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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

TITOLO III
- Disposizioni di attuazione del Capo VI, Sezione I, della l.r. 38/2007 , in materia di appalti di interesse generale
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 50
- Ambito di applicazione
1. Costituiscono appalti di interesse generale quelli che corrispondono almeno ad una delle seguenti finalità:
a) contenimento o razionalizzazione della spesa;
b) semplificazione e facilitazione dell’accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, lettera a), a forniture e servizi innovativi o a forniture e servizi di interesse comune, soprattutto per gli enti di piccola dimensione;
c) acquisti di beni e servizi per i quali, a seguito di intesa tra amministrazioni aggiudicatrici, sussista un interesse alla effettuazione di un'unica procedura di gara.
2. La Regione aggiudica gli appalti di interesse generale:
a) per conto esclusivo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale;(7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 6.

b) congiuntamente, delle amministrazioni di cui alla lettera a) e della Regione medesima.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata d’intesa con le amministrazioni interessate, sono individuate le categorie di forniture e di servizi di interesse generale rispetto ai quali la Regione assume le funzioni di cui al comma 2.
Art. 51
- Programmazione degli appalti di interesse generale
1. Gli appalti di interesse generale soggetti alle disposizioni del presente titolo sono individuati in apposita sezione del programma annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della l. r. 38/2007 .
2. La Regione effettua la programmazione degli appalti di interesse generale in coerenza, ove necessario, con gli altri atti di programmazione regionale e locale.
CAPO II
- Disposizioni procedurali
Art. 52
- Procedura unica di gara
1. In caso di appalto di interesse generale, la Regione provvede all’effettuazione di un’unica procedura di gara, previa la stipulazione, nei casi di cui all’articolo 54, di apposita convenzione con le amministrazioni interessate.
Art. 53
- Ricognizione del fabbisogno
1. La Regione, in considerazione dell’oggetto dell’appalto, può procedere, preliminarmente all’avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni interessate, anche mediante predisposizione di una apposita procedura informatica.
CAPO III
- Disciplina della convenzione e delle fasi contrattuali successive alla gara
Sezione I
- Convenzione
Art. 54
- Convenzione con le amministrazioni interessate
1. La Regione procede alla stipulazione di apposita convenzione con le amministrazioni interessate qualora:
a) l’appalto sia di interesse esclusivo delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a);
b) l’appalto trovi copertura in finanziamenti gestiti dalla Regione, e di cui le amministrazioni interessate siano destinatarie ai fini della realizzazione dell’appalto medesimo;
c) vi sia l’esigenza, nei contratti di finanziamento di cui all’articolo 63, di consentire ai soggetti partecipanti alla gara di valutare l’affidabilità finanziaria delle amministrazioni interessate;
d) siano da prevedere e disciplinare specifici obblighi posti a carico delle amministrazioni interessate.
Art. 55
- Oggetto della convenzione
1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 54 indicano:
a) l’oggetto dell’appalto e i suoi elementi necessari;
b) la parte destinata alle amministrazioni firmatarie della convenzione, ed il relativo importo, nonché, per i contratti di finanziamento, gli elementi previsti all’articolo 63, comma 1;
c) gli obblighi e le responsabilità derivanti, a carico di tutte le amministrazioni firmatarie della convenzione, dalla corretta attuazione di essa, nonché, nei casi di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), l’importo del finanziamento, i tempi, e le modalità di erogazione;
d) le modalità per il rimborso, da parte delle amministrazioni per conto delle quali viene svolta la procedura, delle spese sostenute dalla Regione per l’effettuazione della stessa;
e) le modalità per l’adesione di ulteriori amministrazioni all’appalto;
f) gli eventuali ulteriori elementi previsti in relazione alla natura dello specifico appalto di cui si tratta.
Sezione II
- Disposizioni sull’adesione
Art. 56
- Stipulazione del contratto generale
1. A seguito dell’aggiudicazione della gara la Regione procede alla stipula del contratto generale con l’aggiudicatario. Il contratto generale contiene l’obbligo espresso, a carico dell’aggiudicatario medesimo, di consentire l’adesione a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 50, comma 2, oppure, nei casi di cui all’articolo 54, alle amministrazioni sottoscrittici della convenzione di cui al medesimo articolo 54 nonché alle eventuali ulteriori amministrazioni che possono aderire con le modalità definite dalla convenzione stessa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 55, comma 1, lettera e).(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 7.

