Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3 dello Statuto;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), che prevede l’emanazione di specifici regolamenti di attuazione della legge stessa, in particolare per quello che concerne l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro, nonché le disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure contrattuali;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 7 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Visto che la 1^ Commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 1 luglio 2008;
Dato atto dell’accoglimento delle osservazioni della Commissione consiliare competente;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 3 giugno 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 654 che approva il “Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”;
EMANA
il seguente Regolamento
TITOLO I
- Disposizioni di attuazione del Capo II della l. r. 38/2007 , in materia di Osservatorio regionale sui contratti pubblici
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente titolo disciplina l’attività dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall’articolo 4 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa, dettando a tal fine le disposizioni di attuazione previste dall’articolo 66, comma 1, lettera a) della l. r. 38/2007 .
CAPO II
- Sistema informativo regionale dei contratti pubblici
Art. 2
- Caratteristiche del sistema informativo
1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall’articolo 5 e dall’articolo 7 della l. r. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”).
2. In particolare, l’Osservatorio provvede:
a) all’acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell’archivio di cui al Capo III;
b) alla pubblicità, sulla pagina web dell’Osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV.
3. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall’Osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2.
3 bis. Nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall’Osservatorio, all’interno del sistema informativo è costituito e gestito dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) un interfaccia, appositamente dedicato alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di forniture e servizi affidati dagli enti stessi e dalle aziende sanitarie. (15)
4. L’Osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 11 della l. r. 38/2007 .
5. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell’Osservatorio regionale restano nella disponibilità delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.
Art. 3
- Semplificazione amministrativa
1. L’Osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione amministrativa e procedurale, e in particolare, sollevando le stazioni appaltanti dai seguenti oneri:
a) duplicazione, relativamente ad uno stesso contratto, dell’invio di informazioni già trasmesse all’Osservatorio;
b) trasmissione di dati e di informazioni comunque già in possesso dell’Osservatorio medesimo o di altra struttura regionale;
c) invio o trasmissione di dati e di informazioni acquisite dall’Osservatorio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l. r. 38/2007 .
Art. 4
- Concorso delle strutture regionali
1. All’espletamento dei compiti attribuiti all’Osservatorio, e, in particolare, ai fini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), concorrono, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007 , tutte le strutture regionali, anche mediante l’interconnessione delle infrastrutture della rete telematica regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, della legge stessa.
2. L’acquisizione dei dati e delle informazioni gestite dal sistema informativo dell’Osservatorio è effettuata, in collaborazione con la struttura regionale competente, anche ai fini degli adempimenti statistici, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ), e della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Ufficio di statistica della Regione Toscana).
Art. 5
- Disposizioni generali sul trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema informativo dell’Osservatorio avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V, parte I, del d. lgs. 196/2003 ed al disciplinare tecnico, Allegato B), allo stesso decreto legislativo.
CAPO III
- Archivio regionale dei contratti pubblici
Sezione I
- Disposizioni generali
Art. 6
- Costituzione dell’archivio regionale dei contratti pubblici
1. E’ costituito l’archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l’insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall’Osservatorio per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 5 e 7 della l. r. 38/2007 .
Art. 7
- Completezza dei dati e delle informazioni
1. Fanno parte dell’archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall’Osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Dell’archivio regionale dei contratti pubblici fanno parte altresì:
a) i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e relativa normativa di attuazione, all’acquisizione dei quali l’Osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7 della l. r. 38/2007 ;
b) gli ulteriori dati e le informazioni trasmessi all’Osservatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della l. r. 38/2007 .
Art. 8
- Composizione dell’archivio
1. Nell’ambito dell’archivio costituito ai sensi dell’articolo 6, sono individuate le seguenti sezioni:
a) Sezione “Anagrafica”;
b) Sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”;
c) Sezione “Intero ciclo degli appalti”.
Art. 9
- Modalità di acquisizione dei dati
1. All’acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, l’Osservatorio provvede attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 2, e nel rispetto di quanto disposto all’articolo 3.
