Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 45
- Opere permanenti
1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere:
a) "strada forestale": strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico. Si tratta, di norma, di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine, e che in genere sono dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque, quali fossa laterale, pozzetti e attraversamenti. Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname;
b) "pista forestale": tracciato (33)permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distingue dalla strada forestale per la minore larghezza, di norma inferiore a 4 metri, e per la discontinuità o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo più a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza;
c) "imposti o piazzali permanenti": aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell'attività selvicolturale.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del comune (111) previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entità del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilità già esistente.
3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (112)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.