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Regolamento 7 agosto 2008, n. 45/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 agosto 2008

TITOLO II
- Disposizioni di attuazione degli articoli 22 e 23 della l. r. 38/2007 , in materia di sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri
CAPO I
- Disposizioni in materia di tutor di cantiere
Art. 42
- Requisiti professionali del tutor di cantiere
1. Per l’esercizio delle funzioni di tutor di cantiere, individuato con le procedure di cui all’articolo 91 del d.lgs 163/2006, è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del d. lgs. 81/2008.(5)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 5.

1 bis. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 22 della l.r. 38/2007, gli organismi paritetici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, possono supportare le stazioni appaltanti per l’individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1.(6)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R, art. 5.

2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, è richiesto che il tutor abbia svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore ad un anno, come coordinatore per l’esecuzione dei lavori, o come responsabile del servizi di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.
3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Art. 43
- Compiti del tutor di cantiere
1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l’applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del Sito esternod. lgs. 81/2008 a garanzia dell’adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento.
2. In particolare il tutor di cantiere:
a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative monitorandone gli esiti;
b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c) Sito esternodel d. lgs. 81/2008 , dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2, della l.r. 38/2007 ;
d) propone, ove ne ravvisi l’opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera a), è trasmessa per conoscenza:
a) al coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
b) al responsabile dei lavori;
c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.
4. Se il tutor durante i sopralluoghi in cantiere ravvisa comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell’impresa esecutrice o suo delegato, e in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per l’esecuzione, impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all’immediata prevenzione di eventuali incidenti. Se i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurano il tutor deve segnalarli all’Azienda USL competente.
5. Il tutor non può svolgere l’attività formativa nei cantieri presso cui opera.
6. Il tutor collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007 .
Art. 44
- Poteri del tutor di cantiere
1. Per l’effettuazione dei compiti ad esso attribuiti ai sensi dell’articolo 43 il tutor ha libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni.
2. Il tutor ha altresì facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente la sicurezza, con particolare riferimento a quella di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007 .
Art. 45
- Varianti in corso d’opera
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, che abbiano superato l’importo medesimo a seguito di varianti in corso d’opera ai sensi dell’Sito esternoarticolo 132 del d.lgs.163/2006 , qualora siano introdotte lavorazioni o cambiamenti nell’organizzazione del lavoro per le quali è necessaria apposita informazione, formazione e addestramento. Si applicano inoltre qualora le varianti determinino un aumento del valore complessivo del contratto superiore al dieci per cento, sempre che non sia già stato realizzato l’ottanta per cento dei lavori.
Art. 46
- Linee guida regionali
1. Le linee guida per le stazioni appaltanti e i capitolati relativi a specifiche tipologie di appalti approvati dalla Giunta regionale, di cui all’articolo 30 della l.r. 38/2007 , evidenziano l’obbligo dell’appaltatore di attuare le misure formative e informative di cui all’articolo 23, commi 4 e 6, della l.r. 38/2007 e l’obbligo delle imprese appaltatrici di garantire l’attuazione puntuale delle iniziative formative proposte dal tutor ai sensi del presente titolo.
CAPO II
- Disposizioni in materia di regolarità del lavoro
Art. 47
- Sistemi di rilevazione delle presenze
1. Le imprese affidatarie si dotano di sistemi di rilevazione delle presenze di tutti i lavoratori che eseguono, a qualsiasi titolo, lavori nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro in cui viene prestato il servizio.
2. L’Osservatorio nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 9, comma 1, della l. r. 38/2007 elabora linee guida per la valutazione dell’efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze anche sulla base delle esperienze effettuate, nel rispetto comunque della normativa statale vigente.
3. Fino all’emanazione delle linee guida di cui al comma 2 le imprese affidatarie utilizzano i sistemi di rilevazione previsti dalla vigente normativa statale.
Art. 48
- Regolarità dei rapporti di lavoro
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, e dall’articolo 23-bis della l.r. 38/2007 , inserito dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13 , le imprese affidatarie sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori mediante il libro unico del lavoro, o la comunicazione preventiva di assunzione o il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei professionisti abilitati ai sensi della Sito esternolegge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), o dei servizi o i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi Sito esternodella legge 12/1979 medesima.
2. Le imprese affidatarie che si avvalgono di lavoratori con contratto di somministrazione sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi mediante il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei soggetti di cui al comma 1, o di quelle del responsabile dell’agenzia di somministrazione del lavoro.
3. Fino al 31 dicembre 2008 la regolarità dei rapporti di lavoro può essere dimostrata anche mediante il libro di paga.
Art. 49
- Accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro
1. Le stazioni appaltanti accertano l’esistenza e il costante aggiornamento della documentazione di cui all’articolo 48, anche attraverso l’attività svolta dal tutor di cantiere ai sensi dell’articolo 43, comma 6.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 10.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 11.

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 31 luglio 2012, n. 44/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r 21 gennaio 2014, n. 3/R , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.