Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 59
- Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi
1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all' articolo 58 , comma 1:
a) i boschi e le aree assimilate, di cui all' articolo 3 della legge forestale;
b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 della legge forestale;
c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa (129);
2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all' articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall' articolo 66 .
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.