2. L’Osservatorio, nei casi in cui sia prevista l’acquisizione diretta dei dati presso le stazioni appaltanti, predispone apposita modulistica, ispirata al criterio della massima semplicità, approvata con decreto del dirigente regionale responsabile della struttura dell’Osservatorio.
Sezione II
- Sezione “Anagrafica”
Art. 10
- Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Anagrafica”
1. La sezione “Anagrafica” contiene i dati e le informazioni elencate all’Allegato A al presente regolamento, relativi all’anagrafica delle stazioni appaltanti e a quella delle imprese, nonché degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto.
2. I dati e le informazioni sono acquisiti ed aggiornati tramite estrazione dalla sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” e da quella dell’ ”Intero ciclo dell’appalto”, incrementati altresì con i dati e le informazioni acquisite tramite il sistema di rete di cui all’articolo 11 della l. r. 38/2007 .
Sezione III
- Sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”
Art.11
- Contenuto della sezione (1)
1. La sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato B al presente regolamento.
2. I dati e le informazioni di cui all’allegato B sono trasmessi relativamente a:
a) contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
b) contratti di fornitura con posa in opera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
c) contratti di servizi per i quali sia previsto l’impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11 del d.lgs. 163/2006, corrispondenti:
1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell’allegato II A al d. lgs. 163/2006;
2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell’allegato II B al d.lgs. 163/2006.
3. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) ed r) sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 8, secondo periodo e comma 11 del d.lgs. 163/2006.
4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell’esito della procedura di appalto di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) della l.r. 38/2007, da effettuarsi nei termini di cui all’articolo 20, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2.
5. Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.lgs. 163/2006, nonché quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall'articolo 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Art. 12
- Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”
1. L’Osservatorio provvede all’acquisizione ed all’aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”, attraverso le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 11, incrementate da quelle acquisite dall’Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l. r. 38/2007 .
Art. 13
- Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni(2)
1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”:
a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);
b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all’allegato B, lettera i);
c) entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento al quale l’informazione si riferisce, per i dati di cui all’allegato B, lettere da o) a s);
d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettera t).
2. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall’effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.
3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE” ) ed in caso di interventi effettuati nell’ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l’intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.
Sezione IV
- Sezione dell’ “Intero ciclo degli appalti”
Art. 14
- Contenuto della sezione
1. La Sezione “Intero ciclo degli appalti” contiene i dati e le informazioni elencati nell’Allegato C al presente regolamento, inerenti ai contratti pubblici oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della l. r. 38/2007 , relativamente all’intero ciclo dell’appalto, dalla programmazione alla progettazione, all’affidamento, nonché alla stipulazione ed all’esecuzione del contratto.
2. Fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all’articolo 11, nei dati e nelle informazioni di cui al comma 1 non sono compresi quelli relativi:
a) ai contratti di importo pari o inferiore a euro 150.000;
b) ai contratti esclusi, di cui agli articoli da 19 a 26 del d.lgs.163/2006;
c) ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del d.lgs.163/2006 limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all’allegato C, paragrafo 1, lettere da e) a i);
d) ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all’allegato C, paragrafo 1, lettera g), punto 1 (importo e date degli stati di avanzamento emessi) e punto 2 (modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento);
e) ai contratti per i quali non sia previsto l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), di cui all’articolo 3 della l. 136/2010. (3)
Art. 15
- Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Intero ciclo degli appalti”
1. L’Osservatorio provvede, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3, all’acquisizione ed all’aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Intero ciclo degli appalti” attraverso:
a) i dati e le informazioni di cui all’articolo 14, trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della l. r. 38/2007 ;
b) le comunicazioni acquisite dall’Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l. r. 38/2007 ;
c) le comunicazioni comunque acquisite dall’Osservatorio nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7 della l. r. 38/2007 , e con le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. 163/2006 .
