Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R
Regolamento Forestale della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003
Art. 39
- Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 12 metri per lato;
b) per le linee ad alta tensione (tra 30 e 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 8 metri per lato;
c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 4 metri per lato;
d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 1,5 metri per lato.
2. Nelle aree di pertinenza delle linee di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è consentito:
a) il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'età del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine;
b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi;
c) il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori. (106)
3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cade re sui conduttori.
4. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.