Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 20 bis
- Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronico (11)
1. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.
Art. 22
- Disposizioni generali
1. I contratti esclusi sono disciplinati dal
d.lgs.163/2006 , dall’articolo 3 della legge e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilità, nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell’Allegato II B al
d.lgs.163/2006 , di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo.


2. Il presente regolamento non si applica ai servizi finanziari rientranti tra i contratti esclusi di cui all’
articolo 19 del d.lgs. 163/2006 , i quali sono disciplinati dal
d.lgs.163/2006 , dall’articolo 3 della legge e dalla normativa regionale in materia di ordinamento contabile.


Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.