Art. 16
- Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all’allegato C entro i termini di cui all’articolo 7, comma 8, del d. lgs. 163/2006 , ove da questo previsti, e in mancanza entro il termine massimo di sessanta giorni dal verificarsi dell’evento oggetto di comunicazione.
CAPO IV
- Disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni
Art. 17
- Oggetto delle pubblicazioni
1. L’Osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web, degli atti e delle informazioni di cui all’articolo 10 della l. r. 38/2007 , nonché dell’avviso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, della legge stessa.
Art. 18
- Modalità di trasmissione
1. Gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione ai sensi dell’articolo 17 sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio, che provvede, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, all’acquisizione e alla contestuale pubblicazione sulla propria pagina web.
2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all’articolo 128, comma 11, del d. lgs. 163/2006 .
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 29, comma 3, della l. r. 38/2007 , i programmi annuali per forniture e servizi sono pubblicati sulla base degli schemi tipo definiti dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), della stessa legge.
Art. 19
- Esclusione dalla comunicazione
1. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l’articolo 59 del d. lgs. 163/2006 , le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall’articolo 65, comma 2, dello stesso d. lgs., sono esentate dalla trasmissione all’Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
1 bis. I contratti di acquisto in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006 non sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 10 della l.r. 38/2007, ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettere, b) e c). (4)
Art. 20
- Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Gli atti e le informazioni di cui all’articolo 10, comma 3, della l. r. 38/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17:
a) entro venti giorni dall’approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi;
b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro, o dall’esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso;
c) entro venti giorni dall’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a), per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.
CAPO V
- Disposizioni sull’accesso ai dati
Art. 21
- Accesso ai dati
1. L’Osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all’articolo 22, l’accesso, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, ai dati ed alle informazioni di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 38/2007 , e alle relative elaborazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalle altre disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.
Art. 22
- Modalità dell’accesso
1. L’accesso è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 1 quelli portatori, sia direttamente che indirettamente, di interessi pubblici o collettivi.
3. L’accesso anche in via informatica è garantito:
a) alle stazioni appaltanti;
b) agli enti ed agli organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al Capo III della l. r. 38/2007 , nonché a quelli legittimati ai sensi dell’articolo 11 della l. r. 38/2007 , con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione “Anagrafica” ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”;
c) ai soggetti di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del d. lgs. 163/2006 , l’accesso ai dati contenuti nella Sezione “Intero ciclo dell’appalto” è generalizzato.
5. L’accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del Sistema informativo. Per i dati di cui al comma 4, l’accesso avviene in base a una procedura di mera autenticazione.
Art. 23
- Ulteriori funzionalità operative del Sistema informativo
1. L’Osservatorio garantisce l’accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all’utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.
2. L’Osservatorio evade le richieste di estrazione ed elaborazione dei dati ad esso inoltrate da parte di istituti ed altri soggetti interessati, limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, e nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.
CAPO VI
- Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio
Sezione I
- Comitato di indirizzo
Art. 24
- Composizione del comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo dell’Osservatorio previsto dall’articolo 6 della l.r. 38/2007 è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio, ed è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
b) un rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana;
c) un rappresentante dei comuni della Toscana;
d) un rappresentante delle province della Toscana;
e) un rappresentante delle comunità montane della Toscana;
f) un rappresentante del sistema camerale toscano;
g) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
i) un rappresentante degli ordini professionali.
2. Il componente di cui al comma 1, lettera b, è designato dal Direttore della direzione generale competente.
3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), sono designati dal Consiglio delle autonomie locali.
4. Il rappresentante di cui alla lettera f) è designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana.
5. I rappresentanti di cui alle lettere g) e h) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
6. Il rappresentante di cui alla lettera i) è designato dal Comitato unitario delle professioni
7. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:
a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
e) un rappresentante delle casse edili;
f) un rappresentante dell’ Istituto Superiore Prevenzione e sicurezza sul Lavoro (ISPESL).
