Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 55
- Ambito di applicazione
1. Le norme della presente sezione si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate:
a) piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:
1) diametro maggiore di 40 centimetri per: Quercus sp. pl.querceFagus sylvatica L. faggioAcer sp.pl. aceriTilia sp.pl. tigliUlmus sp.pl. olmiFraxinus excelsior L. frassino maggiorePinus pinea L.pino domesticoCastanea sativa Mill. Castagno
2) diametro maggiore di 30 centimetri per: Cupressus sempervirens L. cipresso comune
3) diametro maggiore di 10 centimetri per: Taxus baccata L. tasso
b) singole piante specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dall’ente competente ai sensi della legge forestale (125);
c) siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 3 della legge forestale, specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dall’ente competente ai sensi della legge forestale (125).
2. Gli enti competenti ai sensi della legge forestale (125) possono, per motivate esigenze di gestione del territorio o di tutela di singole specie o soprassuoli di particolare importanza, anche in rapporto a quanto previsto dal PTC provinciale, dagli strumenti urbanistici e dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell' articolo 3 della legge 11 aprile 1995, n. 49 ):
a) individuare le piante di cui al comma 1, lettera b) e le formazioni di cui al comma 1, lettera c), previa comunicazione al proprietario, che può presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa;
b) modificare l'elenco delle specie di cui al comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano nelle aree indicate dall' articolo 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.