (67)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43.

1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica.
2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze e ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento sono inviati esclusivamente in formato elettronico.
Art. 87
Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione
1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione:
a) la categoria d’uso;
b) il quantitativo di acqua concesso;
c) la modulazione del quantitativi nel corso dell’anno solare;
d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'articolo 4 , comma 5;
e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'inosservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del r.d. 1775/1933.
3. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzi una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell’articolo 7 e, ove necessario, sentito l’interessato, avvia d’ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d’acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, il settore competente si avvale dei dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.
Art. 88
Obblighi informativi della Regione
1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi:
a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3;
b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della l.r. 80/2015 , con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;
c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/06 e del d.p.g.r. 51/R/2015 come modificato dal Titolo II, Capo VII, del presente regolamento;
d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015 ;
e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'articolo 8.
2. I dati di cui al comma 1, sono resi accessibili alla alle Autorità di bacino territorialmente competenti, mediante l’inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all’articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.
4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Art. 89
Disposizioni per le derivazioni esistenti
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all’articolo 3.
2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della l.r. 80/2015 e all'articolo 18, comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivanti dalla formula di calcolo di cui all’articolo 14 e dall’applicazione delle riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
3. La deliberazione di cui al comma 1 può rideterminare le scadenze dei canoni delle concessioni e licenze rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, il settore competente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:
a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015 , successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933;(69)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
c) nell’ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;
d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di cui all'articolo 20 con i tempi e le modalità previste al comma 4. (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

6. I soggetti che utilizzano acqua ad uso domestico ai sensi dell'articolo 93 del r.d. 1775/1933 attraverso prelievi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1, presentano al settore competente istanza di concessione entro il termine di tre anni (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 90
Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione
1. Nelle more della approvazione del documento di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015 , il settore competente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell’adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verifica le condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, mediante l’acquisizione di informazioni:
a) presso l’autorità idrica toscana di cui alla l.r. n. 69/2011 , i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;
b) dal richiedente la concessione.
1 bis. Nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 4, la sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento è effettuata dal settore competente, con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, secondo le modalità stabilite dalle norme già in uso, sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione. (70)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 45.

Art. 90 bis
Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico (71)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 46.

1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dell’aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologi per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:
a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente, sia prevista inferiore al doppio del tratto sotteso dalla preesistente;
b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;
c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 2.
2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico.
3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, questa può essere superata, previo parere dell’autorità idraulica competente, ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua oppure con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle istanze di nuova derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.
5. Ai procedimenti per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015) si applicano i criteri e le procedure di cui al presente regolamento come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con i principi, gli obiettivi e le finalità della l.r. 80/2015 e della pianificazione di bacino.
Art. 90 ter
Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto (72)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 47.

1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell’adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d’uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell’anno solare in relazione al tipo di uso.
2. La formula di cui al comma 1 è utilizzata anche per il calcolo della portata media annua ai fini della determinazione del canone provvisorio nei casi di richiesta di concessione preferenziale, in pendenza del rilascio del titolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora i dati di fabbisogno relativi alla richiesta di concessione preferenziale non siano disponibili, la componente variabile del canone è determinata forfettariamente sulla base della moda statistica dei fabbisogni relativi ai singoli usi, nell’ambito territoriale di riferimento.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1 definisce nel dettaglio la formula di cui al commi 1 e 2.
Art. 91
Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale
1. Nelle more della definitiva individuazione delle zone di cui all’articolo 23 nell’ambito della pianificazione territoriale o di settore e fino all’emanazione da parte della Giunta regionale di eventuali provvedimenti e limitazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l.r. 38/2004 , continuano ad applicarsi le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 426 del 31 marzo 2010.
Art. 92
Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali
1. Per i procedimenti di rilascio di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016 il settore competente valuta l'adozione di un unico provvedimento conclusivo di accoglimento di più richieste di concessione omogenee per corpo idrico di prelievo, tipologia di opera di captazione, uso, prescrizioni e limitazioni imposte.
2. Il provvedimento approva i relativi disciplinari sottoscritti dai richiedenti e redatti sulla base dello schema-tipo semplificato, approvato con deliberazione di Giunta regionale.
Art. 93
Disposizione transitoria per l’anno 2016 in materia di flussi informativi
1. Entro il 31 dicembre 2016, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 previste dalla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all’articolo 88, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015 , anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell’acqua.
2. Per l’anno 2016 la banca dati di cui all’articolo 88 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione e resa disponibile alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2016 per gli adempimenti relativi all’aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all’Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. 152/2006 .
Art. 94
Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione
1. Nelle more di adozione, da parte delle competenti strutture regionali, di apposito strumento informatico applicativo per il rilascio e la gestione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, il disciplinare di cui all’articolo 54 può essere firmato anche in modalità cartacea.
Art. 95
Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi (3)

Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, art. 3.

Abrogato.
Art. 96
Rapporti con la pianificazione di bacino
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.
Art. 96 bis
1. La Giunta regionale, al termine del ciclo di pianificazione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione del presente regolamento e del d.p.g.r. 51/R/2015, anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio, la possibilità di modificare la formula di calcolo dei canoni di concessione, introducendo un meccanismo che tenga conto di due parti variabili, una proporzionale al fabbisogno idrico dell’utente, l’altra all’effettivo consumo.
Art. 97
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 50/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere a), b), ,c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).
Art. 98
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.
Art. 99
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

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