8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, e dura in carica per cinque anni.
Art. 25
– Presidente
1. Il presidente convoca le riunioni del comitato di indirizzo, fissandone l’ordine del giorno.
2. Il presidente sovrintende e coordina i lavori, presiede ai compiti di direzione e conduzione delle riunioni del comitato, provvedendo a proporre le conseguenti determinazioni, e dichiarando l’esito delle eventuali votazioni.
3. Il presidente, in relazione all’ordine del giorno, ha facoltà di invitare alle sedute del comitato esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.
Art. 26
- Funzionamento del comitato
1. Il comitato svolge i compiti previsti dall’articolo 6 della l.r. 38/2007 con le modalità determinate nel regolamento interno approvato dal comitato stesso all’atto del suo insediamento.
2. Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del presidente.
3. La partecipazione alle sedute dell’organo può essere delegata, dal singolo membro, ad altro soggetto, in relazione all’argomento oggetto della seduta di cui si tratti.
Art. 27
- Organizzazione dei lavori del comitato
1. Al fine di conseguire una migliore funzionalità nell’organizzazione dei lavori, il comitato, ferma restando la struttura unitaria dell’organismo, può deliberare la costituzione di appositi sottogruppi, cui affidare l’approfondimento di specifici ambiti di competenza. Alle riunioni dei sottogruppi possono essere invitati altri soggetti esperti del settore.
Art. 28
- Attività segretariali e di supporto
1. Le funzioni di segreteria del comitato e di supporto alle attività dello stesso sono assicurate dall’Osservatorio.
Sezione II
- Organizzazione delle attività dell’Osservatorio
Art. 29
- Gruppi di lavoro
1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali, composti dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. r. 38/2007 .
2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della l. r. 38/2007 possono prendere parte, in via stabile o occasionale, senza oneri per la Regione, tecnici o esperti indicati anche dai soggetti facenti parte del comitato di indirizzo di cui all’articolo 24.
Art. 30
- Cabina di regia
1. A supporto dell’organizzazione dell’attività dell’Osservatorio e dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 29, è costituita una cabina di regia di cui fanno parte, oltre al dirigente responsabile dell’Osservatorio, con compiti di coordinamento, i dirigenti delle competenti strutture regionali, o funzionari da essi delegati.
2. Alle sedute della cabina di regia possono essere invitati, in relazione allo specifico ordine del giorno, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i tecnici o esperti di cui all’articolo 29, comma 2.
CAPO VII
Norma in materia di prezzario regionale
Sezione I
- Disposizioni generali
Art. 31
- Prezzario regionale
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 3, della l. r. 38/2007 , l’Osservatorio elabora un prezzario regionale, sulla base delle disposizioni di cui al presente Capo.
Art. 32
- Finalità del prezzario
1. Il prezzario regionale è elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l’uniformità dei prezzi e l’adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto.
Sezione II
- Procedimento per la formazione, validazione e aggiornamento del prezzario regionale
Art. 33
- Modalità per la formazione e la validazione del prezzario
1. L’Osservatorio provvede alla formazione, alla validazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale, anche avvalendosi dei sottogruppi di cui all’articolo 27 ovvero dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 29, con compiti consultivi e di supporto per l’elaborazione e per la validazione del prezzario regionale, nonché per l’approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse.
2. Per la formazione del prezzario l’Osservatorio può altresì promuovere la stipulazione, senza oneri per la Regione, di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento.
3. Alla validazione del prezzario provvede l’Osservatorio, che lo trasmette alla Giunta regionale, per la relativa approvazione.
Art. 34
- Aggiornamento del prezzario
1. L’Osservatorio provvede all’aggiornamento annuale del prezzario regionale, con particolare riferimento alle voci di elenco di cui all’articolo 133, comma 8, primo periodo, del d. lgs. 163/2006 .
