Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 46
- Opere temporanee
1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere:
a) "pista temporanea di esbosco": tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si può trattare di tracciati esistenti, (113), oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno;
b) "imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname": aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Può trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purché di superficie limitata e con scarpate non superiori a 1 metro;
c) "condotte, canali temporanei e linee di esbosco": interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.
2. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco di cui al comma 1, lettera a) e la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di cui al comma 1, lettera b), che comportano movimenti di terra, sono soggette ad autorizzazione.
3. L'apertura di nuove piste temporanee di esbosco è autorizzabile con larghezza massima di 3 metri con tolleranza del 20 per cento e altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1 metro. Nel caso di pendenze del terreno superiori al 40 per cento è autorizzabile un’altezza delle scarpate mediamente non superiore a 1,5 metri. (34)
4. Alla domanda di autorizzazione è allegata cartografia con l'indicazione del tracciato o dell'area, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.
5. La riapertura delle piste esistenti è soggetta alle norme relative alle manutenzioni di cui all' articolo 48 .
6. Non è soggetto ad autorizzazione l'avvallamento o il trascinamento del legname, nonché il transito di mezzi meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco. Qualora le suddette operazioni abbiano determinato la scopertura del suolo o solchi profondi nel terreno, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco con le modalità di cui al comma 9.
7. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, di cui al comma 1, lettere b) e c), che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, è soggetta ad autorizzazione o dichiarazione a seconda della natura del taglio a cui l'intervento è connesso. Alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione di taglio deve essere allegata carta topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d'esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l'indicazione del tracciato o dell'area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.
7 bis. La realizzazione delle strisce di penetrazione, necessarie per l'utilizzo delle macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici, è soggetta ad autorizzazione salvo quanto previsto dal comma 7 ter. (35)
7 ter. Nelle fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo, d’Aleppo, nero e laricio, di cipressi esotici e di chamaecyparis, nei casi in cui sia autorizzato o consentito il taglio della vegetazione esistente sulla striscia e non vi sia necessità di altro intervento, il transito non è soggetto ad alcun atto abilitativo a condizione che sia effettuato su strisce di penetrazione della larghezza massima di metri 5 intervallate mediamente da una distanza minima di 15 metri. Le strisce di penetrazione devono essere poste ad una distanza minima di 10 metri dal margine del bosco. In tutti i casi le eventuali ceppaie di latifoglie poste sulle strisce di transito dovranno essere protette con ramaglia dal transito dei mezzi e riceppate prima dell'inizio della stagione vegetativa. (35)
8. Qualora non sia prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi brevi e quando ciò sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica, quali pendenza, erodibilità dei suoli, difficoltà di rinnovazione del soprassuolo, per tracciati di larghezza superiore a 5 metri, l'ente competente, in sede di autorizzazione, può richiedere il rimboschimento.
9. Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, tutte le opere temporanee di cui al comma 1 devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico, quale fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno. L'ente competente può prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando ciò sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano più idonee o compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area considerata. L’ente competente ha facoltà di chiedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al presente comma qualora la mancata realizzazione dei suddetti interventi possa comportare un danno significativo all’assetto idrogeologico dell’area. (36)
10. E' fatto obbligo ai proprietari o gestori di impianti teleferici, funi a sbalzo o simili già esistenti o di nuova realizzazione, connessi ai lavori di esbosco e la cui altezza sia superiore di oltre 15 metri alla quota della chioma degli alberi e quindi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota, di evidenziarne la presenza tramite adeguata segnalazione con idonei dispositivi posti ad un interasse non superiore a 15 metri, ad esempio palloncini bicolori bianco/rosso con dimensioni non inferiori a 40 centimetri da fissare sulla fune di guardia.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.