Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 38
- Competenza territoriale e rogiti nell’interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti
1. L’ufficiale rogante svolge il suo incarico con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale.
2. Qualora il Consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell’ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attività contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento.
3. Il Direttore generale competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l’entità delle somme che gli enti, aziende ed agenzie regionali devono versare all’Amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l’attività prestata dall’ufficiale rogante.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.