2. Il prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno. Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Sezione III
- Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale dei lavori
Art. 35
- Struttura del prezzario regionale dei lavori
1. Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni, che tengono conto, tra l’altro:
a) dei prezzi delle componenti elementari;
b) dei prezzi delle opere compiute e delle lavorazioni;
c) dei costi della manodopera di cui all’articolo 36;
d) dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell’Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
e) dei costi inerenti agli oneri socio-ambientali.
Art. 36
- Costi della manodopera
1. Il prezzario regionale dei lavori pubblici evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 38/2007 , sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali previste dall'articolo 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 o, in mancanza di queste, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali.
Art. 37
- Parametri di riferimento
1. Le voci del prezzario regionale fanno riferimento a condizioni ambientali e operative ordinariamente ricorrenti.
2. Qualora si versi in situazioni ambientali e operative diverse da quelle di cui al comma 1, risultanti dal progetto dell’opera o dei lavori di cui si tratti, il corrispondente adeguamento dei prezzi può essere effettuato mediante l’applicazione, globale o alle singole voci, di coefficienti correttivi variabili.
Sezione IV
- Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale delle forniture
Art. 38
- Contenuti del prezzario delle forniture
1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale delle forniture mediante:
a) l’individuazione preliminare delle tipologie di prevalente interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
b) la definizione di un sistema di codifica;
c) la rilevazione e l’analisi dei prezzi di mercato;
d) la definizione dei costi unitari dei prodotti oggetto delle forniture.
Art. 39
- Costi della sicurezza
1. Nell’ambito dei costi delle forniture con posa in opera, installazione o montaggio individuati ai sensi dell’articolo 38, il prezzario regionale evidenzia i costi relativi alla sicurezza, di cui all’articolo 26, comma 5, del d. lgs. 81/2008 .
Sezione V
- Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale dei servizi
Art. 40
- Contenuti del prezzario dei servizi
1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante:
a) l’individuazione delle maggiori tipologie di servizi di interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;
b) la rilevazione e l’analisi dei prezzi di mercato, anche per moduli standardizzati;
c) la definizione di costi unitari dei servizi individuati.
Art. 41
- Costi della mano d’opera e della sicurezza
1. Il prezzario regionale dei servizi evidenzia i costi della mano d’opera, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, della l. r. 38/2007 .
2. Il prezzario evidenzia altresì i costi relativi alla sicurezza di cui all’articolo 39.
TITOLO II
- Disposizioni di attuazione degli articoli 22 e 23 della l. r. 38/2007 , in materia di sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri
CAPO I
- Disposizioni in materia di tutor di cantiere
Art. 42
- Requisiti professionali del tutor di cantiere
1. Per l’esercizio delle funzioni di tutor di cantiere, individuato con le procedure di cui all’articolo 91 del d.lgs 163/2006, è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del d. lgs. 81/2008.(5)
1 bis. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 22 della l.r. 38/2007, gli organismi paritetici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, possono supportare le stazioni appaltanti per l’individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1.(6)
2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, è richiesto che il tutor abbia svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore ad un anno, come coordinatore per l’esecuzione dei lavori, o come responsabile del servizi di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.
3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Art. 43
- Compiti del tutor di cantiere
1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l’applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del d. lgs. 81/2008 a garanzia dell’adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento.
2. In particolare il tutor di cantiere:
a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative monitorandone gli esiti;
b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c) del d. lgs. 81/2008 , dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2, della l.r. 38/2007 ;
d) propone, ove ne ravvisi l’opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera a), è trasmessa per conoscenza:
a) al coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
b) al responsabile dei lavori;
c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.
4. Se il tutor durante i sopralluoghi in cantiere ravvisa comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell’impresa esecutrice o suo delegato, e in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per l’esecuzione, impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all’immediata prevenzione di eventuali incidenti. Se i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurano il tutor deve segnalarli all’Azienda USL competente.