2. Il contratto generale contiene altresì l’obbligo dell’aggiudicatario di costituire, a favore delle amministrazioni che non abbiano preliminarmente stipulato la convenzione di cui all’articolo 54, e prima dell’adesione delle stesse alla convenzione, la cauzione definitiva per il relativo importo contrattuale.
Art. 57
- Modalità di adesione al contratto generale
1. Successivamente alla stipulazione del contratto generale di cui all’articolo 56, le amministrazioni possono aderirvi mediante
a) la stipulazione di apposito contratto con l’aggiudicatario, qualora sia necessario per la validità del contratto;(9)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 8.

b) la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, mediante l’utilizzo di un’apposita procedura telematica.
2. Le amministrazioni aderiscono al contratto ai sensi del comma 1 con le modalità indicate nella documentazione di gara, specificando in particolare, al momento dell’adesione, l’importo e l’oggetto del contratto al quale intendano aderire.
3. L’adesione al contratto è subordinata alla verifica, da parte della Regione:
a) della capienza economica del contratto di cui all’articolo 56;
b) dell’adempimento, da parte delle amministrazioni aderenti, degli eventuali obblighi previsti in convenzione a loro carico;
c) dell’adempimento, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi previsti a suo carico dal contratto generale;
d) della costituzione, da parte del soggetto aggiudicatario del contratto, della cauzione definitiva di cui all’articolo 58, nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, la Regione non autorizza l’adesione al contratto.
Art. 58
- Cauzione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 63, la cauzione definitiva di cui all’Sito esternoarticolo 113 del d. lgs. 163/2006 è costituita con le modalità di seguito indicate:
a) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a), l’aggiudicatario provvede, preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione di cui all’articolo 56, alla costituzione della cauzione definitiva a favore delle amministrazioni che abbiano stipulato la convenzione disciplinata dall’articolo 54, con riferimento al singolo importo contrattuale;
b) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b), l’aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell’adesione, la cauzione a favore delle altre amministrazioni aderenti al contratto. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione delle altre amministrazioni aderenti.(10)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 9.

Sezione III
- Disposizioni sull’esecuzione del contratto di appalto
Art. 59
- Gestione del rapporto contrattuale
1. Alla gestione e all’esecuzione del contratto di appalto provvedono, per le rispettive competenze, le singole amministrazioni aderenti al contratto ai sensi dell’articolo 57.
Art. 60
- Procedimento
1. La Regione nomina per ogni appalto di interesse generale un responsabile unico del procedimento.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 50, comma 2, nominano, prima della stipula della convenzione di cui all’articolo 54 o, in mancanza di essa, prima dell’adesione al contratto, un responsabile unico del procedimento e, dopo l’adesione, un direttore dell’esecuzione, ove previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto.(11)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 10.

Art. 61
- Inadempimento del contratto
1. L’amministrazione interessata, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, provvede autonomamente all’applicazione delle penali e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto per la parte di competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti dell’amministrazione che li ha adottati.
3. Le amministrazioni comunicano alla Regione i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, anche ai fini di eventuali provvedimenti ulteriori di competenza regionale.
Art. 62
- Monitoraggio dell’esecuzione del contratto
1. Al fine di consentire il monitoraggio sull’esecuzione del contratto le amministrazioni, successivamente alla conclusione del contratto e, se necessario, anche nel corso della sua esecuzione, comunicano alla Regione, mediante compilazione in via telematica di apposita documentazione, le informazioni relative al comportamento del soggetto aggiudicatario, segnalando altresì le eventuali contestazioni formulate.
CAPO IV
- Disposizioni specifiche per particolari tipologie contrattuali
Art. 63
- Contratti di finanziamento
1. Nel caso di contratti attinenti a mutui ed altri strumenti finanziari la convenzione di cui all’articolo 54 indica, in particolare:
a) le modalità con le quali viene determinato il fabbisogno delle amministrazioni;
b) i casi in cui le amministrazioni interessate possano decidere di non aderire al contratto generale.
2. Nei contratti di finanziamento la cauzione definitiva garantisce la stipulazione del contratto con le amministrazioni aderenti e l’erogazione delle somme in essi previste.
3. Preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione, l’aggiudicatario costituisce a favore della stessa la relativa cauzione, per l’ importo e con le modalità indicate nella documentazione di gara. La cauzione viene svincolata dalla Regione successivamente all’erogazione delle somme previste nel contratto generale.
CAPO V
- Disposizioni transitorie
Art. 64
- Termine per la costituzione del Comitato di indirizzo
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 24 entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.