5. Il tutor non può svolgere l’attività formativa nei cantieri presso cui opera.
6. Il tutor collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007 .
Art. 44
- Poteri del tutor di cantiere
1. Per l’effettuazione dei compiti ad esso attribuiti ai sensi dell’articolo 43 il tutor ha libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni.
2. Il tutor ha altresì facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente la sicurezza, con particolare riferimento a quella di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007 .
Art. 45
- Varianti in corso d’opera
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, che abbiano superato l’importo medesimo a seguito di varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del d.lgs.163/2006 , qualora siano introdotte lavorazioni o cambiamenti nell’organizzazione del lavoro per le quali è necessaria apposita informazione, formazione e addestramento. Si applicano inoltre qualora le varianti determinino un aumento del valore complessivo del contratto superiore al dieci per cento, sempre che non sia già stato realizzato l’ottanta per cento dei lavori.
Art. 46
- Linee guida regionali
1. Le linee guida per le stazioni appaltanti e i capitolati relativi a specifiche tipologie di appalti approvati dalla Giunta regionale, di cui all’articolo 30 della l.r. 38/2007 , evidenziano l’obbligo dell’appaltatore di attuare le misure formative e informative di cui all’articolo 23, commi 4 e 6, della l.r. 38/2007 e l’obbligo delle imprese appaltatrici di garantire l’attuazione puntuale delle iniziative formative proposte dal tutor ai sensi del presente titolo.
CAPO II
- Disposizioni in materia di regolarità del lavoro
Art. 47
- Sistemi di rilevazione delle presenze
1. Le imprese affidatarie si dotano di sistemi di rilevazione delle presenze di tutti i lavoratori che eseguono, a qualsiasi titolo, lavori nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro in cui viene prestato il servizio.
2. L’Osservatorio nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 9, comma 1, della l. r. 38/2007 elabora linee guida per la valutazione dell’efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze anche sulla base delle esperienze effettuate, nel rispetto comunque della normativa statale vigente.
3. Fino all’emanazione delle linee guida di cui al comma 2 le imprese affidatarie utilizzano i sistemi di rilevazione previsti dalla vigente normativa statale.
Art. 48
- Regolarità dei rapporti di lavoro
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, e dall’articolo 23-bis della l.r. 38/2007 , inserito dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13 , le imprese affidatarie sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori mediante il libro unico del lavoro, o la comunicazione preventiva di assunzione o il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei professionisti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), o dei servizi o i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi della legge 12/1979 medesima.
2. Le imprese affidatarie che si avvalgono di lavoratori con contratto di somministrazione sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi mediante il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei soggetti di cui al comma 1, o di quelle del responsabile dell’agenzia di somministrazione del lavoro.
3. Fino al 31 dicembre 2008 la regolarità dei rapporti di lavoro può essere dimostrata anche mediante il libro di paga.
Art. 49
- Accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro
1. Le stazioni appaltanti accertano l’esistenza e il costante aggiornamento della documentazione di cui all’articolo 48, anche attraverso l’attività svolta dal tutor di cantiere ai sensi dell’articolo 43, comma 6.
TITOLO III
- Disposizioni di attuazione del Capo VI, Sezione I, della l.r. 38/2007 , in materia di appalti di interesse generale
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 50
- Ambito di applicazione
1. Costituiscono appalti di interesse generale quelli che corrispondono almeno ad una delle seguenti finalità:
a) contenimento o razionalizzazione della spesa;
b) semplificazione e facilitazione dell’accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, lettera a), a forniture e servizi innovativi o a forniture e servizi di interesse comune, soprattutto per gli enti di piccola dimensione;
c) acquisti di beni e servizi per i quali, a seguito di intesa tra amministrazioni aggiudicatrici, sussista un interesse alla effettuazione di un'unica procedura di gara.
2. La Regione aggiudica gli appalti di interesse generale:
a) per conto esclusivo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale;(7)
b) congiuntamente, delle amministrazioni di cui alla lettera a) e della Regione medesima.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata d’intesa con le amministrazioni interessate, sono individuate le categorie di forniture e di servizi di interesse generale rispetto ai quali la Regione assume le funzioni di cui al comma 2.
Art. 51
- Programmazione degli appalti di interesse generale
1. Gli appalti di interesse generale soggetti alle disposizioni del presente titolo sono individuati in apposita sezione del programma annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della l. r. 38/2007 .
2. La Regione effettua la programmazione degli appalti di interesse generale in coerenza, ove necessario, con gli altri atti di programmazione regionale e locale.
CAPO II
- Disposizioni procedurali
Art. 52
- Procedura unica di gara
1. In caso di appalto di interesse generale, la Regione provvede all’effettuazione di un’unica procedura di gara, previa la stipulazione, nei casi di cui all’articolo 54, di apposita convenzione con le amministrazioni interessate.
Art. 53
- Ricognizione del fabbisogno
1. La Regione, in considerazione dell’oggetto dell’appalto, può procedere, preliminarmente all’avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni interessate, anche mediante predisposizione di una apposita procedura informatica.
CAPO III
- Disciplina della convenzione e delle fasi contrattuali successive alla gara
Sezione I
- Convenzione
Art. 54
- Convenzione con le amministrazioni interessate
1. La Regione procede alla stipulazione di apposita convenzione con le amministrazioni interessate qualora:
a) l’appalto sia di interesse esclusivo delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a);
b) l’appalto trovi copertura in finanziamenti gestiti dalla Regione, e di cui le amministrazioni interessate siano destinatarie ai fini della realizzazione dell’appalto medesimo;
c) vi sia l’esigenza, nei contratti di finanziamento di cui all’articolo 63, di consentire ai soggetti partecipanti alla gara di valutare l’affidabilità finanziaria delle amministrazioni interessate;
d) siano da prevedere e disciplinare specifici obblighi posti a carico delle amministrazioni interessate.
Art. 55
- Oggetto della convenzione
1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 54 indicano:
a) l’oggetto dell’appalto e i suoi elementi necessari;
b) la parte destinata alle amministrazioni firmatarie della convenzione, ed il relativo importo, nonché, per i contratti di finanziamento, gli elementi previsti all’articolo 63, comma 1;
c) gli obblighi e le responsabilità derivanti, a carico di tutte le amministrazioni firmatarie della convenzione, dalla corretta attuazione di essa, nonché, nei casi di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), l’importo del finanziamento, i tempi, e le modalità di erogazione;
d) le modalità per il rimborso, da parte delle amministrazioni per conto delle quali viene svolta la procedura, delle spese sostenute dalla Regione per l’effettuazione della stessa;
e) le modalità per l’adesione di ulteriori amministrazioni all’appalto;
f) gli eventuali ulteriori elementi previsti in relazione alla natura dello specifico appalto di cui si tratta.
Sezione II
- Disposizioni sull’adesione
Art. 56
- Stipulazione del contratto generale
1. A seguito dell’aggiudicazione della gara la Regione procede alla stipula del contratto generale con l’aggiudicatario. Il contratto generale contiene l’obbligo espresso, a carico dell’aggiudicatario medesimo, di consentire l’adesione a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 50, comma 2, oppure, nei casi di cui all’articolo 54, alle amministrazioni sottoscrittici della convenzione di cui al medesimo articolo 54 nonché alle eventuali ulteriori amministrazioni che possono aderire con le modalità definite dalla convenzione stessa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 55, comma 1, lettera e).(8)
2. Il contratto generale contiene altresì l’obbligo dell’aggiudicatario di costituire, a favore delle amministrazioni che non abbiano preliminarmente stipulato la convenzione di cui all’articolo 54, e prima dell’adesione delle stesse alla convenzione, la cauzione definitiva per il relativo importo contrattuale.
Art. 57
- Modalità di adesione al contratto generale
1. Successivamente alla stipulazione del contratto generale di cui all’articolo 56, le amministrazioni possono aderirvi mediante
a) la stipulazione di apposito contratto con l’aggiudicatario, qualora sia necessario per la validità del contratto;(9)
b) la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, mediante l’utilizzo di un’apposita procedura telematica.
2. Le amministrazioni aderiscono al contratto ai sensi del comma 1 con le modalità indicate nella documentazione di gara, specificando in particolare, al momento dell’adesione, l’importo e l’oggetto del contratto al quale intendano aderire.
3. L’adesione al contratto è subordinata alla verifica, da parte della Regione:
a) della capienza economica del contratto di cui all’articolo 56;
b) dell’adempimento, da parte delle amministrazioni aderenti, degli eventuali obblighi previsti in convenzione a loro carico;
c) dell’adempimento, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi previsti a suo carico dal contratto generale;
d) della costituzione, da parte del soggetto aggiudicatario del contratto, della cauzione definitiva di cui all’articolo 58, nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, la Regione non autorizza l’adesione al contratto.
Art. 58
- Cauzione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 63, la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d. lgs. 163/2006 è costituita con le modalità di seguito indicate:
a) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a), l’aggiudicatario provvede, preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione di cui all’articolo 56, alla costituzione della cauzione definitiva a favore delle amministrazioni che abbiano stipulato la convenzione disciplinata dall’articolo 54, con riferimento al singolo importo contrattuale;
b) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b), l’aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell’adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti.(10)
Sezione III
- Disposizioni sull’esecuzione del contratto di appalto
Art. 59
- Gestione del rapporto contrattuale
1. Alla gestione e all’esecuzione del contratto di appalto provvedono, per le rispettive competenze, le singole amministrazioni aderenti al contratto ai sensi dell’articolo 57.
Art. 60
- Procedimento
1. La Regione nomina per ogni appalto di interesse generale un responsabile unico del procedimento.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 50, comma 2, nominano, prima della stipula della convenzione di cui all’articolo 54 o, in mancanza di essa, prima dell’adesione al contratto, un responsabile unico del procedimento e, dopo l’adesione, un direttore dell’esecuzione, ove previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto.(11)
Art. 61
- Inadempimento del contratto
1. L’amministrazione interessata, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, provvede autonomamente all’applicazione delle penali e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto per la parte di competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti dell’amministrazione che li ha adottati.
3. Le amministrazioni comunicano alla Regione i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, anche ai fini di eventuali provvedimenti ulteriori di competenza regionale.
Art. 62
- Monitoraggio dell’esecuzione del contratto
1. Al fine di consentire il monitoraggio sull’esecuzione del contratto le amministrazioni, successivamente alla conclusione del contratto e, se necessario, anche nel corso della sua esecuzione, comunicano alla Regione, mediante compilazione in via telematica di apposita documentazione, le informazioni relative al comportamento del soggetto aggiudicatario, segnalando altresì le eventuali contestazioni formulate.
CAPO IV
- Disposizioni specifiche per particolari tipologie contrattuali
Art. 63
- Contratti di finanziamento
1. Nel caso di contratti attinenti a mutui ed altri strumenti finanziari la convenzione di cui all’articolo 54 indica, in particolare:
a) le modalità con le quali viene determinato il fabbisogno delle amministrazioni;
b) i casi in cui le amministrazioni interessate possano decidere di non aderire al contratto generale.
2. Nei contratti di finanziamento la cauzione definitiva garantisce la stipulazione del contratto con le amministrazioni aderenti e l’erogazione delle somme in essi previste.
3. Preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione, l’aggiudicatario costituisce a favore della stessa la relativa cauzione, per l’ importo e con le modalità indicate nella documentazione di gara. La cauzione viene svincolata dalla Regione successivamente all’erogazione delle somme previste nel contratto generale.
CAPO V
- Disposizioni transitorie
Art. 64
- Termine per la costituzione del Comitato di indirizzo
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 24 entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.